Cassation appeals dismissed as inadmissible due to subsequent lack of interest after sentence completion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeals by Zhou Ligou and Zhou Lifou inadmissible due to a subsequent lack of interest. Although the defense initially argued procedural defects regarding electronic home detention, they later withdrew the appeals citing that the defendants had fully served their sentences. The Court accepted this withdrawal as evidence that the legal interest to challenge the prior detention measure had vanished.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible if the interest to challenge the decision has subsequently disappeared due to the full execution of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
SENTENZAsui ricorsi proposti da: Zhou Ligou rinunciante Zhou Lifou, rinuncianteavverso l'ordinanza del 21/09/2016 del TRIB. LIBERTA' di Firenzeudita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che, preso atto della rinuncia, haconcluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Firenze, in riformadell’ordinanza del Tribunale di Prato di rigetto dell’istanza di sostituzione della misuradella custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari avanzata da Zhou Ligou eZhou Lifou, ha applicato nei loro confronti la misura degli arresti domiciliari, con ilpresidio elettronico di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen., in ordine al reato di cui agli artt.110, 56, 575, 577 cod. pen.2.
Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati,per il tramite del difensore di fiducia avv. Nadia Saccoccio, deducendo la violazione dilegge per non avere il giudice preventivamente accertato la disponibilità dei mezzi dicontrollo o di altri strumenti tecnici.3. In data 5 novembre 2025, il difensore di fiducia ha depositato una memoria nellaquale ha dichiarato di rinunciare ai ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, inquanto Zhou Ligou e Zhou Lifou a seguito della sentenza di condanna n. 3822/2018della Corte d'Appello di Firenze hanno interamente espiato la pena, rispettivamente, indata 24 maggio 2021 e 28 settembre 2021.4.
Il Sostituto Procuratore generale, con memoria scritta, preso atto della rinuncia haconcluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza diinteresse.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.2. Va preliminarmente rilevata l'inefficacia della rinuncia all'impugnazione presentatanell'interesse dei ricorrenti dal difensore di fiducia, in quanto privo di procura speciale.Deve, infatti, ribadirsi il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza dilegittimità secondo cui è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione sottoscrittonon dall’ indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, in quanto larinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede lamanifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o permezzo di procuratore speciale (Sez. 2, n. 5978 del 05/12/2014, Periti, Re. 262276-01;Sez. u, n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Re. 266244-01, Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023,Esposito, Re. 285663 — 01).La rinuncia, tuttavia, può essere comunque valutata come rappresentazione dellasopravvenuta carenza di interesse alla decisione della Corte di legittimità in quanto ildifensore dei ricorrenti nella memoria del 5 novembre 2025 ha evidenziato che entrambi iricorrenti, in ordine ai fatti oggetto del ricorso, hanno espiato l’intera pena inflitta con lasentenza di condanna.L'interesse all'impugnazione, che l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pone qualecondizione per l'impugnazione, deve essere correlato alla finalità perseguita dal soggettolegittimato e deve essere funzionale a «rimuovere una situazione di svantaggioprocessuale derivante da una decisione giudiziale», oltre che a conseguire, comunque,una utilità da intendersi quale «decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto delgravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. 1 n. 11302del 19/09/2017, de. 2018, in motivazione con richiami a Sez.
U, n. 6624 del 27/10/2011,de. 2012, Marina, Re. 251693). A tal riguardo, le Sezioni Unite della Corte di cassazione,nella sentenza da ultimo citata, hanno affermato che «in materia di impugnazioni, lanozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazionenegativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione,la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di dirittointervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché lastessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanzaper il superamento del punto controverso».Alla luce di tali ragioni deve, pertanto, affermarsi che nel caso di specie è venuto menol'interesse dei ricorrenti a vedere accolta l'impugnazione avverso il provvedimento che haapplicato la misura degli arresti domiciliari con il presidio elettronico di cui all’art. 275-biscod. proc. pen3.
