Cassation annuls detention order for drug trafficking broker, remanding to re-evaluate association membership status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's detention order regarding Costanza Matteo, a drug trafficking broker, and remanded the case for a new trial. The defense argued that the lower court incorrectly inferred permanent association membership from a single failed transaction and a nickname, while the prosecution contended the evidence proved stable group involvement. The court ruled that the evidence only supported a one-off deal rather than membership in an organized structure, necessitating a fresh assessment of the defendant's role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 74 d.P.R. n. 309/1990; Art. 260 c.p.p.: The court established that a single failed transaction and a nickname do not prove stable association membership, requiring a new evaluation of whether the defendant acted as a permanent group member or merely an occasional intermediary.
Parole chiave
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da: Costanza Matteo nato a Triggiano il 31/08/1973, avverso l'ordinanza del 20/08/2025 del Tribunale della libertà di Reggio Calabria; udita la relazione svolta dal Consigliere Claudia Terracina; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per il rigetto del ricorso riportandosi alla requisitoria già depositata; udite le conclusioni del difensore, avv. Alessandro Diddi, che ha concluso anche in sostituzione dell'altro difensore, avv. Davide Vigna, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20 agosto 2025, depositata il 30 settembre 2025, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato la misura della custodia in carcere applicata a Costanza Matteo per il reato di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti capeggiata da Barbaro Giuseppe collegata ad altra, di stampo n'dranghetistico, sempre riconducibile ai Barbaro "u Castanu" di Platì. Secondo l'imputazione provvisoria, Costanza, nel ruolo specifico di "broker" del narcotraffico internazionale e di referente in Spagna del sodalizio criminale per le importazioni di carichi di stupefacenti provenienti dal Sudamerica, aveva organizzato le fasi finali dell'importazione di un importante carico di cocaina proveniente dalla Colombia, mantenendo i rapporti con il fornitore colombiano Oscar, gestendo i profili logistici di tale operazione e pianificando l'ingresso della sostanza in Europa. 1La figura dell'indagato emergeva da una serie di intercettazioni tra Barbaro e D'Agostino Rocco, altro soggetto di vertice della associazione dedita al narcotraffico, in cui i due valutavano se finanziare l'acquisto, per l'associazione, di una grossa partita di cocaina dalla Colombia con la mediazione di Costanza, residente in Spagna.
Costanza risultava tenere contatti con D'Agostino e con suo genero, Italiano Giuseppe, con i quali si incontrava all'inizio del 2022. Le trattative con Barbaro procedevano per qualche mese con qualche difficoltà, dovuta a divergenze sulle modalità di pagamento del carico, manifestata anche da D'Agostino, e poi fallivano per il rifiuto di Barbaro di versare a Costanza l'anticipo richiesto dai fornitori per le spese di trasporto. I contatti e gli incontri proseguivano con il solo Italiano Giuseppe, che prospettava a Costanza il possibile coinvolgimento di altri acquirenti (Vottari, un "signore"), tra cui, nel settembre 2022, altri soggetti calabresi, parenti di Barbaro, che risultavano essersi incontrati per valutare l'affare.
Nell'ultima conversazione riportata, Costanza prendeva appuntamento con Italiano a Siderno proprio in vista di un incontro con possibili acquirenti.
2. Avverso l'ordinanza indicata, Costanza Matteo ha proposto ricorso per mezzo dei suoi difensori, affidandolo a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, denuncia violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Lamenta che, nel ritenere la gravità indiziaria del reato associativo, l'ordinanza abbia operato un'erronea dilatazione dell'ambito applicativo della norma incriminatrice, ricomprendendovi anche un contributo sporadico ed occasionale all'attività associativa, come quello fornito dall'indagato. La condotta dell'indagato, chiamato in causa dai due associati D'Agostino ed Italiano per gestire, in qualità di mediatore terzo, un'unica operazione di acquisto e trasporto di cocaina dalla Colombia, peraltro rimasta a livello progettuale, si collocherebbe invece al di fuori del perimetro del reato associativo, in quanto azione del tutto episodica e, dunque, ontologicamente incompatibile con la condotta partecipativa, che implica invece un vincolo durevole e la volontà di rivestire un ruolo all'interno della associazione. 2.2.
