Italian Court annuls appeal order for excessive sentence increase due to insufficient reasoning on satellite crime weight.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Bologna Court of Appeal's order regarding the recalculation of Riccardo Sales' prison sentence. The appellant argued the judge incorrectly applied continuation rules and failed to provide sufficient reasoning for the disproportionate increase in the satellite crime's penalty. The court ruled that while the base penalty was correct, the specific quantum of the increase for the satellite offense lacked the required detailed justification to prove proportionality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2; Art. 671 c.p.p.; The judge must provide distinct and detailed reasoning for each satellite crime's penalty increase to ensure proportionality and avoid material cumulation of sentences.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
SENTENZASul ricorso proposto da:SALES RICCARDO nato a NAPOLI il 30/07/1983avverso l'ordinanza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Francesca Costantini, che ha chiestol'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. La Corte d’appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanzadel 7 ottobre 2025, dep. il 29 ottobre 2025, in accoglimento dell’istanza ex art. 671 cod. proc.pen. proposta nell’interesse di Riccardo Sales, ha ritenuto la sussistenza del vincolo dellacontinuazione tra le seguenti sentenze:1) Corte d’appello di Bologna n. 364 del 23 gennaio 2024 (di conferma della sentenzadel GUP Bologna n. 230 del 3 febbraio 2024, irrevocabile l’8 gennaio 2025: sub 4 casellariogiudiziale), di condanna alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione per i delitti di cuiall’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso tra ottobre 2018 e gennaio 2019,ed all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso dalla fine del 2017 con condotta permanenteal 2018;2) Corte d’appello di Bologna n. 5619 del 19 settembre 2018 (emessa in parzialeriforma della sentenza del Tribunale monocratico di Bologna n. 1156 del 21 febbraio 2010,irrevocabile il 28 maggio 2020: sub 2 casellario giudiziale), di condanna alla pena di anniquattro di reclusione ed euro 12.000 di multa per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del1990 commesso nel gennaio 2019.Conseguentemente ha rideterminato la pena complessiva in anni dodici di reclusione,così determinata: ritenuto più grave il reato giudicato come reato base nella sentenza delpunto 1) e operati gli aumenti per la continuazione interna in conformità al giudice di merito,pena individuata in anni 9 e mesi 4 di reclusione, aumentata, per la continuazione con ilreato satellite di cui alla sentenza indicata al n. 2), di anni 2 e mesi 8 di reclusione (giàdiminuita di un terzo per il rito).2.
Ha proposto tempestivo ricorso il difensore fiduciario abilitato di Riccardo Sales che,con unico motivo, si duole dell’erronea applicazione degli artt. 81, secondo comma, e 671cod. proc. pen. e del vizio di motivazione nella rideterminazione della pena, per avere ilgiudice dell’esecuzione erroneamente calcolato l’aumento per la continuazione in misura dianni 2 e mesi 8 di reclusione.La rideterminazione della pena viola i principi consolidati giurisprudenziali secondo iquali il giudice deve assumere come base la pena inflitta per il reato più grave valutandoproporzionalmente l’aumento per ciascun reato satellite in rapporto al numero,all’omogeneità, alla gravità e alla pena già applicata per i reati interni.Nella specie, i reati unificati nella sentenza sub 1) n. 364 del 2024 comprendono unapluralità di episodi (oltre diciassette) coprendo l’intero arco temporale dall’ottobre 2018 algennaio 2019 e l’aumento interno è stato di soli otto mesi, pari ad un quarto della penacomplessiva, mentre l’episodio unificato in executivis di cui alla sentenza sub 2) n. 5619 del2019 pur costituendo una singola cessione della medesima sostanza, nella medesima areae nel medesimo periodo temporale, è oltre quattro volte superiore senza che ilprovvedimento impugnato espliciti l’iter logico-giuridico seguito in sede di rideterminazionedella pena ex art. 671 cod. proc. pen.3.
Il Sostituto Procuratore generale, Francesca Costantini, con requisitoria scritta del 19gennaio 2026, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.1. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di quantificazionedella pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, ilgiudice – in quanto titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissatidagli artt. 132 e 133 cod. pen. – è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazionedella pena base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati satellite, ai sensidell’art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendere concretamente possibile uncontrollo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena,non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della penabase (Sez.
U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01; cfr. già Sez. 1, n. 800 del07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216-01; Sez. 1, n. 17209 del 25/5/2020,Trisciuoglio, Rv. 279316-01).Ed ancora, in tema di motivazione sugli aumenti di pena per la continuazione, leSezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone, cit.),hanno precisato che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare ilreato più grave e stabilire la pena base, è tenuto a calcolare l’aumento di pena in mododistinto per ciascuno dei reati-satellite, dandone conto nella motivazione, ed hannoulteriormente precisato - richiamando Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, nonmass. sul punto - che «il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoliaumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che siastato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illecitiaccertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cpv. cod. pen. e che non si siaoperato surrettiziamente un cumulo materiale di pene» (conf. da ultimo Sez. 1, n. 32132 del12/09/2025, Marfella, non mass. sul punto;
Sez. 1, n. 25742 del 3/6/2025, Aliaj, non mass.;Sez. 3, n. 1033 del 18/11/2024, dep. 2025, Aprile, non mass.).Laddove, quindi, gli aumenti operati per i reati-satellite siano prossimi, per la loro entità,alle pene inflitte in sede di cognizione, è necessario che la statuizione del giudicedell’esecuzione sia sorretta da più analitica motivazione delle ragioni di tale scelta, in sélegittima ma necessitante di specifica spiegazione alla luce dei criteri indicati dagli artt. 132 e133 cod. pen., come richiesto da questa Corte, nella sua espressione più autorevole.Ciò che non è accaduto nel caso che ci occupa, posto che – come fondatamenteeccepito dal ricorrente, la motivazione dell’ordinanza si limita a richiamare genericamentel’omogeneità dei reati e la contiguità temporale senza però giustificare il quantumdell’aumento operato per il reato-satellite di cui alla sentenza sub 2), di oltre quattro voltesuperiore (anni 2 e mesi 8 di reclusione) rispetto all’aumento interno (mesi otto di reclusione)riconosciuto nella sentenza sub 1) per una pluralità di fatti (capi 6, 8, 10, 12, 16, 17, 19, 21,24, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 43).Si impone pertanto l’annullamento dell’impugnata ordinanza, relativamente altrattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in funzione di giudicedell’esecuzione, per nuovo giudizio affinché, libero nell’esito, si conformi ai principi di dirittosuindicati.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11573/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEComposta daGIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Sent. n. sez. 1213/2026GIORGIO POSCIA CC - 24/03/2026ANTONINO FRANCESCOGENOVESEALDO NATALINI - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:SALES RICCARDO nato a NAPOLI il 30/07/1983avverso l'ordinanza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Francesca Costantini, che ha chiestol'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO1.
La Corte d’appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanzadel 7 ottobre 2025, dep. il 29 ottobre 2025, in accoglimento dell’istanza ex art. 671 cod. proc.pen. proposta nell’interesse di Riccardo Sales, ha ritenuto la sussistenza del vincolo dellacontinuazione tra le seguenti sentenze:1) Corte d’appello di Bologna n. 364 del 23 gennaio 2024 (di conferma della sentenzadel GUP Bologna n. 230 del 3 febbraio 2024, irrevocabile l’8 gennaio 2025: sub 4 casellariogiudiziale), di condanna alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione per i delitti di cuiall’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso tra ottobre 2018 e gennaio 2019,ed all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso dalla fine del 2017 con condotta permanenteal 2018;2) Corte d’appello di Bologna n. 5619 del 19 settembre 2018 (emessa in parzialeriforma della sentenza del Tribunale monocratico di Bologna n. 1156 del 21 febbraio 2010,irrevocabile il 28 maggio 2020: sub 2 casellario giudiziale), di condanna alla pena di anniquattro di reclusione ed euro 12.000 di multa per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del1990 commesso nel gennaio 2019.Conseguentemente ha rideterminato la pena complessiva in anni dodici di reclusione,così determinata: ritenuto più grave il reato giudicato come reato base nella sentenza delpunto 1) e operati gli aumenti per la continuazione interna in conformità al giudice di merito,pena individuata in anni 9 e mesi 4 di reclusione, aumentata, per la continuazione con ilreato satellite di cui alla sentenza indicata al n. 2), di anni 2 e mesi 8 di reclusione (giàdiminuita di un terzo per il rito).2.
Ha proposto tempestivo ricorso il difensore fiduciario abilitato di Riccardo Sales che,con unico motivo, si duole dell’erronea applicazione degli artt. 81, secondo comma, e 671cod. proc. pen. e del vizio di motivazione nella rideterminazione della pena, per avere ilgiudice dell’esecuzione erroneamente calcolato l’aumento per la continuazione in misura dianni 2 e mesi 8 di reclusione.La rideterminazione della pena viola i principi consolidati giurisprudenziali secondo iquali il giudice deve assumere come base la pena inflitta per il reato più grave valutandoproporzionalmente l’aumento per ciascun reato satellite in rapporto al numero,all’omogeneità, alla gravità e alla pena già applicata per i reati interni.Nella specie, i reati unificati nella sentenza sub 1) n. 364 del 2024 comprendono unapluralità di episodi (oltre diciassette) coprendo l’intero arco temporale dall’ottobre 2018 algennaio 2019 e l’aumento interno è stato di soli otto mesi, pari ad un quarto della penacomplessiva, mentre l’episodio unificato in executivis di cui alla sentenza sub 2) n. 5619 del2019 pur costituendo una singola cessione della medesima sostanza, nella medesima areae nel medesimo periodo temporale, è oltre quattro volte superiore senza che ilprovvedimento impugnato espliciti l’iter logico-giuridico seguito in sede di rideterminazionedella pena ex art. 671 cod. proc. pen.3.
Il Sostituto Procuratore generale, Francesca Costantini, con requisitoria scritta del 19gennaio 2026, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.1. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di quantificazionedella pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, ilgiudice – in quanto titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissatidagli artt. 132 e 133 cod. pen. – è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazionedella pena base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati satellite, ai sensidell’art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendere concretamente possibile uncontrollo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena,non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della penabase (Sez.
U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01; cfr. già Sez. 1, n. 800 del07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216-01; Sez. 1, n. 17209 del 25/5/2020,Trisciuoglio, Rv. 279316-01).Ed ancora, in tema di motivazione sugli aumenti di pena per la continuazione, leSezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone, cit.),hanno precisato che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare ilreato più grave e stabilire la pena base, è tenuto a calcolare l’aumento di pena in mododistinto per ciascuno dei reati-satellite, dandone conto nella motivazione, ed hannoulteriormente precisato - richiamando Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, nonmass. sul punto - che «il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoliaumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che siastato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illecitiaccertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cpv. cod. pen. e che non si siaoperato surrettiziamente un cumulo materiale di pene» (conf. da ultimo Sez. 1, n. 32132 del12/09/2025, Marfella, non mass. sul punto;
Sez. 1, n. 25742 del 3/6/2025, Aliaj, non mass.;Sez. 3, n. 1033 del 18/11/2024, dep. 2025, Aprile, non mass.).Laddove, quindi, gli aumenti operati per i reati-satellite siano prossimi, per la loro entità,alle pene inflitte in sede di cognizione, è necessario che la statuizione del giudicedell’esecuzione sia sorretta da più analitica motivazione delle ragioni di tale scelta, in sélegittima ma necessitante di specifica spiegazione alla luce dei criteri indicati dagli artt. 132 e133 cod. pen., come richiesto da questa Corte, nella sua espressione più autorevole.Ciò che non è accaduto nel caso che ci occupa, posto che – come fondatamenteeccepito dal ricorrente, la motivazione dell’ordinanza si limita a richiamare genericamentel’omogeneità dei reati e la contiguità temporale senza però giustificare il quantumdell’aumento operato per il reato-satellite di cui alla sentenza sub 2), di oltre quattro voltesuperiore (anni 2 e mesi 8 di reclusione) rispetto all’aumento interno (mesi otto di reclusione)riconosciuto nella sentenza sub 1) per una pluralità di fatti (capi 6, 8, 10, 12, 16, 17, 19, 21,24, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 43).Si impone pertanto l’annullamento dell’impugnata ordinanza, relativamente altrattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in funzione di giudicedell’esecuzione, per nuovo giudizio affinché, libero nell’esito, si conformi ai principi di dirittosuindicati.
P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio pernuovo giudizio alla Corte d'appello di Bologna.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO NATALINI GIUSEPPE DE MARZOP.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio pernuovo giudizio alla Corte d'appello di Bologna.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO NATALINI GIUSEPPE DE MARZO