Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to procedural violations and lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed outside the statutory grounds permitted for challenging plea bargain sentences. The appellant argued for a retrial based on insufficient evaluation of dismissal prerequisites and excessive costs, but the court noted that only specific grounds like the defendant's will or legal qualification are valid. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing judgments are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty legality, rendering appeals based on general dissatisfaction or cost allocation inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ORDINANZASul ricorso proposto da:Alfano Marco nato a SALERNO il 12/08/1987avverso la sentenza del 11/12/2025 del GIP TRIBUNALE di Salernoudita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;RITENUTO IN FATTO1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha pronunciatosentenza, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Marco Alfano, applicando almedesimo la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 2.800 di multa.2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, che lamenta violazione di legge e vizidella motivazione in ordine alla mancata ed adeguata valutazione dei presupposti per ilproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., nonché in ordine alla disposta condanna alpagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, in contrasto con la ratiodell’istituto e tale da travalicare i limiti dell’accordo ex art. 444 c.p.p. raggiunto tra le parti.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi diimpugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopol'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta aldi fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e comunque permanifesta infondatezza e genericità dei motivi.Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, il motivo di ricorsosulla responsabilità è inammissibile.Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2-bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputatopossono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena soloper motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena odella misura di sicurezza.Quanto al motivo inerente alla disposta condanna dell’imputato al pagamento dellespese processuali e di mantenimento in carcere, va ricordato che, in tema di patteggiamentodi una pena detentiva superiore ai due anni, all'imputato devono essere necessariamenteapplicate le pene accessorie obbligatorie per legge e lo stesso deve essere altresìcondannato alle spese processuali e a quelle eventuali di custodia cautelare (Sez. 6, n. 8723del 06/02/2013, P.g. in proc.
Crudele, Rv. 254689 – 01), a nulla rilevando che non se nefaccia menzione nell'accordo tra le parti.2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA SERENA CURAMI GIUSEPPE SANTALUCIA