Con il secondo motivo, lamenta la contraddittorietà manifesta della motivazione del provvedimento impugnato. L'ordinanza ha, infatti, da un lato, riconosciuto espressamente che Costanza agisse come "broker" del narcotraffico internazionale, espressione che rimanda ad un soggetto terzo che opera come intermediario tra fornitori ed acquirenti e, dall'altro, attribuito ad esso un ruolo interno all'associazione. Tale contraddizione si risolve, secondo la difesa, in un'aporia logica che in sé mina la tenuta della motivazione, incidendo sulla complessiva coerenza dell'apparato giustificativo del provvedimento impugnato. 2.3.
Con il terzo motivo, lamenta il vizio di manifesta illogicità della motivazione. Osserva che, malgrado il nome di Costanza Matteo fosse emerso solo nell'ambito nell'operazione di importazione via Spagna, l'ordinanza ha affermato che il suo supporto al sodalizio "andava al di là della singola vicenda", suggerendo il riferimento ad un contributo ulteriore, senza indicare gli 2elementi da cui far desumere tale conclusione. La difesa rimarca come detta affermazione, del tutto apodittica, e, anzi, contrastante con altri dati riportati nel provvedimento, risulti invece centrale nel ragionamento del Tribunale, che pone la potenziale proiezione dell'attività di cooperazione di Costanza con il gruppo criminale oltre l'episodio del 2022 tra gli elementi fondanti il fumus del reato associativo a lui contestato.
Ad avviso dei difensori, peraltro, l'elemento indicato dal Tribunale a dimostrazione che l'operazione di importazione svolta per il tramite dell'indagato coinvolgesse l'intera cosca, cioè il "summit" calabrese del settembre-ottobre 2022, organizzato per decidere se partecipare o meno all'acquisto, dimostrerebbe, al contrario, proprio l'estraneità di Cosenza: egli, infatti, non partecipò all'incontro ma restò ad attendere le decisioni del gruppo, a conferma della sua esclusione dai momenti decisionali chiave nel contesto associativo. 2.4. Con il quarto motivo, denuncia il vizio di travisamento probatorio sul dato indiziario, lamentando una erronea interpretazione da parte del Tribunale di un elemento pacificamente emerso dalle intercettazioni, quello della sfiducia mostrata dal capo del sodalizio, Barbaro Giuseppe, nei confronti dell'indagato durante il corso delle trattative.
In particolare, la circostanza che l'operazione non sia giunta a compimento proprio per il disinteresse espresso da Barbaro nel proseguirla, anche dovuto a sfiducia nei confronti del mediatore, sarebbe, al contrario, inequivocabile elemento di conferma dell'estraneità dell'indagato dalla compagine associativa. L'ordinanza ha disatteso la dirimente portata logica di tale argomento, sottolineando l'irrilevanza della simpatia o, al contrario, della diffidenza personale, rispetto all'affectio societatis. Piuttosto, viene valorizzato il significato dell'espressione "compare Matteo", con cui Barbaro aveva chiamato l'indagato, a dimostrazione che la diffidenza mostrata dal soggetto apicale sarebbe legata all'organizzazione dell'affare in sé e non riguarderebbe la persona del sodale.
La difesa censura invece che, sul piano logico, la diffidenza mostrata dal capo del gruppo interessato all'acquisto dello stupefacente risulta incompatibile con il vincolo psicologico che integra la sostanza dell'affectio societatis, tanto più che Barbaro, in un'altra occasione, aveva definito Costanzo come persona "non conosciuta". Inoltre, il Tribunale, attribuendo rilevanza determinante alla circostanza che Barbaro aveva chiamato Costanza "compare" Matteo quale indice di familiarità tale da neutralizzare il dato della diffidenza, ha operato un travisamento semantico della prova, posto che nel contesto culturale in cui le conversazioni si tenevano, la locuzione "compare" può rappresentare un mero intercalare, un vezzo, un'espressione linguistica, priva di ogni valenza in relazione al reale rapporto tra i due.
3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, cui si è riportato nella discussione, chiedendo rigettarsi il ricorso. In merito alla prima censura, ne rileva l'infondatezza, sottolineando che la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è integrata dall'esistenza tra i partecipi di quella durevole comunanza di scopo, costituita dall'interesse a immettere droga sul mercato del consumo, sicché non rileva la diversità dei fini personali e degli utili. Richiamando 3 -72x.Y11'la solidità degli elementi indicati dall'ordinanza per sostenere la natura durevole e non occasionale del rapporto tra l'indagato e l'associazione, osserva che la qualifica di "compare Matteo" al medesimo attribuita da Barbaro nella conversazione intercettata non è meramente formale od esornativa, ma esprime l'intraneità al sodalizio nel senso giuridico che si è sopra precisato.
