Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 11782/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for conviction revocation due to lack of criminal abolition and failure to request civil service.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11782/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Mario Pavan's appeal seeking revocation of his 1982 military service evasion conviction. Pavan argued that the crime was abolished because he could have opted for mandatory civil service, but the court found he never formally requested this alternative. Consequently, the conviction remained valid as the specific act of non-compliance was not mitigated by the availability of civil service.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 673 c.p.p.; Art. 151 c.p.m.p.: The court held that a conviction for military service evasion remains valid if the defendant failed to formally request mandatory civil service, thereby negating the defense of criminal abolition.

Parole chiave

Generato dall'IA
military service evasion abolition of crime civil service alternative conviction revocation mandatory military service servizio militare violazioni della legge sulle armi diritto disciplinare militare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 673 c.p.p.
25210 del 26/03/2025, harigettato la richiesta avanzata nell’interesse di Mario PAVAN volta a ottenere la revoca exart. 673 cod.
Art. 151 c.p.m.p.
pen., per abolizione del reato, della sentenza di condanna pronunciata dalTribunale militare di Padova in data 17 giugno 1982 con la quale il suddetto è statocondannato per il reato di mancanza alla chiamata alle armi ai sensi dell'art. 151 cod.
Art. 2, co. 1 e 2, l. n. 772/1972
66 del 2010), trovandoapplicazione il quarto e non il secondo comma dell'art. 2 cod.
Art. 616 c.p.p.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 151 cod. pen
pen., per abolizione del reato, della sentenza di condanna pronunciata dalTribunale militare di Padova in data 17 giugno 1982 con la quale il suddetto è statocondannato per il reato di mancanza alla chiamata alle armi ai sensi dell'art. 151 cod. pen.mil.
art. 2 cod. pen
66 del 2010), trovandoapplicazione il quarto e non il secondo comma dell'art. 2 cod. pen.
art. 52 Cost
Infatti, la pronuncia costituzionale in questione si riferisce all'interpretazione deldovere di difesa (art. 52 Cost.), attribuendo pari dignità a entrambe le forme di servizio(militare e civile), senza incidere in alcun modo sul precetto dell’art.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 25210 del 26/03/2025
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale militare di Verona, in funzione di giudicedell'esecuzione, giudicando in sede di rinvio a seguito di Sez. 1, n. 25210 del 26/03/2025, harigettato la richiesta avanzata nell’interesse di Mario PAVAN volta a ottenere la revoca exart.
Corte costituzionale n. 164 del 06/05/1985
La sentenza della Corte costituzionale n. 164 del 06/05/1985, pur nei limiti delladecisione cd.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

SENTENZAsul ricorso proposto da:PAVAN Mario nato a CAMPOSAMPIERO il 19/11/1962avverso l'ordinanza del 29/10/2025 del TRIBUNALE MILITARE DI VERONA;Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale militare Giancarlo Roberto BELLELLIche ha concluso per il rigetto del ricorso;Lette le conclusioni del difensore avv. Florindo CECCATO che insiste nel ricorso;Dato avviso alle parti;RITENUTO IN FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale militare di Verona, in funzione di giudicedell'esecuzione, giudicando in sede di rinvio a seguito di Sez. 1, n. 25210 del 26/03/2025, harigettato la richiesta avanzata nell’interesse di Mario PAVAN volta a ottenere la revoca exart. 673 cod. proc. pen., per abolizione del reato, della sentenza di condanna pronunciata dalTribunale militare di Padova in data 17 giugno 1982 con la quale il suddetto è statocondannato per il reato di mancanza alla chiamata alle armi ai sensi dell'art. 151 cod. pen.mil. pace, accertato il 18 gennaio 1982.1.1.

