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Sentenza — n. 11567/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution order for continued crimes due to incorrect application of recidiva reiterata minimum penalty increase rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11567/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order regarding the execution of continued crimes against Erjon Qosja. The defense argued that the minimum one-third penalty increase for continued crimes should not apply because the defendant was not previously convicted of recidiva reiterata. The court ruled that the specific statutory provision for recidiva reiterata does not govern the calculation of penalties for continued crimes, leading to the annulment and remittal for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 4, cod. pen.; The minimum penalty increase for continued crimes applies only when the defendant was previously convicted of recidiva reiterata, not merely when recidiva is present in the current proceedings.

Parole chiave

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continued crimes recidiva reiterata minimum penalty increase execution of sentence penal code provisions modifica della sentenza errore nella commisurazione della pena esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 4, cod. pen.
Si eccepisce la “non condivisibilità” dell’assunto, nel rilievo che il limite minimo di unterzo ex art. 81, comma quarto, cod.
Art. 671 cod. proc. pen.
Il Tribunale di Genova, Ufficio G.I.P., in funzione di giudice dell’esecuzione, conl’ordinanza in epigrafe, depositata in data 6 ottobre 2025, ha accolto l’istanza proposta indata 21 maggio 2025 ex art. 671 cod.
Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in punto di ritenutaapplicabilità dell’aumento (non inferiore ad un terzo) di cui all’art.
Art. 442 cod. proc. pen.
Con il secondo motivo si deduce l’erronea applicazione dell’art. 442 cod. proc. pen.in punto di determinazione di pena per la sentenza sub 2) per la quale non risulta esserestata operata la riduzione per il rito abbreviato o comunque non si evince che il giudice neabbia tenuto conto.3.
Art. 99, comma 4, cod. pen.
opera limitatamente all’ipotesi in cui il condannatosia soggetto cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, comma quarto, cod.
art. 671 cod. proc. pen
Il Tribunale di Genova, Ufficio G.I.P., in funzione di giudice dell’esecuzione, conl’ordinanza in epigrafe, depositata in data 6 ottobre 2025, ha accolto l’istanza proposta indata 21 maggio 2025 ex art. 671 cod. proc. pen.
art. 442 cod. proc. pen
Con il secondo motivo si deduce l’erronea applicazione dell’art. 442 cod. proc. pen.in punto di determinazione di pena per la sentenza sub 2) per la quale non risulta esserestata operata la riduzione per il rito abbreviato o comunque non si evince che il giudice neabbia tenuto conto.3.
art. 81 cod. pen
281617-01, secondo cui,in tema di riconoscimento della continuazione in executivis, qualora il giudizio relativo alreato-satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l’aumento di pena inflitto inapplicazione dell’art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all’art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32318 del 2023
La norma citata disciplina anche inquesto caso un'ipotesi sostanzialmente diversa da quella oggetto della questione rimessa,regolando un effetto penale della recidiva reiterata e non i rapporti fra tale forma di recidiva equella della recidiva semplice»: Sez. U, n. 32318 del 2023, cit., in motiv.
Sez. 1, n. 26250 del 08/05/2024
pen., si applica neisoli casi in cui l’imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitivaemessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede(così, da ultimo, Sez. 1, n. 26250 del 08/05/2024, Mouhim, Rv.
Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018
Sez. 1, n. 18773 del 26/03/2013
276268-01) e non anche quando egli sia ritenutorecidivo reiterato in relazione agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione del cuitrattamento sanzionatorio si discute (Sez. 1, n. 18773 del 26/03/2013, De Luca, Rv.
Sez. 1, n. 31735 del 01/07/2010
Corte cost., sent. n. 183 del 2013
Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021
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Testo completo