I ricorsi vanno, dunque, dichiarati inammissibile per sopravvenuta carenzadell'interesse alla decisione, senza che ciò comporti la condanna del ricorrente alle spesedel procedimento ed al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delleammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta ed altro, Rv. 208166).CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11249/2026Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEComposta daGIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Sent. n. sez. 3818/2025GIORGIO POSCIA CC - 19/12/2025MARCO MARIA MONACO R.G.N. 34463/2025ANTONINO FRANCESCO GENOVESETERESA GRIECO - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsui ricorsi proposti da:
Zhou Ligou rinunciante Zhou Lifou, rinuncianteavverso l'ordinanza del 21/09/2016 del TRIB. LIBERTA' di Firenzeudita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che, preso atto della rinuncia, haconcluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Firenze, in riformadell’ordinanza del Tribunale di Prato di rigetto dell’istanza di sostituzione della misuradella custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari avanzata da Zhou Ligou eZhou Lifou, ha applicato nei loro confronti la misura degli arresti domiciliari, con ilpresidio elettronico di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen., in ordine al reato di cui agli artt.110, 56, 575, 577 cod. pen.2.
Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati,per il tramite del difensore di fiducia avv. Nadia Saccoccio, deducendo la violazione dilegge per non avere il giudice preventivamente accertato la disponibilità dei mezzi dicontrollo o di altri strumenti tecnici.3. In data 5 novembre 2025, il difensore di fiducia ha depositato una memoria nellaquale ha dichiarato di rinunciare ai ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, inquanto Zhou Ligou e Zhou Lifou a seguito della sentenza di condanna n. 3822/2018della Corte d'Appello di Firenze hanno interamente espiato la pena, rispettivamente, indata 24 maggio 2021 e 28 settembre 2021.4.
Il Sostituto Procuratore generale, con memoria scritta, preso atto della rinuncia haconcluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza diinteresse.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.2. Va preliminarmente rilevata l'inefficacia della rinuncia all'impugnazione presentatanell'interesse dei ricorrenti dal difensore di fiducia, in quanto privo di procura speciale.Deve, infatti, ribadirsi il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza dilegittimità secondo cui è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione sottoscrittonon dall’ indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, in quanto larinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede lamanifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o permezzo di procuratore speciale (Sez. 2, n. 5978 del 05/12/2014, Periti, Re. 262276-01;Sez. u, n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Re. 266244-01, Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023,Esposito, Re. 285663 — 01).La rinuncia, tuttavia, può essere comunque valutata come rappresentazione dellasopravvenuta carenza di interesse alla decisione della Corte di legittimità in quanto ildifensore dei ricorrenti nella memoria del 5 novembre 2025 ha evidenziato che entrambi iricorrenti, in ordine ai fatti oggetto del ricorso, hanno espiato l’intera pena inflitta con lasentenza di condanna.L'interesse all'impugnazione, che l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pone qualecondizione per l'impugnazione, deve essere correlato alla finalità perseguita dal soggettolegittimato e deve essere funzionale a «rimuovere una situazione di svantaggioprocessuale derivante da una decisione giudiziale», oltre che a conseguire, comunque,una utilità da intendersi quale «decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto delgravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. 1 n. 11302del 19/09/2017, de. 2018, in motivazione con richiami a Sez.
U, n. 6624 del 27/10/2011,de. 2012, Marina, Re. 251693). A tal riguardo, le Sezioni Unite della Corte di cassazione,nella sentenza da ultimo citata, hanno affermato che «in materia di impugnazioni, lanozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazionenegativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione,la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di dirittointervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché lastessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanzaper il superamento del punto controverso».Alla luce di tali ragioni deve, pertanto, affermarsi che nel caso di specie è venuto menol'interesse dei ricorrenti a vedere accolta l'impugnazione avverso il provvedimento che haapplicato la misura degli arresti domiciliari con il presidio elettronico di cui all’art. 275-biscod. proc. pen3.
I ricorsi vanno, dunque, dichiarati inammissibile per sopravvenuta carenzadell'interesse alla decisione, senza che ciò comporti la condanna del ricorrente alle spesedel procedimento ed al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delleammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta ed altro, Rv. 208166). P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, 19/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA GRIECO GIUSEPPE DE MARZOP.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, 19/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA GRIECO GIUSEPPE DE MARZO