Il giudice dell'esecuzione, investito dalla domanda del condannato, che richiedevala revoca della sentenza per abolitio criminis, ha rilevato che la condotta per la quale egli erastato condannato, in ragione della persistente vigenza delle norme che prevedono il serviziomilitare obbligatorio in determinati casi, è tuttora penalmente sanzionata, sicché trovaapplicazione, a differenza di quanto sostenuto dal condannato, la disposizione previstadall'articolo 2, quarto comma, cod. pen., trattandosi di una sentenza divenuta irrevocabile indata 25 settembre 1982, anteriormente alla modifiche legislative sulla leva.2.

Ricorre Mario PAVAN, a mezzo del difensore avv. Florindo Ceccato, che chiedel’annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge, in riferimentoall'art. 1 e seguenti della legge 15 dicembre 1972, n. 772, vigente alla data del 18 gennaio1982, e il vizio della motivazione con riguardo all’intervenuta abolitio criminis.In particolare, alla data del 18 gennaio 1982, quando Mario PAVAN rifiutò di prestare ilservizio militare, sussisteva la facoltà di svolgere il servizio civile alternativo a mente dellarichiamata legge n. 772 del 1972, non potendosi più punire l’opzione del cittadino di nonprestare il servizio militare.Del resto, la piena alternatività tra il servizio militare e il servizio civile è stata ribaditadalla Corte costituzionale con la sentenza n. 164 del 1985, sicché, all'epoca della condotta,sussisteva già la possibilità per Mario PAVAN di accedere al servizio civile obbligatorio inalternativa al servizio militare, venendo meno, pertanto, la rilevanza penale della condotta.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2. Secondo l'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità il reatoprevisto e punito dall'art. 151 cod. pen. mil. pace non è stato abrogato.2.1. Senza ripercorrere nuovamente i principi giurisprudenziali che sono stati richiamatidalla sentenza di annullamento con rinvio (Sez. 1, n. 25210 del 2025), è soltanto il caso diricordare che l'indicato approdo giurisprudenziale risulta consolidato alla luce delle seguentipronunce: Sez. 1, 02/05/2006, n. 16228, Brusaferri, Rv. 233446; Sez. 1, n. 21791 del08/11/2016, dep. 2017, Ferrante, Rv. 270580;

Sez. 1, n. 10424 del 24/02/2010 Rv. 246396 –01; Massime precedenti Conformi: N. 16228 del 2006 Rv. 233446 - 01, N. 21823 del 2006Rv. 234623 - 01, N. 24270 del 2006 Rv. 234839 - 01, N. 26290 del 2006 Rv. 235003 - 01, N.42339 del 2006 Rv. 235582 - 01, N. 12363 del 2007 Rv. 236224 - 01, N. 43709 del 2007 Rv.238685 - 01), ciò anche in relazione agli interventi normativi succedutisi (l. n. 230 del 1998; l.n. 331 del 2000; d.lgs. n. 214 del 2001; l. n. 226 del 2004; d.lgs. n. 66 del 2010), trovandoapplicazione il quarto e non il secondo comma dell'art. 2 cod. pen. (Sez. 1, n. 21823 del11/04/2006, Gabriele, Re. 234623 - 01).3.

Non rileva, del resto, la disciplina introdotta dalla legge n. 772 del 1972 che, perprima, ha istituito il servizio civile obbligatorio alternativo.3.1. La sentenza della Corte costituzionale n. 164 del 06/05/1985, pur nei limiti delladecisione cd. interpretativa di rigetto, ha riconosciuto pari dignità al servizio armato e aquello civile per l'assolvimento del dovere di difesa della Patria (art. 52 Cost.), cosìrafforzando ulteriormente la libertà dell’opzione da parte del cittadino tra l’uno o l’altro deglistrumenti giuridici di espletamento del dovere di difesa.Tuttavia, la invocata retroattività degli effetti della pronuncia, che non ha caducato ladisposizione di legge limitandosi a fornirne un’interpretazione aderente ai principicostituzionali, non consente di giungere alle conclusioni auspicate dal ricorrente.3.2.

