Cassation court annuls irreperibility decree due to incomplete searches in Olbia under Art. 159 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the Tribunal of Ancona's order rejecting the request to annul the irreperibility decree. The defense argued searches were incomplete, omitting the defendant's last registered residence in Olbia and family locations, while the prosecution contended searches were exhaustive. The court ruled that the decree was legally flawed because the investigation failed to cover the specific address listed in the INPS database, violating the statutory requirements for completeness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 159 cod. proc. pen.; The irreperibility decree is null if searches fail to cover the last registered residence, as procedural validity depends on known facts at the time of execution, not subsequent discoveries.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
SENTENZASul ricorso proposto da:Cioanca Cristian Ionut nato a (ROMANIA) il 20/10/1984avverso l'ordinanza del 15/10/2025 del TRIBUNALE di Anconaudita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Giovanni B. Bertolini, che ha chiestol’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Ancona, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con la quale il difensore di Cristian Ionut Cioanca chiedeva l’annullamento dell’ordine di esecuzione per la carcerazione, inizialmentesospeso, emesso dal Pubblico ministero il 07/11/2024, in quanto non correttamentenotificato al condannato, dichiarato irreperibile con decreto 05/02/2025, a fronte diricerche incomplete.A ragione, il Tribunale ha, in sintesi, ritenuto, contrariamente alla tesi sviluppatadalla difesa, la completezza delle ricerche effettuate dai Carabinieri di Senigallia in tutti iluoghi elencati nell’art. 159 cod. proc. pen., e, conseguentemente, la piena legittimità deldecreto di irreperibilità del condannato, emesso dal pubblico ministero il 05/02/2025;
èstato in particolare ritenuto irrilevante che, dagli atti di altro processo, fosse emersa, diecianni prima, un’utenza intestata al Cioanca, o che dalla banca dati Inps risultasse unaresidenza anagrafica ad Olbia, stante il lasso temporale decorso e l’eterogeneità delleprocedure, rilevando inoltre come, per stessa ammissione della difesa, Cioanca dimoravaall’estero ad un indirizzo non conosciuto.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore diCristian Ionut Cioanca, chiedendone l’annullamento sulla scorta di un unico ed articolatomotivo con il quale lamenta violazione di legge ex art. 606, comma 1 lett.
b) cod. proc.pen., in particolare dell’art. 159 cod. proc. pen.Le ricerche effettuate dai Carabinieri di Senigallia sono state condotte in modoincompleto e superficiale; in particolare le ricerche non sono state effettuate nel luogo diultima residenza del condannato (Olbia) né nel luogo ove da anni vivono i genitori e lesorelle del condannato (Arielli, in provincia di Chieti). Inoltre, i Carabinieri hanno omessodi ricercare il condannato, provando a contattarlo attraverso l’utenza telefonica risultantedagli atti del procedimento penale sfociato nella sentenza di condanna ora in esecuzione.3.
Il Sostituto Procuratore generale, Giovanni B. Bertolini, intervenuto conrequisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.2. Ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen., il decreto di irreperibilità dell’indagato odell’imputato può essere emesso qualora non abbiano dato esito positivo le nuovericerche effettuate «particolarmente nel luogo di nascita, dell’ultima residenza anagrafica,dell’ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa epresso l’amministrazione carceraria centrale».Secondo l’univoco orientamento di questa Corte, «ai fini dell’emissione del decretodi irreperibilità, le ricerche vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente oparzialmente, in tutti i luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 11341 del27/11/2020, Pavlovic, Rv. 280976 – 01), con la conseguenza che l’inosservanza di taledisposizione comporta la nullità assoluta del decreto di irreperibilità e degli atti ad essoconsequenziali.Al riguardo, occorre precisare che la formula dell’art. 159 cod. proc. pen., cheindica i luoghi ove, prioritariamente, ma non in termini esclusivi e limitativi, devono essereeseguite le nuove ricerche del destinatario dell’atto, lasciando salva la possibilità disvolgerle altrove e diversamente, concretizza il principio della effettività della ricerca,mediante l’uso nei modi più efficaci delle notizie ed informazioni di cui dispone l’autorità,senza rigorosi formalismi, in considerazione del rilievo costituzionale degli interessitutelati (Sez. 5, n. 34993 del 09/10/2020, Rv. 279984 – 01).
