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Sentenza — n. 11596/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming chain of contestation regarding mafia association charges and pre-trial detention.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11596/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giuseppe Mazzarelli's appeal challenging the continuity of evidence for a mafia association charge. Mazzarelli argued that new testimonies from a justice collaborator and co-defendants, obtained after the initial trial date, should have allowed for an earlier chain of contestation. The court held that prior declarations alone are insufficient without contemporaneous corroborating evidence, ruling that the new testimony could not retroactively validate the detention order.

Regesto Legislator

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Art. 297, comma 3, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: Evidence obtained after the trial date cannot retroactively establish a chain of contestation if no corroborating compendium existed at the time of the initial order.

Parole chiave

Generato dall'IA
chain of contestation mafia association charges pre-trial detention corroborating evidence retroactive validity justice collaborator continuity of facts statuto di collaboratore dei servizi di intelligence

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 297, comma 3, c.p.p.
Ricorre per cassazione Mazzarelli, per il tramite del difensore di fiducia, avv.Gianninò, e, con un unico motivo, denuncia la violazione dell'art. 297, comma 3, cod.
Art. 616, c.p.p.
Alle considerazioni sopra esposte consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Mandaalla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.
art. 616 cod. proc. pen
Alle considerazioni sopra esposte consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 13834 del 16/12/2016, dep. 2017, Valerioti
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Testo completo

SENTENZASul ricorso proposto da:Mazzarelli Giuseppe, nato a Catania il 28/08/1995avverso l'ordinanza del 08/08/2025 del Tribunale della Libertà di Cataniaudita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, OLga Mignolo, che ha chiesto ladeclaratoria d'inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO. Con il provvedimento in preambolo, il Tribunale di Catania in funzione di giudice delriesame cautelare, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari delTribunale della stessa città, in data 2 luglio 2025, aveva applicato la misura della custodiacautelare in carcere nei confronti di Giuseppe Mazzarelli.L’addebito provvisorio, contestato al capo 1), riguarda il reato di associazione adelinquere di stampo mafioso, contestato come commesso dal 2019 all’ottobre 2023.2.

Ricorre per cassazione Mazzarelli, per il tramite del difensore di fiducia, avv.Gianninò, e, con un unico motivo, denuncia la violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc.pen.Afferma il ricorrente sussistere l’ipotesi di contestazione a catena in relazione allegame sussistente tra i fatti oggetto del provvedimento cautelare in esame e quelliriguardanti il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 oggetto dell'ordinanza applicativadella custodia in carcere emessa l’11 ottobre 2023 nell'ambito del procedimento 1749/2021R.g.n.r. (cd. Operazione Malaerba).In particolare, il ricorso aggredisce l’affermazione contenuta nel provvedimentoimpugnato secondo cui il completo compendio indiziario a carico di Mazzarelli sarebbeemerso successivamente alla data del rinvio a giudizio per il procedimento cd.

Malaerba,avvenuta il 28 novembre 2023.Osserva, in proposito, come a quella data, oltre alle dichiarazioni accusatorie delcollaboratore di giustizia Salvatore Scavone vi fossero quelle di Michael e Marco AntoninoSanfilippo che, già nel corso dell’interrogatorio in data 24 luglio 2023, avevano indicatoMazzarelli come affiliato a Privitera. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, dunque,le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Scavone, raccolte dall’ufficio di Procura primadell’emissione della prima ordinanza, avrebbero permesso, già in quella occasione, lacontestazione del reato associativo di cui al capo capo 1) dell’imputazione provvisoria delpresente procedimento, poiché già esistente il riscontro della chiamata in reità di Scavonecostituita dalle propalazioni dei fratelli Sanfilippo.Lamenta, inoltre, che il Tribunale avrebbe omesso d’indicare gli elementi indiziaridiversi e ulteriori forniti da Salvatore Sam Privitera rispetto a quanto già dichiarato daScavone.3.

Il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, intervenuto con requisitoria scrittadepositata in data 2 dicembre 2025, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO. Il ricorso denuncia censureinfondate e dev’essere, pertanto, rigettato.2. Va preliminarmente rilevato che è incontestata l’affermazione contenuta nelprovvedimento impugnato secondo cui i fatti, oggetto di procedimenti diversi, siano legati daun rapporto di connessione qualificata e che, con riferimento ai fatti oggetto della primaordinanza, è intervenuto il rinvio a giudizio.In questo caso allora – secondo la giurisprudenza consolidata (Sez.