È quindi corretta la premessa dalla quale muove il ricorso secondo il quale, giàsotto la vigenza della l. n. 772/1972, perciò prima della sentenza di condanna a carico diPAVAN, il servizio militare e quello civile erano equiparati.Tuttavia, ciò non determina l’abolitio criminis del reato di mancanza alla chiamata (art.151 cod. pen. mil. pace), né la revoca della condanna a carico di PAVAN per il fatto del1982.Ciò per due concorrenti motivi.3.3. Anzitutto, la sentenza di condanna a carico di PAVAN è divenuta definitiva primadella richiamata sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 164 del06/05/1985.Inoltre, perché è manifestamente infondato l’argomento difensivo che su tale pronunciasi innesta.

Infatti, la pronuncia costituzionale in questione si riferisce all'interpretazione deldovere di difesa (art. 52 Cost.), attribuendo pari dignità a entrambe le forme di servizio(militare e civile), senza incidere in alcun modo sul precetto dell’art. 151 cod. pen. mil. paceche impone di rispondere alla chiamata per il servizio di difesa della Patria.3.4. In effetti, nella vicenda concreta, è rilevante la condotta tenuta dal condannato, ilquale ha consumato il reato di mancanza alla chiamata (art. 151 cod. pen. mil. pace),limitandosi al comportamento omissivo di mancata presentazione al Distretto militare.Egli, cioè, non ha rifiutato la prestazione del servizio di difesa della Patria nelle formepreviste dalla legge, che già parificava il servizio militare a quello civile, tanto che non haimai presentato l’apposita "domanda motivata ai competenti organi di leva entro 60 giornidall'arruolamento" ovvero "entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi"(art. 2, co. 1 e 2, l. n. 772/1972).

In altri termini, nel caso di specie non è pertinente l'argomento della equiparazione deiservizi (militare e civile), perché PAVAN non ha soddisfatto la condizione minima per laprestazione del servizio civile e, cioè, la manifestazione della propria volontà di adempiere intale modo al dovere costituzionale di difesa della Patria.3.4. Non è controverso, sulla base della lettura della sentenza oggetto della richiesta direvoca, che Mario PAVAN è stato condannato perché, senza giusto motivo, ometteva dipresentarsi al distretto militare di Padova nei 5 giorni successivi al 15 dicembre 1981,termine ultimo per la chiamata effettuata mediante pubblici manifesti, rimanendo poi assentefino al 18 gennaio 1982 quando finalmente si presentava al distretto militare di Padova.Dalla descrizione della condotta, quindi, emerge chiaramente che nessuna richiesta diespletamento del servizio civile obbligatorio alternativo era stata avanzata da PAVAN, ilquale si è limitato a non rispondere alla chiamata alle armi, senza formulare alcuna richiesta.3.5.

D’altra parte, la risposta alla chiamata alle armi rileva quale presupposto dellaeventuale richiesta, secondo la legislazione all’epoca vigente, di espletamento del serviziocivile obbligatorio alternativo, configurandosi, diversamente, proprio la violazione delrichiamato precetto penale dell’art. 151 cod. pen. mil. pace.4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11782/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEComposta daVINCENZO SIANI - Presidente - Sent. n. sez. 1149/2026STEFANO APRILE - Relatore - CC - 19/03/2026SILVIA MATTEI R.G.N. 38263/2025RAFFAELLO MAGIGIOVANNI GALLOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:PAVAN Mario nato a CAMPOSAMPIERO il 19/11/1962avverso l'ordinanza del 29/10/2025 del TRIBUNALE MILITARE DI VERONA;Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale militare Giancarlo Roberto BELLELLIche ha concluso per il rigetto del ricorso;Lette le conclusioni del difensore avv.