Anche la Corte costituzionale (sent. n. 399 del 1998) ha sottolineato chel’elencazione dei luoghi contenuti nella norma ha carattere indicativo e non esaustivo,dovendo le ricerche essere improntate al principio di effettività, mediante l’utilizzazione,senza rigorosi formalismi, delle notizie e delle informazioni di cui l’autorità dispone, inconsiderazione del rilievo costituzionale degli interessi tutelati; in tale prospettiva, si èritenuta illegittima la dichiarazione di irreperibilità preceduta da ricerche svolte senzautilizzare il numero di utenza mobile del destinatario dell’atto, ove conosciuto dall’autoritàprocedente (Sez. 2, n. 37781 del 05/10/2021, Belo, Rv. 282197 – 01).Ai fini della validità del decreto d’irreperibilità, pertanto, ciò che rileva è lacompletezza delle ricerche con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento incui vengono eseguite, sicché la legittimità della procedura deve essere verificata sullabase delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell’adempimento e non già expost, sulla base di eventuali notizie acquisite o pervenute successivamente (Sez. 1, n.44629 del 23/10/2007, Saura, Rv. 238481 – 01).
3. Tanto premesso, nel caso di specie il decreto di irreperibilità del condannatorisulta fondato su verbali di vane ricerche eseguite esclusivamente nel Comune diSenigallia. E tuttavia, dagli stessi verbali emerge che, sulla base dei dati tratti dalla bancadati INPS, al Cioanca era attribuita un’ultima residenza anagrafica nel Comune di Olbia,senza che risulti che le ricerche siano state estese a tale luogo, né medianteaccertamenti sul posto, né attraverso interlocuzioni con i competenti uffici comunali, né,ancora, tramite consultazione dell’anagrafe nazionale della popolazione residente.
Lacircostanza che l’ordinanza impugnata valorizzi, per contro - ma, va aggiunto, in termini diassoluta genericità quanto alla collocazione cronologica -, la successiva emersione diuna dimora all’estero presso indirizzo sconosciuto, al fine di ritenere obsoleti i dati INPSrelativi alla residenza in Olbia, si pone in contrasto con il principio, ripetutamenteaffermato da questa Corte, secondo cui la valutazione sulla completezza delle ricerchedeve essere compiuta «con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultantidagli atti al momento in cui vengono eseguite, senza che eventuali notizie successivepossano avere incidenza ex post sulla legittimità della procedura» (Sez. 3, n. 16708 del16/02/2018, Aerts, Rv. 272634).Non è invece censurabile il mancato accertamento tramite utenza cellulare, dalmomento che l’utenza indicata dalla difesa risultava in uso al condannato circa dieci anniprima rispetto al momento delle ricerche, sicché il lungo lasso temporale intercorsoconsente di escluderne l’attualità.
Il principio affermato da Sez. 2, n. 37781 del05/10/2021, Belo, Rv. 282197 – 01, non introduce infatti un adempimento necessarioimposto in via generale dalla legge, ma si limita a declinare, in chiave concreta,l’esigenza che le ricerche siano effettive e complete, alla luce delle informazionidisponibili nel singolo caso. Ne consegue che l’utilizzazione dell’utenza telefonica noncostituisce un passaggio indefettibile, ma uno strumento eventuale, la cui necessità deveessere valutata caso per caso, in relazione all’attualità e affidabilità dei dati conosciuti.Ciò che invece risulta decisivo è la mancata estensione delle ricerche al luogo diultima residenza anagrafica espressamente indicato in Olbia, omissione che incidedirettamente sul rispetto del paradigma legale di cui all’art. 159 cod. proc. pen. edetermina la nullità del decreto di irreperibilità e di ogni altro atto ad essoconseguenziale.4.
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata, con rinvio alTribunale di Ancona, quale giudice dell’esecuzione, per un nuovo giudizio sul punto, eper l’adozione di tutti i provvedimenti ad esso conseguenti. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Ancona.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA SERENA CURAMI GIUSEPPE DE MARZO