U, n. 14535/07del 19/12/2006, Librato, Rv. 235909-10-11; Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, P.M. in proc.Rahulia ed altri, Rv. 231057-8-9; si veda anche Sez. 1, n. 26093 del 15/02/2018, Bruzzese,Rv. 273132 - 01) – si applica la regola dettata dal secondo periodo dell'art. 297, comma 3,cod. proc. pen., sicché la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massimadelle misure applicate con la successiva o le successive ordinanze opera solo se i fattioggetto di tali provvedimenti erano desumibili dagli atti già prima del momento in cui èintervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza.Inoltre – diversamente dall’erroneo riferimento alla data della prima ordinanza svoltonel ricorso – nel caso in cui il meccanismo della retrodatazione degli effetti della misuracautelare successiva sia invocato in relazione a reati connessi ex art. 12 lett.

b) e c) cod.proc. pen. contestati in diversi procedimenti, la verifica del giudice circa il requisito di«desumibilità dagli atti» dev'essere ancorata al momento nel quale è stato disposto il rinvio agiudizio dell'imputato e non a quello dell'emissione della prima misura cautelare; momentoche assume rilevanza soltanto quando la retrodatazione sia invocata in assenza di rapportidi connessione qualificata tra i fatti dedotti nei diversi titoli cautelari» (Sez. 1, n. 42442 del26/09/2013, Gatto, Rv. 257380).Ancora, dev’essere ricordato che la nozione di «anteriore desumibilità», dagli attiinerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamentodell'ordinanza cautelare successiva, richiede che, al momento del rinvio a giudizio nel primoprocedimento, l'autorità giudiziaria sia in grado di desumere, e non solo di conoscere, laspecifica significatività processuale, intesa come idoneità a fondare una richiesta di misuracautelare, degli elementi relativi al reato sul quale si fonda l'adozione del successivoprovvedimento cautelare per reato connesso, il cui compendio indiziario deve manifestaregià la propria portata dimostrativa e non richiedere ulteriori indagini o elaborazione deglielementi probatori acquisiti, che rendano necessaria la separazione o la distinta iscrizionedelle notizie di reato connesso(Sez. 4,n. 16343 del 29/03/2023, D’onofrio,Rv. 284464 – 01;Sez. 3 - , Sez 3, n. 48034 del 25/10/2019, Di Biase, Rv. 277351 – 02)Infine, vanno richiamati i limiti del sindacato di legittimità in quanto l'accertamentodell'esistenza della connessione qualificata costituisce apprezzamento riservato, quanto allavalutazione del materiale probatorio o indiziario, al giudice di merito che deveadeguatamente e logicamente motivare il proprio convincimento (Sez. 6, n. 48565 del06/10/2016 Rv. 268390 – 01;

Sez. 4, Sentenza n. 9990 del 18/01/2010, Napolitano, Rv.246798).3. Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo dei principi richiamati e ha reso unamotivazione logicamente stringente, e, come tale, sottratta al sindacato di questa Corte.Segnatamente, ha correttamente ancorato la motivazione del provvedimento aldecisivo (in prospettiva accusatoria) apporto conoscitivo, essenziale a contestare l'ipotesiassociativa contenuta nella seconda ordinanza cautelare, derivante dalle dichiarazioni delcollaboratore di giustizia Salvatore Sam Privitera, rese il 10 luglio 2024 e, dunque, dopo larichiesta di rinvio a giudizio per i fatti di cui alla prima ordinanza cautelare, con particolareriferimento alla chiamata in correità di Salvatore Schiavone già in precedenza acquisita, magiudicata – nella sua unicità – inidonea a fondare l'accusa.Le sopravvenute dichiarazioni di Privitera sono state ritenute attendibili e le duechiamate in reità sono state ritenute riscontrantesi vicendevolmente cosicché, è statoritenuto – con motivazione scevra da fratture razionali – che solo a seguito del deposito didetto atto, avvenuto in data successiva al rinvio a giudizio per i fatti di cui alla primaordinanza, si è formato, in merito alla partecipazione all'associazione mafiosa di Mazzarelli,un complessivo quadro indiziario, per vero neppure contrastato nel ricorso.Questa Corte, in un caso affatto sovrapponibile a quello in esame, ha chiarito che «intema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione dianteriore desumibilità delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelaresuccessiva dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, richiede la sussistenza di indiziunivoci e idonei a fondare una compiuta affermazione di responsabilità cautelare; neconsegue, che la pregressa esistenza di una serie di dichiarazioni di un collaboratore digiustizia o di un coindagato non possono essere ritenuti rilevanti se al momento delledichiarazione non esisteva già un compendio che potesse essere di riscontro alle stesse»(Sez. 2, n. 13834 del 16/12/2016, dep. 2017, Valerioti, Rv. 269680 – 01.