Florindo CECCATO che insiste nel ricorso;Dato avviso alle parti;RITENUTO IN FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale militare di Verona, in funzione di giudicedell'esecuzione, giudicando in sede di rinvio a seguito di Sez. 1, n. 25210 del 26/03/2025, harigettato la richiesta avanzata nell’interesse di Mario PAVAN volta a ottenere la revoca exart. 673 cod. proc. pen., per abolizione del reato, della sentenza di condanna pronunciata dalTribunale militare di Padova in data 17 giugno 1982 con la quale il suddetto è statocondannato per il reato di mancanza alla chiamata alle armi ai sensi dell'art. 151 cod. pen.mil. pace, accertato il 18 gennaio 1982.1.1.

Il giudice dell'esecuzione, investito dalla domanda del condannato, che richiedevala revoca della sentenza per abolitio criminis, ha rilevato che la condotta per la quale egli erastato condannato, in ragione della persistente vigenza delle norme che prevedono il serviziomilitare obbligatorio in determinati casi, è tuttora penalmente sanzionata, sicché trovaapplicazione, a differenza di quanto sostenuto dal condannato, la disposizione previstadall'articolo 2, quarto comma, cod. pen., trattandosi di una sentenza divenuta irrevocabile indata 25 settembre 1982, anteriormente alla modifiche legislative sulla leva.2.

Ricorre Mario PAVAN, a mezzo del difensore avv. Florindo Ceccato, che chiedel’annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge, in riferimentoall'art. 1 e seguenti della legge 15 dicembre 1972, n. 772, vigente alla data del 18 gennaio1982, e il vizio della motivazione con riguardo all’intervenuta abolitio criminis.In particolare, alla data del 18 gennaio 1982, quando Mario PAVAN rifiutò di prestare ilservizio militare, sussisteva la facoltà di svolgere il servizio civile alternativo a mente dellarichiamata legge n. 772 del 1972, non potendosi più punire l’opzione del cittadino di nonprestare il servizio militare.Del resto, la piena alternatività tra il servizio militare e il servizio civile è stata ribaditadalla Corte costituzionale con la sentenza n. 164 del 1985, sicché, all'epoca della condotta,sussisteva già la possibilità per Mario PAVAN di accedere al servizio civile obbligatorio inalternativa al servizio militare, venendo meno, pertanto, la rilevanza penale della condotta.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2. Secondo l'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità il reatoprevisto e punito dall'art. 151 cod. pen. mil. pace non è stato abrogato.2.1. Senza ripercorrere nuovamente i principi giurisprudenziali che sono stati richiamatidalla sentenza di annullamento con rinvio (Sez. 1, n. 25210 del 2025), è soltanto il caso diricordare che l'indicato approdo giurisprudenziale risulta consolidato alla luce delle seguentipronunce: Sez. 1, 02/05/2006, n. 16228, Brusaferri, Rv. 233446; Sez. 1, n. 21791 del08/11/2016, dep. 2017, Ferrante, Rv. 270580;

Sez. 1, n. 10424 del 24/02/2010 Rv. 246396 –01; Massime precedenti Conformi: N. 16228 del 2006 Rv. 233446 - 01, N. 21823 del 2006Rv. 234623 - 01, N. 24270 del 2006 Rv. 234839 - 01, N. 26290 del 2006 Rv. 235003 - 01, N.42339 del 2006 Rv. 235582 - 01, N. 12363 del 2007 Rv. 236224 - 01, N. 43709 del 2007 Rv.238685 - 01), ciò anche in relazione agli interventi normativi succedutisi (l. n. 230 del 1998; l.n. 331 del 2000; d.lgs. n. 214 del 2001; l. n. 226 del 2004; d.lgs. n. 66 del 2010), trovandoapplicazione il quarto e non il secondo comma dell'art. 2 cod. pen. (Sez. 1, n. 21823 del11/04/2006, Gabriele, Re. 234623 - 01).3.