SENTENZASul ricorso proposto da:QOSJA ERJON nato il 13/05/1982avverso l'ordinanza del 02/10/2025 del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigettodel ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Genova, Ufficio G.I.P., in funzione di giudice dell’esecuzione, conl’ordinanza in epigrafe, depositata in data 6 ottobre 2025, ha accolto l’istanza proposta indata 21 maggio 2025 ex art. 671 cod. proc. pen. nell’interesse di Erjon QOSJA diretta adottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra i fatti di cui alla sentenzasub 1) della Corte di appello di Genova n. 591 del 11 marzo 2022 (irrevocabile il 21 ottobre2022, di condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, emessa all’esito di ritoordinario) e quelli di cui alla sentenza sub 2) della Corte di appello di Genova n. 727 del27/03/2024 (irrevocabile il 23 ottobre 2024, emessa all’esito di rito abbreviato, di condannaalla pena di anni uno e mesi undici di reclusione), con conseguente rideterminazione dellapena in anni tre e mesi nove di reclusione, così calcolata: pena base anni due e mesi quattrodi reclusione inflitta per il reato più grave di cui alla sentenza sub 1), aumentata (di anni unoe mesi cinque) per la continuazione ad anni tre e mesi nove di reclusione, tenuto conto dellagravità delle condotte e dell’esteso arco temporale in cui sono state perpetrate.2.

Avverso la suindicata ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di fiduciadi Erjon Qosja articolato in due motivi, qui di seguito riassunti negli stretti limiti necessari perla motivazione ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce l’erronea applicazione degli artt. 81 cpv. cod. pen. e671 cod. proc. pen. ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in punto di ritenutaapplicabilità dell’aumento (non inferiore ad un terzo) di cui all’art. 81, comma quarto, cod.pen.Il giudice dell’esecuzione ha illegittimamente ritenuto applicabile il limite minimo di unterzo per il delitto posto in continuazione di cui alla sentenza sub 2), l’unica in cui era statacontestata la recidiva qualificata, per quanto non specifica.

Si eccepisce la “non condivisibilità” dell’assunto, nel rilievo che il limite minimo di unterzo ex art. 81, comma quarto, cod. pen. opera limitatamente all’ipotesi in cui il condannatosia soggetto cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, comma quarto, cod. pen.con precedente condanna irrevocabile mentre nella specie dall’esame del casellariogiudiziale – allegato al ricorso per autosufficienza – non emergono precedenti condanne conapplicazione di recidiva ma solo due delitti e due contravvenzioni, oltreché le due decisionioggetto di istanza ex art. 671 cod. proc. pen.2.2.

Con il secondo motivo si deduce l’erronea applicazione dell’art. 442 cod. proc. pen.in punto di determinazione di pena per la sentenza sub 2) per la quale non risulta esserestata operata la riduzione per il rito abbreviato o comunque non si evince che il giudice neabbia tenuto conto.3. Il Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, con requisitoria scritta, ha chiesto ilrigetto del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è fondato con riferimento al primo assorbente motivo.1. Il ricorrente deduce, col primo motivo, l’erronea applicazione del limite minimo di unterzo di cui all’art. 81, comma quarto, cod. pen. per l’aumento della pena in ragione dellarecidiva reiterata; limite non applicabile non emergendo precedenti condanne conapplicazione di recidiva.La doglianza è fondata.È incontestato – emergendo dalla stessa lettura del ricorso (v. pag. quarta) edall’allegato certificato del casellario giudiziale – che il ricorrente fosse gravato da piùcondanne definitive per più delitti non colposi che manifestavano una sua maggiorepericolosità sociale quale è stata oggetto di specifica motivazione nell’ordinanza impugnata(secondo lo stesso ricorso, due delitti, oltre ai due delitti oggetto di richiesta di continuazionein executivis).Ribadito il principio generale – enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte – secondoil quale «[i]n tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini dellarelativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputatorisulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressividi una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza lanecessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice» (Sez.

U, n. 32318 del30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878-01), le stesse Sezioni Unite, in motivazione (§ 9 pag. 21),hanno specificato che la suddetta soluzione nomofilattica, quanto ai presupposti perl’applicazione della recidiva reiterata, va distinta dall’ipotesi «sostanzialmente diversa»dell’art. 81, quarto comma, cod. pen. che esige, invece, «con una dicitura che richiede uncompiuto accertamento della fattispecie recidivante» che la recidiva sia stata «applicata»(«[…] è altresì irrilevante il richiamo del difensore del ricorrente, nel corso della discussione,alla previsione dell'art. 81, quarto comma, cod. pen. sul limite minimo dell'aumento per ilconcorso formale o la continuazione di reati nei confronti dei soggetti «ai quali sia stataapplicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma», con una dicitura che richiede uncompiuto accertamento della fattispecie recidivante.

