Cassation court annuls execution order for suspended sentence due to failure to verify statutory bars on extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale successfully appealed an execution order that rejected a request to revoke a suspended sentence. The lower court incorrectly assumed the sentence had expired based solely on the passage of ten years since a later conviction became final. The Supreme Court held that the execution judge failed to apply the statutory bar on extinction, which requires verifying if the new crimes were committed after the prescription period began and if they share the same criminal nature. Consequently, the decision was annulled and remanded for a new examination of these specific legal requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 172, comma 5 e 7, cod. pen.; Art. 101, cod. pen.: The extinction of a suspended sentence by the passage of time is barred if a subsequent conviction for a crime of the same nature is found, provided the new crimes were committed after the prescription period began and share objective or subjective homogeneity with the original offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
SENTENZASul ricorso proposto da:Procuratore Generale presso Corte d'appello di Barinel procedimento a carico di:Spano Damiano nato a BARI il 15/04/1978avverso l'ordinanza del 24/03/2025 della Corte d'appello di Bariudita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Marco Dall'Olio, che ha conclusochiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza in data 24 marzo 2025, la Corte di appello di Bari, in funzione diGiudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta formulata dal Procuratore generale pressola Corte di appello di Bari, di revoca della sospensione condizionale della pena concessaa Damiano Spano con sentenza emessa dalla Pretura di Bari in data 10/09/1998(irrevocabile il 25/10/1998) per tentato furto in concorso, per essere intervenuta nelquinquennio la sentenza dalla Corte di appello di Bari, divenuta definitiva in data24/05/2005, che aveva condannato lo Spano Damiano alla pena di anni due mesi quattrodi reclusione ed euro 300 di multa, per i delitti di rapina, lesione personale, violazione dellalegge armi e ricettazione, commessi in data 12/07/2002.A fondamento del provvedimento di rigetto, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto chela pena inflitta con la sentenza emessa dalla Pretura di Bari in data 10/09/1998 si fosse nelfrattempo estinta, ex art. 172, quinto comma cod. pen., essendo decorso il termine di diecianni dalla data di irrevocabilità della successiva sentenza della Corte d’appello(24/05/2005).2.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari,deducendo violazione di legge in relazione all’art. 172, settimo comma cod. pen..La parte pubblica ricorrente si duole che il Giudice dell’esecuzione abbia omesso divalutare l’applicazione dell’art. 172, settimo comma cod. pen. nella parte in cui individua, tra imotivi ostativi all’estinzione delle pene, la sopravvenienza di una condanna alla reclusioneper un delitto della stessa indole riportata durante il tempo necessario per l’estinzione dellapena. Evidenzia a tale proposito come, dall’esame del certificato del Casellario giudiziale,durante tale lasso temporale, Damiano Spano abbia riportato le seguenti condanne:sentenza della Corte di appello di Bari del 12/12/2005 (irrevocabile 20/06/2007) perassociazione di stampo mafioso; sentenza della Corte di Assise di appello eli Bari del16/04/2010 (irrevocabile il 02/11/2010) per delitti di associazione di stampo mafioso,detenzione e porto illegale di armi, estorsione; sentenza emessa in data 18/06/2010 dalTribunale di Bari (irrevocabile 11/12/2012), per delitto di violazione delle misure eliprevenzione; sentenza emessa il 26/03/2012 dalla Corte di appello di Bari (irrevocabile il15/11/2012) per favoreggiamento personale.3.
