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Sentenza — n. 12055/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12055/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12055/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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SENTENZASul ricorso proposto da:Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenzanel procedimento a carico di:Monaco Andrea, nato a Cosenza il 04/05/1995avverso l'ordinanza del 30/09/2025 del Tribunale di Cosenzaudita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Sassone, il quale hachiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, dichiarando la competenza delTribunale di PaolaRITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del30 settembre 2025, provvedendo ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., applicava la disciplinadella continuazione alle pene inflitte con le sentenze enunciate nella parte motivapronunciate nei confronti di Monaco Andrea.2.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 665 comma 4 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12055/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del30 settembre 2025, provvedendo ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., applicava la disciplinadella continuazione alle pene inflitte con le sentenze enunciate nella parte motivapronunciate nei confronti di Monaco Andrea.2.

Parole chiave

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risoluzione del conflitto giurisdizionale limiti della competenza competenza del pubblico ministero inosservanza delle norme sulla competenza istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del30 settembre 2025, provvedendo ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., applicava la disciplinadella continuazione alle pene inflitte con le sentenze enunciate nella parte motivapronunciate nei confronti di Monaco Andrea.2.
art. 665 comma 4 cod. proc. pen
Osserva che, al momentodella presentazione dell’istanza del ricorrente, l’ultima sentenza passata in cosa giudicataera quella del Tribunale di Paola del 1.3.2022, irrevocabile il 31.10.2024, sicché, ai sensidell’art. 665 comma 4 cod.
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Testo completo

SENTENZASul ricorso proposto da:Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenzanel procedimento a carico di:Monaco Andrea, nato a Cosenza il 04/05/1995avverso l'ordinanza del 30/09/2025 del Tribunale di Cosenzaudita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Sassone, il quale hachiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, dichiarando la competenza delTribunale di PaolaRITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del30 settembre 2025, provvedendo ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., applicava la disciplinadella continuazione alle pene inflitte con le sentenze enunciate nella parte motivapronunciate nei confronti di Monaco Andrea.2.

Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il pubblico ministeroeccependo l’incompetenza per territorio del Tribunale di Cosenza. Osserva che, al momentodella presentazione dell’istanza del ricorrente, l’ultima sentenza passata in cosa giudicataera quella del Tribunale di Paola del 1.3.2022, irrevocabile il 31.10.2024, sicché, ai sensidell’art. 665 comma 4 cod. proc. pen., la competenza andava individuata nel giudicedell’esecuzione presso detto Tribunale.3. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto pronunciarsi annullamento senza rinviodell’ordinanza impugnata, essendo competente il Tribunale di Paola.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. «Se l'esecuzioneconcerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudiceche ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo».La norma introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale delgiudice dell'esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico,e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titoloesecutivo o la totalità di essi. (Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Rv. 261459;

Sez. 1,n. 15856 del 11/02/2014, Rv. 259600; Sez. 1, n. 23208 del 12/05/2004, Rv. 228253).Al fine della determinazione del giudice competente in rapporto al titolo dicondanna divenuto definitivo per ultimo, deve aversi riguardo al momento in cuiviene depositata la domanda dell’istante (Sez. 1, n. 16960 del 13.3.2018, Rv.272708-01).Nel caso in esame, è incontestato che l’istanza sia stata presentata dalricorrente in data 27.1.2025. A quella data, l’ultima sentenza divenutairrevocabile era quella pronunciata dal Tribunale di Paola del 1.3.2022,irrevocabile il 31.10.2024.Ne consegue che il Tribunale di Cosenza difettava della competenzafunzionale a conoscere l'incidente promosso dall’istante Monaco, essendocompetente il Tribunale di Paola, il quale rivestiva la qualità di giudice dellaesecuzione.2.

Alla luce di quanto esposto, deve disporsi l’annullamento senza rinviodell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Paola. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale diPaolaCosì è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA MATTEI GIACOMO ROCCHI