I restanti motivi a censura dell'ordinanza sul piano della logicità della motivazione sono ritenuti erronei, in presenza di una motivazione completa e non illogica, potendo anche un intermediario - in presenza delle condizioni di durevolezza del rapporto e di consapevolezza che tramite il proprio ruolo si agevolino gli scopi associativi consistenti nell'immissione di droga sul mercato del consumo - con finalità proprie essere ritenuto intraneo al sodalizio.
4. La difesa ha depositato memoria scritta di replica alla requisitoria della Procura generale, nella quale contrasta l'argomento secondo cui la "durevole comunanza di scopo", identificata nell'interesse a concludere un singolo, seppur ingente, affare, basterebbe a integrare il vincolo associativo; afferma che la "stabilità" del contributo non può essere desunta dalla durata cronologica del singolo episodio; la rilevanza "evocativa" attribuita all'appellativo "compare" non tiene conto della natura polisense dell'espressione, ma, piuttosto, contrasta con la manifesta e reiterata diffidenza espressa da Barbaro nei confronti di Costanza, da ritenersi indizio di estraneità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Tutti i motivi del ricorso convergono nel censurare la gravità indiziaria della partecipazione al reato associativo, sotto i diversi profili della correttezza della qualificazione giuridica e della congruità delle ragioni spese dall'ordinanza nel ritenere dimostrata la disponibilità di Costanza a svolgere un ruolo nell'associazione, sia pure quello di intermediario, che vada al di là della singola operazione comune.
2. Nel primo motivo, si contesta l'interpretazione data dai giudici della fattispecie incriminatrice, da ritenersi, invece, in sé incompatibile con un contributo episodico alla attività associativa, come quello, non contestato, della pianificazione della spedizione dei 250 Kg. di cocaina dalla Colombia. 2.1. L'affermazione in merito alla incompatibilità di un contributo episodico alla associazione con la intraneità alla stessa è, in generale, corretta, ove si consideri che ciò che rileva a fini partecipativi è la durevolezza del rapporto, quindi una relazione non occasionale e limitata con il gruppo, e la volontà di agevolare gli scopi associativi con proiezione anche nel tempo, elementi che, pur prescindendo dal numero di operazioni, devono comunque potersi ragionevolmente desumere dalla condotta dell'agente, secondo massime di comune esperienza.
E' stato, infatti, 4 (affermato che l'elemento oggettivo del reato associativo prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto, purché da essa si desuma l'assunzione, da parte dell'agente, di un ruolo nelle dinamiche operative del sodalizio e la consapevolezza dello stesso agente che, tramite il proprio ruolo, si agevolino gli scopi associativi consistenti nell'immissione di droga sul mercato del consumo. (Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, Durand, Rv. 257800-01;
Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701 - 06). Quando la prova dell'accordo sia desunta da condotte svolte nell'ambito di un solo episodio criminoso o da comportamenti che possono anche essere il frutto di un aiuto episodico, tale accertamento deve essere tuttavia connotato da particolare rigore (Sez. 5, n. 9457 del 24/09/1997, Caceres, Rv. 209073 - 01). In particolare, è stato affermato che il coinvolgimento in un solo reato scopo, per integrare la partecipazione al reato associativo, deve essere tale da rivelarne, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche 'operative' del gruppo criminale» (Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Policastri, Rv. 265890-01).
Nei casi in cui l'appartenenza di un soggetto a un sodalizio criminale è stata desunta dalla partecipazione a un solo reato fine, si è sempre richiesto, da parte della giurisprudenza di legittimità, che dal ruolo svolto e dalle modalità di svolgimento dell'unica azione si desuma un sicuro rapporto fiduciario con gli altri compartecipi tale da evidenziare con certezza la sussistenza del vincolo (cfr. Sez. 1, n. 6308 del 20/01/2010, Ahmed ed al., Rv. 246115-01; Sez. 3, n. 43822 del 16/10/2008, Romeo, Rv. 241628-01). Pertanto, non si richiede che il soggetto sia a conoscenza di tutti gli associati o delle dinamiche del gruppo, ma è sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. (In motivazione, la Corte ha precisato che siffatta conoscenza prova la consapevolezza del singolo di far parte di un'associazione e non quella di concorrere, più o meno stabilmente, alla commissione di una pluralità di reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990). (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482 - 01).
In relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la cui finalità è l'introduzione di stupefacente sul mercato in un numero indeterminato di operazioni future, il peculiare scopo di arricchimento consente, da un lato, la formazione di un vincolo associativo anche tra grossisti e rivenditori, o comunque tra soggetti portatori di un interesse economico proprio. La diversità dei fini personali e degli utili che i singoli si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'attività criminale non osta tuttavia alla configurabilità del vincolo associativo, purché sia dimostrata la "durevole" comunanza di scopo, desumibile da un rapporto continuato e consolidato (Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, Lauricella, Rv. 285646 - 01). 5 ,yA414r3.
Fatta questa premessa, dall'esame dei passaggi argomentativi del provvedimento impugnato emergono talune criticità proprio nell'individuare, a fronte di una sola, seppur importante, operazione progettata, gli indici su cui si fonda la provvista indiziaria della partecipazione di Matteo Costanza alla associazione finalizzata al narcotraffico nelle forme previste dalla norma. 3.1. Dopo aver ricostruito, in punto di fatto, i caratteri specifici dell'associazione criminale oggetto del procedimento, l'ordinanza censurata la descrive come una struttura che consente, nei diversi affari, un margine di autonomia degli associati che, pur restando inseriti in una propaggine del sistema ‘ndranghetistico di riferimento e perseguendo l'unitario fine di gestire il traffico di stupefacenti, possono scegliere di finanziare diversi progetti di importazione.
Questo carattere "elastico" dell'associazione è posto a giustificazione della intraneità di Costanza nel gruppo criminale, malgrado, nell'unica operazione presa in considerazione, risulti aver tenuto contatti solo con alcuni associati, D'Agostino Rocco e Italiano Giuseppe, e malgrado il vertice dell'associazione, rappresentato da Barbaro Giuseppe, si fosse dissociato dall'operazione proprio per sfiducia verso il "broker", in quanto persona non conosciuta. A supporto della gravità indiziaria della condotta contestata a Costanza, a fronte del suo coinvolgimento nella fase organizzativa di un'unica operazione, l'ordinanza ha valorizzato una serie di elementi, tratti dalle conversazioni intercettate, considerati indicativi di continuità nel rapporto tra l'indagato e l'associazione, nonché la sua consapevolezza di fornire un contributo essenziale, quale "canale di rifornimento", allo sviluppo delle attività di traffico del gruppo criminale.
E' stata così evidenziata: la rilevanza della operazione progettata per la vita associativa in considerazione del quantitativo di droga, del prezzo da pagare e del summit all'uopo tenuto, la notevole estensione temporale delle trattative, durate oltre un anno e arricchite da numerosi incontri in Italia e Spagna, la frequenza dei contatti telefonici e personali, la disponibilità di Costanza a far da garante dell'operazione con i Colombiani, il rapporto con altri associati, Agresta Antonio, la consapevolezza di Costanza e Italiano che le trattative intrattenute da D'Agostino ed Italiano fossero rappresentative dell'interessamento di una compagine associativa più ampia, dotata di potere economico e potenza di fuoco, l'offerta di protezione fisica da parte del gruppo fatta a Costanzo, nel caso avesse avuto problemi con i Colombiani.
4. Nel disattendere gli argomenti della difesa sulla "occasionalità" del rapporto tra Costanza e l'associazione, gli elementi valorizzati dall'ordinanza per ritenere invece sussistente, almeno sotto il profilo della gravità indiziaria, l'affectio societatis, in presenza di una sola operazione, non consentono tuttavia di ravvisare con il necessario grado di persuasività, da un lato, che l'impegno di Costanza con il gruppo sia tale da trascendere la specifica vicenda e, dall'altro, che lo stesso abbia nell'associazione un ruolo specifico, riconosciuto anche dai vertici, quale quello di "canale di riferimento" dell'associazione per l'acquisto di stupefacente in Colombia. 64.1.
In primo luogo, ritenuta la stabilità del suo ruolo non emerge con chiarezza dalle conversazioni esaminate dai giudici del riesame, dalle quali si evince piuttosto che Costanza sia stato compulsato, quale intermediario "professionista", prima da D'Agostino e poi da Italiano, per la conclusione di una singola, seppure rilevante, operazione di acquisto. Nella prima conversazione tra Barbaro e D'Agostino, del settembre 2021, in cui si fa riferimento a Costanza, il capo dell'associazione mostra di non essere al corrente della sua attività di mediatore, ritenendo che sia uno dei co-finanziatori dell'affare.