Non rileva, del resto, la disciplina introdotta dalla legge n. 772 del 1972 che, perprima, ha istituito il servizio civile obbligatorio alternativo.3.1. La sentenza della Corte costituzionale n. 164 del 06/05/1985, pur nei limiti delladecisione cd. interpretativa di rigetto, ha riconosciuto pari dignità al servizio armato e aquello civile per l'assolvimento del dovere di difesa della Patria (art. 52 Cost.), cosìrafforzando ulteriormente la libertà dell’opzione da parte del cittadino tra l’uno o l’altro deglistrumenti giuridici di espletamento del dovere di difesa.Tuttavia, la invocata retroattività degli effetti della pronuncia, che non ha caducato ladisposizione di legge limitandosi a fornirne un’interpretazione aderente ai principicostituzionali, non consente di giungere alle conclusioni auspicate dal ricorrente.3.2.

È quindi corretta la premessa dalla quale muove il ricorso secondo il quale, giàsotto la vigenza della l. n. 772/1972, perciò prima della sentenza di condanna a carico diPAVAN, il servizio militare e quello civile erano equiparati.Tuttavia, ciò non determina l’abolitio criminis del reato di mancanza alla chiamata (art.151 cod. pen. mil. pace), né la revoca della condanna a carico di PAVAN per il fatto del1982.Ciò per due concorrenti motivi.3.3. Anzitutto, la sentenza di condanna a carico di PAVAN è divenuta definitiva primadella richiamata sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 164 del06/05/1985.Inoltre, perché è manifestamente infondato l’argomento difensivo che su tale pronunciasi innesta.

Infatti, la pronuncia costituzionale in questione si riferisce all'interpretazione deldovere di difesa (art. 52 Cost.), attribuendo pari dignità a entrambe le forme di servizio(militare e civile), senza incidere in alcun modo sul precetto dell’art. 151 cod. pen. mil. paceche impone di rispondere alla chiamata per il servizio di difesa della Patria.3.4. In effetti, nella vicenda concreta, è rilevante la condotta tenuta dal condannato, ilquale ha consumato il reato di mancanza alla chiamata (art. 151 cod. pen. mil. pace),limitandosi al comportamento omissivo di mancata presentazione al Distretto militare.Egli, cioè, non ha rifiutato la prestazione del servizio di difesa della Patria nelle formepreviste dalla legge, che già parificava il servizio militare a quello civile, tanto che non haimai presentato l’apposita "domanda motivata ai competenti organi di leva entro 60 giornidall'arruolamento" ovvero "entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi"(art. 2, co. 1 e 2, l. n. 772/1972).

In altri termini, nel caso di specie non è pertinente l'argomento della equiparazione deiservizi (militare e civile), perché PAVAN non ha soddisfatto la condizione minima per laprestazione del servizio civile e, cioè, la manifestazione della propria volontà di adempiere intale modo al dovere costituzionale di difesa della Patria.3.4. Non è controverso, sulla base della lettura della sentenza oggetto della richiesta direvoca, che Mario PAVAN è stato condannato perché, senza giusto motivo, ometteva dipresentarsi al distretto militare di Padova nei 5 giorni successivi al 15 dicembre 1981,termine ultimo per la chiamata effettuata mediante pubblici manifesti, rimanendo poi assentefino al 18 gennaio 1982 quando finalmente si presentava al distretto militare di Padova.Dalla descrizione della condotta, quindi, emerge chiaramente che nessuna richiesta diespletamento del servizio civile obbligatorio alternativo era stata avanzata da PAVAN, ilquale si è limitato a non rispondere alla chiamata alle armi, senza formulare alcuna richiesta.3.5.

D’altra parte, la risposta alla chiamata alle armi rileva quale presupposto dellaeventuale richiesta, secondo la legislazione all’epoca vigente, di espletamento del serviziocivile obbligatorio alternativo, configurandosi, diversamente, proprio la violazione delrichiamato precetto penale dell’art. 151 cod. pen. mil. pace.4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO APRILE VINCENZO SIANIP.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO APRILE VINCENZO SIANI