Fattispecie in cui laCorte ha ritenuto immune da censure la motivazione dell'ordinanza del tribunale del riesameche escludeva la sussistenza dell'ipotesi di "contestazione a catena" rispetto ad altraordinanza già emessa nei confronti del medesimo soggetto, poiché, nonostante ledichiarazioni del coindagato fossero già esistenti al momento della adozione della primaordinanza, solo successivamente gli inquirenti erano venuti in possesso degli elementi dioggettivo riscontro alle medesime).4. Alle considerazioni sopra esposte consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ilrigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Deve inoltre provvedersi alle comunicazioni, da parte della cancelleria, per gliadempimenti di cui all'articolo 94 comma 1-ter disposizioni di attuazione cod. proc. pen.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11596/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Sent. n. sez. 3786/2025PAOLA MASI CC - 18/12/2025EVA TOSCANI - Relatore - R.G.N. 34044/2025GIOVANBATTISTA TONAANTONINO FRANCESCOGENOVESEha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:Mazzarelli Giuseppe, nato a Catania il 28/08/1995avverso l'ordinanza del 08/08/2025 del Tribunale della Libertà di Cataniaudita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, OLga Mignolo, che ha chiesto ladeclaratoria d'inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO.

Con il provvedimento in preambolo, il Tribunale di Catania in funzione di giudice delriesame cautelare, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari delTribunale della stessa città, in data 2 luglio 2025, aveva applicato la misura della custodiacautelare in carcere nei confronti di Giuseppe Mazzarelli.L’addebito provvisorio, contestato al capo 1), riguarda il reato di associazione adelinquere di stampo mafioso, contestato come commesso dal 2019 all’ottobre 2023.2. Ricorre per cassazione Mazzarelli, per il tramite del difensore di fiducia, avv.Gianninò, e, con un unico motivo, denuncia la violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc.pen.Afferma il ricorrente sussistere l’ipotesi di contestazione a catena in relazione allegame sussistente tra i fatti oggetto del provvedimento cautelare in esame e quelliriguardanti il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 oggetto dell'ordinanza applicativadella custodia in carcere emessa l’11 ottobre 2023 nell'ambito del procedimento 1749/2021R.g.n.r. (cd.

Operazione Malaerba).In particolare, il ricorso aggredisce l’affermazione contenuta nel provvedimentoimpugnato secondo cui il completo compendio indiziario a carico di Mazzarelli sarebbeemerso successivamente alla data del rinvio a giudizio per il procedimento cd. Malaerba,avvenuta il 28 novembre 2023.Osserva, in proposito, come a quella data, oltre alle dichiarazioni accusatorie delcollaboratore di giustizia Salvatore Scavone vi fossero quelle di Michael e Marco AntoninoSanfilippo che, già nel corso dell’interrogatorio in data 24 luglio 2023, avevano indicatoMazzarelli come affiliato a Privitera.

Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, dunque,le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Scavone, raccolte dall’ufficio di Procura primadell’emissione della prima ordinanza, avrebbero permesso, già in quella occasione, lacontestazione del reato associativo di cui al capo capo 1) dell’imputazione provvisoria delpresente procedimento, poiché già esistente il riscontro della chiamata in reità di Scavonecostituita dalle propalazioni dei fratelli Sanfilippo.Lamenta, inoltre, che il Tribunale avrebbe omesso d’indicare gli elementi indiziaridiversi e ulteriori forniti da Salvatore Sam Privitera rispetto a quanto già dichiarato daScavone.3.

Il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, intervenuto con requisitoria scrittadepositata in data 2 dicembre 2025, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO. Il ricorso denuncia censureinfondate e dev’essere, pertanto, rigettato.2. Va preliminarmente rilevato che è incontestata l’affermazione contenuta nelprovvedimento impugnato secondo cui i fatti, oggetto di procedimenti diversi, siano legati daun rapporto di connessione qualificata e che, con riferimento ai fatti oggetto della primaordinanza, è intervenuto il rinvio a giudizio.In questo caso allora – secondo la giurisprudenza consolidata (Sez.

U, n. 14535/07del 19/12/2006, Librato, Rv. 235909-10-11; Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, P.M. in proc.Rahulia ed altri, Rv. 231057-8-9; si veda anche Sez. 1, n. 26093 del 15/02/2018, Bruzzese,Rv. 273132 - 01) – si applica la regola dettata dal secondo periodo dell'art. 297, comma 3,cod. proc. pen., sicché la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massimadelle misure applicate con la successiva o le successive ordinanze opera solo se i fattioggetto di tali provvedimenti erano desumibili dagli atti già prima del momento in cui èintervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza.Inoltre – diversamente dall’erroneo riferimento alla data della prima ordinanza svoltonel ricorso – nel caso in cui il meccanismo della retrodatazione degli effetti della misuracautelare successiva sia invocato in relazione a reati connessi ex art. 12 lett.