La circostanza, poi, che le trattative non siano andate in porto per il dissenso di Giuseppe Barbaro sulle modalità di pagamento dell'acconto, motivato proprio dal fatto di non ritenere affidabile Costanza perché soggetto non conosciuto personalmente e non in grado di prestare sufficienti garanzie, confligge con il riconoscimento ad esso di un ruolo nel gruppo e con la relativa consapevolezza in capo agli altri partecipi. Le conversazioni tra Costanza e Italiano evidenziano l'intento di quest'ultimo, dinanzi alle difficoltà manifestate da Barbaro e da D'Agostino per il rifiuto di versare l'anticipo richiesto dai trafficanti (p.7), di concludere l'affare anche insieme ad altri ("devo trovare qualcuno con cui fare la cosa"), eventualmente coinvolgendo tale Vottari, di cui non è chiarita l'appartenenza parentale o il gruppo di riferimento.
Dopo il fallimento delle trattative, la prosecuzione dei contatti e degli incontri tra Costanza e Italiano dimostra la persistenza dell'interesse di entrambi nel medesimo affare, anche coinvolgendo ulteriori contatti e organizzando incontri con possibili acquirenti dello stupefacente, ma non consente di ritenere che il gruppo di riferimento di Italiano riconosca a Costanza un ruolo stabile e duraturo di procacciatore per loro conto che trascenda il loro rapporto personale. La circostanza che l'incarico di intermediazione sia "potenzialmente indeterminato" non emerge neppure dall'incontro organizzato per l'autunno 2022, con i "parenti" di Barbaro, di cui non è riportato l'esito, sicché coglie nel segno il ricorso anche nell'evidenziare la mancanza di elementi indiziari su una proiezione futura dei rapporti tra Costanza e gli associati., posto che nemmeno il rapporto di debito con Italiano ha ricevuto una precisa giustificazione quanto alla sua derivazione da transazioni illecite, da collocare nel contesto delle attività del gruppo criminoso nel settore degli stupefacenti 4.2.
Benché la giurisprudenza ritenga sufficiente la conoscenza di due soli associati, è comunque necessaria la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482 - 01). Dalle intercettazioni riportate nell'ordinanza in esame, Costanza non risulta quale persona che rappresenti in generale gli interessi del gruppo o che ne condivida le decisioni. 7Neppure dalle conversazioni emerge con chiarezza la volontà di Costanza di partecipare stabilmente, con gli associati calabresi, ad una attività con durevole comunanza di scopo.
Lo stesso non condivide, né supporta le richieste del gruppo, ma si limita a trasmettere le richieste del fornitore e, anzi, lungi dal ritenersi rassicurato dall'offerta di protezione di Italiano (p.9), si sente fisicamente minacciato anche dalla parte acquirente, tanto da avere chiesto l'anticipo di una somma di denaro di importo rilevante anche a garanzia della sua incolumità, per proteggersi da aggressioni dell'una o dell'altra parte (che mi posso aspettare che mi ammazzano o i paesani vostri o questo qua dalla Colombia p.10). Non emerge che l'indagato si identifichi con i calabresi nella trattativa, o che si senta comunque rassicurato dalla potenza dei suoi interlocutori, posto che il mancato versamento dell'anticipo lo mette in difficoltà con i colombiani.
Si veda la conversazione a p. 7 in cui Costanza e Italiano commentano l'incontro con D'Agostino: alla rassicurazione di D'Agostino sulla disponibilità economica dell'associazione a finanziare l'acquisto "averli io e come se li hai tu, Matteo", Costanza risponde "No, non è la stessa cosa, perché se tu fai un incidente con la macchina dopo la responsabilità ce l'ho io, non ce l'hai tu, né nessuno, solamente io. Allora perché mi devo giocare il collo io, quando sei tu che stai guidando la macchina?"). 4.3. Pur risultando, da un lato, la consapevolezza dell'indagato della caratura criminale dei suoi interlocutori e il livello della criminalità organizzata cui appartengono, e, dall'altro, la sua capacità di movimentare notevoli quantitativi di stupefacente, le interazioni evidenziate non chiariscono l'impegno di Costanza per la crescita dell'associazione.