La norma citata disciplina anche inquesto caso un'ipotesi sostanzialmente diversa da quella oggetto della questione rimessa,regolando un effetto penale della recidiva reiterata e non i rapporti fra tale forma di recidiva equella della recidiva semplice»: Sez. U, n. 32318 del 2023, cit., in motiv. § 9, pag. 21).Difatti, il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della penastabilita per il reato più grave, previsto dall’art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica neisoli casi in cui l’imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitivaemessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede(così, da ultimo, Sez. 1, n. 26250 del 08/05/2024, Mouhim, Rv. 286602-01; conf.

Sez. 4, n.22545 del 13/09/2018, dep. 2019, Rv. 276268-01) e non anche quando egli sia ritenutorecidivo reiterato in relazione agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione del cuitrattamento sanzionatorio si discute (Sez. 1, n. 18773 del 26/03/2013, De Luca, Rv. 256011-01, che richiama Corte Cost., ordd. n. 193 del 2008 e 171 del 2009; conf. Sez. 1, n. 31735del 01/07/2010, Rv. 248095-01).Tanto basta per l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo esame,al Tribunale di Genova – Ufficio G.I.P. in diversa persona fisica (Corte cost., sent. n. 183 del2013), relativamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio che, libero nell’esito,si attenga al principio di diritto suenunciato, avendo cura di individuare, altresì, l’aumento dipena complessivamente rideterminato al netto della riduzione premiale per il rito abbreviato(ex multis, da ultimo, Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, De Rita, Rv. 281617-01, secondo cui,in tema di riconoscimento della continuazione in executivis, qualora il giudizio relativo alreato-satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l’aumento di pena inflitto inapplicazione dell’art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod.proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione,la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione inordine al quantum).CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11567/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEComposta daGIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Sent. n. sez. 1218/2026GIORGIO POSCIA CC - 24/03/2026ANTONINO FRANCESCOGENOVESEALDO NATALINI - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:QOSJA ERJON nato il 13/05/1982avverso l'ordinanza del 02/10/2025 del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigettodel ricorso.RITENUTO IN FATTO1.

Il Tribunale di Genova, Ufficio G.I.P., in funzione di giudice dell’esecuzione, conl’ordinanza in epigrafe, depositata in data 6 ottobre 2025, ha accolto l’istanza proposta indata 21 maggio 2025 ex art. 671 cod. proc. pen. nell’interesse di Erjon QOSJA diretta adottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra i fatti di cui alla sentenzasub 1) della Corte di appello di Genova n. 591 del 11 marzo 2022 (irrevocabile il 21 ottobre2022, di condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, emessa all’esito di ritoordinario) e quelli di cui alla sentenza sub 2) della Corte di appello di Genova n. 727 del27/03/2024 (irrevocabile il 23 ottobre 2024, emessa all’esito di rito abbreviato, di condannaalla pena di anni uno e mesi undici di reclusione), con conseguente rideterminazione dellapena in anni tre e mesi nove di reclusione, così calcolata: pena base anni due e mesi quattrodi reclusione inflitta per il reato più grave di cui alla sentenza sub 1), aumentata (di anni unoe mesi cinque) per la continuazione ad anni tre e mesi nove di reclusione, tenuto conto dellagravità delle condotte e dell’esteso arco temporale in cui sono state perpetrate.2.

Avverso la suindicata ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di fiduciadi Erjon Qosja articolato in due motivi, qui di seguito riassunti negli stretti limiti necessari perla motivazione ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce l’erronea applicazione degli artt. 81 cpv. cod. pen. e671 cod. proc. pen. ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in punto di ritenutaapplicabilità dell’aumento (non inferiore ad un terzo) di cui all’art. 81, comma quarto, cod.pen.Il giudice dell’esecuzione ha illegittimamente ritenuto applicabile il limite minimo di unterzo per il delitto posto in continuazione di cui alla sentenza sub 2), l’unica in cui era statacontestata la recidiva qualificata, per quanto non specifica.

Si eccepisce la “non condivisibilità” dell’assunto, nel rilievo che il limite minimo di unterzo ex art. 81, comma quarto, cod. pen. opera limitatamente all’ipotesi in cui il condannatosia soggetto cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, comma quarto, cod. pen.con precedente condanna irrevocabile mentre nella specie dall’esame del casellariogiudiziale – allegato al ricorso per autosufficienza – non emergono precedenti condanne conapplicazione di recidiva ma solo due delitti e due contravvenzioni, oltreché le due decisionioggetto di istanza ex art. 671 cod. proc. pen.2.2.

Con il secondo motivo si deduce l’erronea applicazione dell’art. 442 cod. proc. pen.in punto di determinazione di pena per la sentenza sub 2) per la quale non risulta esserestata operata la riduzione per il rito abbreviato o comunque non si evince che il giudice neabbia tenuto conto.3. Il Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, con requisitoria scritta, ha chiesto ilrigetto del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è fondato con riferimento al primo assorbente motivo.1. Il ricorrente deduce, col primo motivo, l’erronea applicazione del limite minimo di unterzo di cui all’art. 81, comma quarto, cod. pen. per l’aumento della pena in ragione dellarecidiva reiterata; limite non applicabile non emergendo precedenti condanne conapplicazione di recidiva.La doglianza è fondata.È incontestato – emergendo dalla stessa lettura del ricorso (v. pag. quarta) edall’allegato certificato del casellario giudiziale – che il ricorrente fosse gravato da piùcondanne definitive per più delitti non colposi che manifestavano una sua maggiorepericolosità sociale quale è stata oggetto di specifica motivazione nell’ordinanza impugnata(secondo lo stesso ricorso, due delitti, oltre ai due delitti oggetto di richiesta di continuazionein executivis).Ribadito il principio generale – enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte – secondoil quale «[i]n tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini dellarelativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputatorisulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressividi una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza lanecessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice» (Sez.

U, n. 32318 del30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878-01), le stesse Sezioni Unite, in motivazione (§ 9 pag. 21),hanno specificato che la suddetta soluzione nomofilattica, quanto ai presupposti perl’applicazione della recidiva reiterata, va distinta dall’ipotesi «sostanzialmente diversa»dell’art. 81, quarto comma, cod. pen. che esige, invece, «con una dicitura che richiede uncompiuto accertamento della fattispecie recidivante» che la recidiva sia stata «applicata»(«[…] è altresì irrilevante il richiamo del difensore del ricorrente, nel corso della discussione,alla previsione dell'art. 81, quarto comma, cod. pen. sul limite minimo dell'aumento per ilconcorso formale o la continuazione di reati nei confronti dei soggetti «ai quali sia stataapplicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma», con una dicitura che richiede uncompiuto accertamento della fattispecie recidivante.

La norma citata disciplina anche inquesto caso un'ipotesi sostanzialmente diversa da quella oggetto della questione rimessa,regolando un effetto penale della recidiva reiterata e non i rapporti fra tale forma di recidiva equella della recidiva semplice»: Sez. U, n. 32318 del 2023, cit., in motiv. § 9, pag. 21).Difatti, il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della penastabilita per il reato più grave, previsto dall’art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica neisoli casi in cui l’imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitivaemessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede(così, da ultimo, Sez. 1, n. 26250 del 08/05/2024, Mouhim, Rv. 286602-01; conf.

Sez. 4, n.22545 del 13/09/2018, dep. 2019, Rv. 276268-01) e non anche quando egli sia ritenutorecidivo reiterato in relazione agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione del cuitrattamento sanzionatorio si discute (Sez. 1, n. 18773 del 26/03/2013, De Luca, Rv. 256011-01, che richiama Corte Cost., ordd. n. 193 del 2008 e 171 del 2009; conf. Sez. 1, n. 31735del 01/07/2010, Rv. 248095-01).Tanto basta per l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo esame,al Tribunale di Genova – Ufficio G.I.P. in diversa persona fisica (Corte cost., sent. n. 183 del2013), relativamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio che, libero nell’esito,si attenga al principio di diritto suenunciato, avendo cura di individuare, altresì, l’aumento dipena complessivamente rideterminato al netto della riduzione premiale per il rito abbreviato(ex multis, da ultimo, Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, De Rita, Rv. 281617-01, secondo cui,in tema di riconoscimento della continuazione in executivis, qualora il giudizio relativo alreato-satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l’aumento di pena inflitto inapplicazione dell’art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod.proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione,la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione inordine al quantum).

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, relativamente alla determinazione del trattamentosanzionatorio, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Genova - Ufficio G.I.P., in diversapersona fisica.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO NATALINI GIUSEPPE DE MARZOP.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, relativamente alla determinazione del trattamentosanzionatorio, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Genova - Ufficio G.I.P., in diversapersona fisica.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO NATALINI GIUSEPPE DE MARZO