Il Procuratore generale presso questa Corte, Marco Dall’Olio, con la suarequisitoria scritta, ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinviodell’ordinanza impugnata.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata deve, pertanto, essereannullata, con rinvio al giudice dell’esecuzione per nuovo esame.2. I termini di prescrizione della pena, ai sensi dell’art. 172 cod. pen.,decorrono dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce ilpresupposto per la revoca del beneficio; nel caso di specie, il termine decennale per laprescrizione della pena inflitta con sentenza emessa dalla Pretura di Bari in data10/09/1998, irrevocabile il 25/10/1998, decorre dal 24/05/2005, data in cui è divenutadefinitiva la sentenza della Corte di appello di Bari emessa il 04/11/2003, che hadeterminato la revoca della sospensione condizionale, ai sensi dell’art. 172, comma quinto,cod. pen. (Sez. 1, n. 30206 del 01/07/2025, Rv. 288565).Il giudice dell’esecuzione ha correttamente individuato il dies a quo del terminedecennale di prescrizione della pena nel passaggio in giudicato della sentenza che hadeterminato la revoca della sospensione condizionale; ha tuttavia omesso, comedenunciato dal Procuratore ricorrente, di confrontarsi con l’ulteriore e distinto principiorilevante, di cui all’art. 172, ultimo comma, cod. pen., nella parte in cui individua, tra i motiviostativi all’estinzione delle pene, la sopravvenienza di una condanna alla reclusione per undelitto della stessa indole, riportata durante il tempo necessario per l’estinzione della pena.Tale principio, che delimita l’ambito temporale di operatività della causa ostativaall’estinzione della pena per decorso del tempo, impone al giudice dell’esecuzione diverificare, in via preliminare, se le condanne sopravvenute siano relative a fatti commessisuccessivamente all’inizio del termine prescrizionale.
La giurisprudenza di legittimità ha,infatti, costantemente affermato che l’estinzione della pena per decorso del tempo èpreclusa solo nell’ipotesi in cui sopravvenga una condanna per reati commessi dalcondannato dopo l’inizio del termine di prescrizione e, dunque, dopo l’irrevocabilità dellasentenza di condanna (Sez. 1, n. 52105 del 02/10/2018, Nechita, Rv. 274849).Solo all’esito positivo di tale accertamento viene in rilievo l’ulteriore verificaconcernente la riconducibilità di tali reati alla nozione di reati della stessa indole.Ebbene, sul punto, ai fini dell’individuazione di tale nozione, rilevante per laconfigurabilità della causa ostativa prevista dall’art. 172, ultimo comma, cod. pen., occorrefare riferimento all’art. 101 cod. pen., secondo cui il requisito dell’identità di indole ricorrenon solo nell’ipotesi di reati che violano la medesima disposizione di legge, ma anchequando le diverse fattispecie di illecito penale presentano profili di omogeneità sul pianooggettivo, in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive, ovvero sul pianosoggettivo, in relazione ai motivi a delinquere che hanno avuto efficacia causale nelladecisione criminosa (Sez. 1, n. 47387 del 29/11/2024, che richiama Sez. 1, n. 44255 del17/09/2014, Rv. 260800).3.
Su tali profili, il giudice dell’esecuzione non ha svolto alcuna valutazione,essendosi limitato a richiamare l’esistenza della condanna riportata da Damiano Spanocon sentenza della Corte d’appello di Bari, emessa il 04/11/2003 e divenuta definitiva il24/05/2005, per i delitti di rapina, lesione personale, violazione della legge armi ericettazione, commessi il 12/07/2002, valorizzandola quale presupposto per individuare nel24/05/2005 il dies a quo del termine decennale ex art. 172, comma quinto, cod. pen.;nondimeno, ha poi arrestato l’iter argomentativo alla mera constatazione del decorso deltempo, senza procedere ad alcuna verifica in ordine alla ricorrenza della causa ostativaprevista dall’art. 172, comma settimo, cod. pen., omettendo sia l’accertamento preliminaresul momento di commissione dei reati rispetto all’inizio del termine prescrizionale, sia lasuccessiva valutazione circa l’identità di indole ai sensi dell’art. 101 cod. pen.4.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, con conseguenteannullamento dell’ordinanza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Bari, perché, inpiena libertà, proceda a nuovo esame, alla luce dei citati principi. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Bari.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA SERENA CURAMI GIUSEPPE DE MARZO