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Sentenza — n. 11783/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to the lawyer's formal withdrawal of the request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11783/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defense lawyer formally withdrew the request on January 19, 2026. Francesco Nanni, a Carabinieri lieutenant, had previously challenged a military court's partial reform regarding jurisdiction over fraud and forgery charges. The court ruled that the withdrawal rendered the legal remedy ineffective, resulting in a dismissal and an order for the client to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The withdrawal of an appeal by the defense counsel renders the legal remedy inadmissible, barring further judicial review of the contested decision.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of remedy defense counsel withdrawal court costs award military criminal procedure frode per liberarsi dal servizio perseguimento penale per truffa procedura disciplinare militare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementisentenza n.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementisentenza n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza n. 186 del 2000
pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementisentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore dellaCassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 500,00.
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Testo completo

SENTENZAsul ricorso proposto da:NANNI Francesco nato a LIVORNO il 04/04/1971avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE MILITARE APPELLOVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;Dato avviso alle parti;RITENUTO IN FATTO1. Con il provvedimento impugnato, la Corte militare d'appello, in parziale riforma dellasentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare delTribunale militare di Roma in data 19 giugno 2024 nei confronti di Francesco NANNISottotenente dell’Arma dei Carabinieri, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alreato di falso continuato in certificazione di viaggio ex artt. 81 cpv. cod. pen. e 220 cod. pen.mil. pace, qualificato alla stregua degli artt. 81 cpv. e 480 cod. pen., e ha rideterminato iltrattamento sanzionatorio in sei mesi di reclusione militare per il reato di truffa militarecontinuata e aggravata ai sensi degli articoli 81 cpv. cod. pen., 234, primo e secondocomma, 47 n. 2 cod. pen. mil. pace.2.

Ricorre Francesco NANNI, a mezzo del difensore avv. Michela Scafetta, che chiedel’annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio dellamotivazione con riguardo alla responsabilità.2.1. Con atto depositato in data 19 gennaio 2026 è pervenuta dichiarazione di rinunciaal ricorso sottoscritta dal difensore munito di procura speciale.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile a seguito della rinuncia regolarmente effettuata daldifensore munito di procura speciale.2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementisentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore dellaCassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 500,00.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11783/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEComposta daVINCENZO SIANI - Presidente - Sent. n. sez. 222/2026STEFANO APRILE - Relatore - UP - 19/03/2026SILVIA MATTEI R.G.N. 38831/2025RAFFAELLO MAGIGIOVANNI GALLOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:NANNI Francesco nato a LIVORNO il 04/04/1971avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE MILITARE APPELLOVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;Dato avviso alle parti;RITENUTO IN FATTO1.

Con il provvedimento impugnato, la Corte militare d'appello, in parziale riforma dellasentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare delTribunale militare di Roma in data 19 giugno 2024 nei confronti di Francesco NANNISottotenente dell’Arma dei Carabinieri, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alreato di falso continuato in certificazione di viaggio ex artt. 81 cpv. cod. pen. e 220 cod. pen.mil. pace, qualificato alla stregua degli artt. 81 cpv. e 480 cod. pen., e ha rideterminato iltrattamento sanzionatorio in sei mesi di reclusione militare per il reato di truffa militarecontinuata e aggravata ai sensi degli articoli 81 cpv. cod. pen., 234, primo e secondocomma, 47 n. 2 cod. pen. mil. pace.2.

Ricorre Francesco NANNI, a mezzo del difensore avv. Michela Scafetta, che chiedel’annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio dellamotivazione con riguardo alla responsabilità.2.1. Con atto depositato in data 19 gennaio 2026 è pervenuta dichiarazione di rinunciaal ricorso sottoscritta dal difensore munito di procura speciale.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile a seguito della rinuncia regolarmente effettuata daldifensore munito di procura speciale.2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementisentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore dellaCassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 500,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO APRILE VINCENZO SIANIP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO APRILE VINCENZO SIANI