Né la proiezione futura del rapporto di Costanza con l'associazione può evincersi dalla importanza della operazione, che è di potenziale interesse anche per altri, oppure dalla estensione temporale delle trattative con Italiano. L'elemento cronologico è infatti dimostrativo al più di un rapporto previlegiato di Costanza con Italiano, che infatti continua a proporgli altri acquirenti, di cui non risulta chiarito il rapporto di appartenenza all'associazione, ma non della disponibilità dell'indagato a fungere stabilmente da "canale di riferimento" dell'organizzazione di trafficanti cui Italiano appartiene.
Del resto, sfumata l'opportunità di perfezionare la transazione in esame, non risulta che il ricorrente sia rimasto coinvolto in altri affari criminosi, né realizzati, né progettati, con la stessa compagine. Pertanto, l'ordinanza, pur citando correttamente i precedenti giurisprudenziali e i principi giuridici sulla configurabilità del reato associativo anche se la partecipazione si sia limitata ad un'unica operazione, purché non occasionale e contingente, non ne dà corretta e logica applicazione nel caso concreto, posto che gli elementi valorizzati dai giudici cautelari non offrono riscontro della natura non episodica dell'intervento di Costanza nella vita associativa o comunque del suo intento di proseguire i rapporti su un piano di stabilità.
5. Quanto evidenziato in relazione al primo motivo di ricorso può ripetersi sotto il profilo della tenuta logica della motivazione censurato nei successivi motivi di ricorso. 85.1. Risulta manifestamente illogica e travisante la ricostruzione dellwaffectio societatis" sulla base di dati investigativi che, partendo dalla pacifica qualificazione di Costanza come "broker" cioè intermediario terzo, dimostrano, da un lato, l'intento di Costanza di garantirsi nei confronti di entrambe le parti, e, dall'altro, consentono di circoscrivere il suo intervento alla conclusione del singolo affare, eventualmente anche con finanziatori diversi presentati da Italiano. 5.2.
Né, come sottolinea la difesa, appare pertinente il riferimento alla giurisprudenza che esclude la necessità di "riti" di affiliazione ovvero alla circostanza che a Costanza sia nota la caratura criminale del gruppo di riferimento di D'Agostino e Italiano, in quanto necessariamente elemento da considerare nella trattativa, a dimostrazione del potenziale economico di una delle parti. Sul punto, peraltro (p.21) alla descrizione da parte di Italiano della potenza economica del gruppo, Costanza risponde chiedendo se gli avesse" parlato di prezzo", dunque riportandolo ai termini concreti della trattativa. 5.g.
Il ricorso è da ritenere, infine, fondato anche ove evidenzia il travisamento del dato indiziario che rivela la diffidenza manifestata verso Costanza da Barbaro, che, rifiutandosi di consegnare l'anticipo a Costanza, dichiarando di "non conoscerlo", fa cadere le trattative. Il dato viene letto come disinteresse all'affare e non alla persona, basandosi sulla definizione di Matteo Costanza come "compare Matteo". Tuttavia, si tratta di un argomento labile, in considerazione della pluralità di significati che la parola può assumere, posto che nella conversazione riportata a p. 6 si parla di "quel Matteo" senza ulteriori connotazioni di intraneità al sodalizio.
Peraltro, la notazione "evocativa" della parola compare risulta distonica con la diffidenza mostrata da Barbaro nel rifiutarsi di anticipare a Costanza parte del prezzo dello stupefacente, in quanto il riconoscimento di un "ruolo" associativo è ordinariamente condiviso dal capo. Inoltre, nella stessa telefonata riportata nell'ordinanza, dopo averlo chiamato "compare", Barbaro mostra di non essere al corrente dell'attività di Costanza, che, cioè, non è parte del gruppo dei finanziatori, ma che "prende il suo" cioè lucra sulla rivendita o sulla intermediazione.
Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale del riesame di Reggio Calabria, che procederà ad un nuovo apprezzamento delle risultanze disponibili, al fine di verificare se Costanza Matteo abbia agito quale componente di una struttura organizzata dedita al narcotraffico, con adesione stabile e duratura ai progetti del gruppo o, invece, abbia soltanto interagito con singole persone, al fine di progettare, eventualmente in concorso con le medesime, una singola operazione di traffico di stupefacenti. P. Q P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 12/02/2026 estensore Il Presidente MONICA BO 10