b) e c) cod.proc. pen. contestati in diversi procedimenti, la verifica del giudice circa il requisito di«desumibilità dagli atti» dev'essere ancorata al momento nel quale è stato disposto il rinvio agiudizio dell'imputato e non a quello dell'emissione della prima misura cautelare; momentoche assume rilevanza soltanto quando la retrodatazione sia invocata in assenza di rapportidi connessione qualificata tra i fatti dedotti nei diversi titoli cautelari» (Sez. 1, n. 42442 del26/09/2013, Gatto, Rv. 257380).Ancora, dev’essere ricordato che la nozione di «anteriore desumibilità», dagli attiinerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamentodell'ordinanza cautelare successiva, richiede che, al momento del rinvio a giudizio nel primoprocedimento, l'autorità giudiziaria sia in grado di desumere, e non solo di conoscere, laspecifica significatività processuale, intesa come idoneità a fondare una richiesta di misuracautelare, degli elementi relativi al reato sul quale si fonda l'adozione del successivoprovvedimento cautelare per reato connesso, il cui compendio indiziario deve manifestaregià la propria portata dimostrativa e non richiedere ulteriori indagini o elaborazione deglielementi probatori acquisiti, che rendano necessaria la separazione o la distinta iscrizionedelle notizie di reato connesso(Sez. 4,n. 16343 del 29/03/2023, D’onofrio,Rv. 284464 – 01;Sez. 3 - , Sez 3, n. 48034 del 25/10/2019, Di Biase, Rv. 277351 – 02)Infine, vanno richiamati i limiti del sindacato di legittimità in quanto l'accertamentodell'esistenza della connessione qualificata costituisce apprezzamento riservato, quanto allavalutazione del materiale probatorio o indiziario, al giudice di merito che deveadeguatamente e logicamente motivare il proprio convincimento (Sez. 6, n. 48565 del06/10/2016 Rv. 268390 – 01;

Sez. 4, Sentenza n. 9990 del 18/01/2010, Napolitano, Rv.246798).3. Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo dei principi richiamati e ha reso unamotivazione logicamente stringente, e, come tale, sottratta al sindacato di questa Corte.Segnatamente, ha correttamente ancorato la motivazione del provvedimento aldecisivo (in prospettiva accusatoria) apporto conoscitivo, essenziale a contestare l'ipotesiassociativa contenuta nella seconda ordinanza cautelare, derivante dalle dichiarazioni delcollaboratore di giustizia Salvatore Sam Privitera, rese il 10 luglio 2024 e, dunque, dopo larichiesta di rinvio a giudizio per i fatti di cui alla prima ordinanza cautelare, con particolareriferimento alla chiamata in correità di Salvatore Schiavone già in precedenza acquisita, magiudicata – nella sua unicità – inidonea a fondare l'accusa.Le sopravvenute dichiarazioni di Privitera sono state ritenute attendibili e le duechiamate in reità sono state ritenute riscontrantesi vicendevolmente cosicché, è statoritenuto – con motivazione scevra da fratture razionali – che solo a seguito del deposito didetto atto, avvenuto in data successiva al rinvio a giudizio per i fatti di cui alla primaordinanza, si è formato, in merito alla partecipazione all'associazione mafiosa di Mazzarelli,un complessivo quadro indiziario, per vero neppure contrastato nel ricorso.Questa Corte, in un caso affatto sovrapponibile a quello in esame, ha chiarito che «intema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione dianteriore desumibilità delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelaresuccessiva dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, richiede la sussistenza di indiziunivoci e idonei a fondare una compiuta affermazione di responsabilità cautelare; neconsegue, che la pregressa esistenza di una serie di dichiarazioni di un collaboratore digiustizia o di un coindagato non possono essere ritenuti rilevanti se al momento delledichiarazione non esisteva già un compendio che potesse essere di riscontro alle stesse»(Sez. 2, n. 13834 del 16/12/2016, dep. 2017, Valerioti, Rv. 269680 – 01.

Fattispecie in cui laCorte ha ritenuto immune da censure la motivazione dell'ordinanza del tribunale del riesameche escludeva la sussistenza dell'ipotesi di "contestazione a catena" rispetto ad altraordinanza già emessa nei confronti del medesimo soggetto, poiché, nonostante ledichiarazioni del coindagato fossero già esistenti al momento della adozione della primaordinanza, solo successivamente gli inquirenti erano venuti in possesso degli elementi dioggettivo riscontro alle medesime).4. Alle considerazioni sopra esposte consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ilrigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Deve inoltre provvedersi alle comunicazioni, da parte della cancelleria, per gliadempimenti di cui all'articolo 94 comma 1-ter disposizioni di attuazione cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Mandaalla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIAP.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Mandaalla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIA