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Sentenza — n. 11242/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for failure to prove impossibility of paying fine when seizure decree exists.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11242/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Second Instance Court's judgment, which had upheld a conviction for failing to deposit a fine. The appellant argued he could not pay due to a preventive seizure decree and long-term detention, while the lower court rejected this without further investigation. The Supreme Court ruled that the seizure decree alone does not prove financial incapacity but creates a duty for the judge to verify the appellant's actual economic situation.

Regesto Legislator

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Art. 192 c.p.p.; d.lgs. n. 159/2011, artt. 31 e 76 comma 4: The mere existence of a preventive seizure decree does not automatically prove financial incapacity; the judge must verify the appellant's actual economic situation when the defense alleges impossibility of payment.

Parole chiave

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preventive seizure decree financial incapacity fine payment obligation onus of proof criminal liability economic verification onus of allegation sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
d.lgs. n. 159/2011, art. 31
d.lgs. n. 159/2011, art. 76 comma 4
Va premesso che il reato di omesso versamento della cauzione (entro il terminestabilito dal giudice della prevenzione) risulta attualmente previsto dall’art. 76, comma 4,d.lgs.
artt. 192 cod. proc. pen
Con primo motivo deduce violazione degli artt. 192 cod. proc. pen.
art. 99 cod. pen
Col secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 99 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 22628 del 21/05/2014, Alma
260843; Sez. 1, n. 22628 del 21/05/2014, Alma, Rv.262266-01).2.
Sez. 1, n. 34128 del 04/07/2014, Paraninfo
Sez. 5, n. 38310 del 05/07/2016, Passafiume
260843-01) ovvero fatti hanno impedito ilpagamento (Sez. 5, n. 38310 del 05/07/2016, Passafiume, Rv.
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Testo completo

SENTENZASul ricorso proposto da:ESPOSITO SALVATORE nato a CASORIA il 16/06/1954avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, TomasoEpidendio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 24/06/2025, dep. il 30/09/2025, la Corte d’appello di Napoli haconfermato la sentenza di emessa dal Tribunale di Napoli il 20/02/2024 appellata daSalvatore Esposito che, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalentialla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto oltre alpagamento delle spese processuali in ordine al reato di cui agli artt. 31 e 76, comma 4, d.lgs.n. 159 del 2011, perché ometteva di depositare, entro il termine di quindici giorni, la sommadi euro 15.000 alla Cassa delle Ammende, come disposto dal Tribunale di Napoli - Sezionemisure di prevenzione con decreto n. 168/16 “A” del 21/3/2015, notificatogli in data15/08/2021.

Fatto commesso in Napoli il 5/10/2021.1.1. Il Tribunale di Napoli aveva fondato il giudizio di responsabilità sulla base dellacomprovata persistenza della pericolosità sociale dell’imputato e della non impossibilitàdell’adempimento, ritenendo che l’Esposito non avesse assolto all’onere di dimostrare lapropria incapienza (pag. 3 sent. Trib. Napoli).1.2. Anche ad avviso della Corte d’appello nessun elemento probatorio specifico erastato introdotto nel giudizio di primo grado quanto alla dedotta condizione di impossidenzadel prevenuto, asseritamente derivante dal sequestro di prevenzione e poi dalla confiscadefinitiva di tutti i beni appartenuti all’appellante, «non potendo l’onere di allegazioneritenersi soddisfatto con l’allegazione del provvedimento ablatorio senza documentare la suaeffettiva incapacità economica nel periodo in cui era tenuto al versamento, poiché taliprovvedimenti non valgono di per sé a comprovare l'intera situazione patrimoniale ereddituale dell'imputato e la sua assoluta incapacità economica» (pagg. 2-3 sent.

Corted’appello).2. Avverso la sentenza in epigrafe ricorre per cassazione il difensore di fiducia diSalvatore Esposito, articolando due motivi, di seguito trascritti nei limiti di cui all’art. 173 disp.2.1. Con primo motivo deduce violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 31 e 76,comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 e motivazione illogica, assente e contraddittoria per avere laCorte distrettuale ritenuto integrato il reato in contestazione sulla scorta di argomentazioniviziate, che non hanno tenuto conto della dedotta impossibilità economica dell’imputato di farfronte all’obbligo di versamento della cauzione.L’imputato, da poco tornato in libertà a seguito di un periodo di carcerazione in regimespeciale ex art. 41-bis ord. pen., all’epoca dei fatti si trovava in una condizione connotatadall’assenza totale di prospettive di impiego e, pertanto, mancava dei mezzi necessari perrimettere in piedi l’impresa funebre della quale era titolare.

Inoltre, come allegato nell’atto diappello, il predetto era stato destinatario di decreto di sequestro di prevenzione poi tramutatoin confisca definitiva.Incombeva sul giudice il dovere di accertare la reale condizione economicadell’imputato al momento in cui si è verificata l’inottemperanza, mentre gravava sull’imputatol’onere di allegazione dei fatti impeditivi; onere nella specie assolto. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 99 cod. pen. e lamancanza ovvero la contraddittorietà della motivazione in relazione al quantum di penairrogato.La recidiva, ritenuta dalla Corte d’appello equivalente alle riconosciute attenuantigeneriche, è stata illegittimamente applicata perché il procedimento ha ad oggetto un reatocontravvenzionale, come tale irrilevante agli effetti dell’art. 99 cod. pen.Peraltro, il riconoscimento della recidiva rappresenta un mero errore materialecommesso dalla Corte territoriale non essendo stata effettivamente calcolata nel dispositivodella sentenza di prime cure che (in contrasto con la parte motiva dove si indica la pena-base pari ad anni uno), ha applicato la pena pari a mesi sei di arresto.3.

Il Sostituto Procuratore generale, Tomaso Epidendio, con requisitoria scritta del 24febbraio 2026, ha concluso per il rigetto del ricorso.4. Il difensore del ricorrente, Avv. Claudio Davino, in data 23 marzo 2026 hacomunicato la propria impossibilità a presenziare all’odierna udienza per concomitantiimpegni professionali.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è fondato con riferimento al primo assorbente motivo.1. Va premesso che il reato di omesso versamento della cauzione (entro il terminestabilito dal giudice della prevenzione) risulta attualmente previsto dall’art. 76, comma 4,d.lgs. n. 159 del 2011 in termini del tutto corrispondenti alla previgente disposizioneincriminatrice (art. 3-bis, comma 4, legge n. 575 del 1965): resta punibile la condotta diinottemperanza, anche colposa, così come restano attuali le considerazioni operate dallaCorte costituzionale nella decisione n. 218 del 19 giugno 1998.

In tale pronunzia, si èaffermato - in modo significativo - che la materiale impossibilità di provvedere al versamentodella cauzione, causata dalla mancanza di disponibilità economiche, evidentemente nonpreordinata o colposamente determinata, comporta l’esenzione da responsabilità perassenza di «colpevolezza» (intesa quale rimproverabilità concreta dell’agente).Nella successiva giurisprudenza di legittimità si è andato pertanto radicando unorientamento teso a riconoscere il rilievo della «impossidenza» a fini di esclusione dellapenale responsabilità, sempre che l’imputato assolva in concreto un «onere di allegazione»di circostanze idonee a rappresentare la condizione de qua (in tal senso, Sez. 1, n. 34128del 4/07/2014, Paraninfo, Rv. 269843-01;

Sez. 5, n. 39359 del 15/07/2011, Sardina, Rv.251532-01; Sez. 1, n. 13521 del 3/03/2010, Corso, Rv. 246830-01; Sez. 5 n. 32615 del13/07/2007, De Marzo, Rv. 237106-01).Muovendo dalle indicazioni offerte dal Giudice delle leggi, la giurisprudenza di questaCorte ha affermato, per un verso, che l’impossibilità economica di far fronte all'obbligo diversamento della cauzione imposta, ai sensi dell'art. 3-bis cit., al soggetto nei cui confrontisia stata applicata una misura di prevenzione, è deducibile anche nel giudizio penaleinstaurato a carico del medesimo soggetto per il reato costituito dall’inosservanza di dettoobbligo e deve quindi essere verificata dal giudice penale a prescindere da quanto giàritenuto dal giudice della prevenzione al momento della determinazione della somma daversare (Sez. 1, n. 34128 del 4/07/2014, cit.;

Sez. 5, n. 39359 del 15/07/2011, Sardina,Rv. 251532-01; Sez. 1, n. 13521 del 03/03/2010, Corso, cit.; Sez. 1, n. 39740 del24/11/2006, Bellocco, Rv. 235416-01) e, per altro verso, che, con riferimento al reato inesame, rientra nella cognizione del giudice l’accertamento dell’impossibilità economica diadempiere al versamento della cauzione, mentre grava sull’imputato l'onere di allegazionedei fatti che hanno impedito il pagamento, non potendo egli difendersi con la solaaffermazione del proprio stato di indigenza (Sez. 5, n. 39025 del 11/07/2008, Iaffaldano, Rv.242325-01).In altri termini, incombe sul giudice della cognizione investito della decisione sullaresponsabilità il potere/dovere di accertare - anche servendosi delle verifiche operate insede applicativa della misura di prevenzione - la reale condizione economica dell’imputatonel momento in cui si è verificata l’inottemperanza, quando quest’ultimo ha adempiutoall’onere di allegare circostanze idonee a rappresentare la sua situazione di impossidenza(Sez. 1, n. 34128 del 04/07/2014, Paraninfo, Rv. 260843-01) ovvero fatti hanno impedito ilpagamento (Sez. 5, n. 38310 del 05/07/2016, Passafiume, Rv. 267857-01).Conclusione, questa, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte secondocui nell’ordinamento processuale penale, non è previsto un onere probatorio a caricodell’imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma è, al contrario,prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire all’ufficiole indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che sianoidonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 5, n. 38310 del 5/10/2016, cit.,in motiv.;

Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng e altro, Rv. 255916-01; conf. Sez. 5, n.32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657-01).Come si è da ultimo precisato (Sez. 1, n. 33747 del 9/10/2025, Pratticò, non mass., inmotiv. § 1), l’onere di allegazione non può ritenersi soddisfatto con la sola affermazione dellostato di indigenza (Sez. 5, n. 39025 del 11/07/2008, Iaffaldano, Rv. 242325-01),richiedendosi, invece, la rappresentazione di circostanze di fatto idonee a concretizzare talecondizione (Sez. 1, n. 33747 del 9/10/2025, Pratticò, non mass., in motiv.

§ 1; conf. Sez. 1,n. 34128 del 04/07/2014, Paraninfo, Rv. 260843; Sez. 1, n. 22628 del 21/05/2014, Alma, Rv.262266-01).2. Calando tali premesse nel caso che occupa, va verificato se l’imputato abbiacompiutamente adempiuto all’onere di allegazione in parola.2.1. La Corte distrettuale ha escluso detto adempimento, rilevando che la meraproduzione del provvedimento ablatorio senza certificare l’effettiva incapacità economica nelperiodo in cui il proposto era tenuto al versamento è insufficiente perché tali provvedimentinon valgono di per sé a comprovare l’intera situazione patrimoniale e reddituale e la suaincapacità economica (pag. 3).2.2.

Ad avviso di questa Corte si tratta di una motivazione errata in diritto giacchél’imputato, nei cui confronti era stato disposto il pagamento di una cauzione di importoconsiderevole come indicato nel capo di imputazione (pari a 15.000 euro), ha allegatonell’atto di gravame circostanze idonee a sostenere la deduzione della propria situazione diindigenza tali da determinare il conseguente potere/dovere di accertamento in capo algiudice della cognizione, nei termini suindicati, delle reali condizioni economiche, nelmomento in cui si è verificata l’inottemperanza (cfr.

Sez. 1, n. 34128 del 04/07/2014,Paraninfo, Rv. 260843-01), tali da impedirne il pagamento (cfr. Sez. 5, n. 38310del 05/07/2016, Passafiume, Rv. 267857-01): come risulta dalla sentenza di appello, infatti,nel primo motivo la difesa aveva dedotto “l’impossibilità del prevenuto, dal punto di vistaeconomico, di versare la cauzione di euro 3.000” [recte: 15.000, come da capo diimputazione e da provvedimento impositivo del 21 marzo 2015 (pag. 154), NdE] “atteso cheegli era stato destinatario di decreto di sequestro di prevenzione (poi tramutato in confiscadefinitiva) che aveva determinato un notevole danno economico nonché in considerazionedel lungo periodo di detenzione determinato solo nel 2021” (pag. 2 sent. imp).D’altra parte, l’impossidenza, essendo una situazione caratterizzata dal «non» avere,risulta oltremodo difficile da dimostrare in senso positivo (negativa non sunt probanda),sicché non poteva esigersi in capo all’odierno imputato uno standard allegativo ulteriore,come quello preteso dalla Corte d’appello che, conseguentemente, a fronte di una nonimplausibile allegazione difensiva di impossidenza economica e del principio di prova offertodall’appellante mediante allegazione del decreto ablatorio, avrebbe dovuto, tutt’al più,fondare la ravvisata responsabilità penale solo all’esito di opportune verifiche istruttorieidonee (anche in via indiziaria) a smentire motivatamente la prospettazione difensiva.In conclusione, la decisione impugnata va annullata, con rinvio per nuovo esame adaltra sezione della Corte d’appello di Napoli affinché, libera nell’esito, si conformi ai suindicatiprincipi di diritto.2.Il secondo motivo è assorbito.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11242/2026Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEComposta daGIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Sent. n. sez. 236/2026GIORGIO POSCIA UP - 24/03/2026ANTONINO FRANCESCOGENOVESEALDO NATALINI - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:ESPOSITO SALVATORE nato a CASORIA il 16/06/1954avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, TomasoEpidendio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza in data 24/06/2025, dep. il 30/09/2025, la Corte d’appello di Napoli haconfermato la sentenza di emessa dal Tribunale di Napoli il 20/02/2024 appellata daSalvatore Esposito che, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalentialla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto oltre alpagamento delle spese processuali in ordine al reato di cui agli artt. 31 e 76, comma 4, d.lgs.n. 159 del 2011, perché ometteva di depositare, entro il termine di quindici giorni, la sommadi euro 15.000 alla Cassa delle Ammende, come disposto dal Tribunale di Napoli - Sezionemisure di prevenzione con decreto n. 168/16 “A” del 21/3/2015, notificatogli in data15/08/2021.

Fatto commesso in Napoli il 5/10/2021.1.1. Il Tribunale di Napoli aveva fondato il giudizio di responsabilità sulla base dellacomprovata persistenza della pericolosità sociale dell’imputato e della non impossibilitàdell’adempimento, ritenendo che l’Esposito non avesse assolto all’onere di dimostrare lapropria incapienza (pag. 3 sent. Trib. Napoli).1.2. Anche ad avviso della Corte d’appello nessun elemento probatorio specifico erastato introdotto nel giudizio di primo grado quanto alla dedotta condizione di impossidenzadel prevenuto, asseritamente derivante dal sequestro di prevenzione e poi dalla confiscadefinitiva di tutti i beni appartenuti all’appellante, «non potendo l’onere di allegazioneritenersi soddisfatto con l’allegazione del provvedimento ablatorio senza documentare la suaeffettiva incapacità economica nel periodo in cui era tenuto al versamento, poiché taliprovvedimenti non valgono di per sé a comprovare l'intera situazione patrimoniale ereddituale dell'imputato e la sua assoluta incapacità economica» (pagg. 2-3 sent.

Corted’appello).2. Avverso la sentenza in epigrafe ricorre per cassazione il difensore di fiducia diSalvatore Esposito, articolando due motivi, di seguito trascritti nei limiti di cui all’art. 173 disp.2.1. Con primo motivo deduce violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 31 e 76,comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 e motivazione illogica, assente e contraddittoria per avere laCorte distrettuale ritenuto integrato il reato in contestazione sulla scorta di argomentazioniviziate, che non hanno tenuto conto della dedotta impossibilità economica dell’imputato di farfronte all’obbligo di versamento della cauzione.L’imputato, da poco tornato in libertà a seguito di un periodo di carcerazione in regimespeciale ex art. 41-bis ord. pen., all’epoca dei fatti si trovava in una condizione connotatadall’assenza totale di prospettive di impiego e, pertanto, mancava dei mezzi necessari perrimettere in piedi l’impresa funebre della quale era titolare.

Inoltre, come allegato nell’atto diappello, il predetto era stato destinatario di decreto di sequestro di prevenzione poi tramutatoin confisca definitiva.Incombeva sul giudice il dovere di accertare la reale condizione economicadell’imputato al momento in cui si è verificata l’inottemperanza, mentre gravava sull’imputatol’onere di allegazione dei fatti impeditivi; onere nella specie assolto. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 99 cod. pen. e lamancanza ovvero la contraddittorietà della motivazione in relazione al quantum di penairrogato.La recidiva, ritenuta dalla Corte d’appello equivalente alle riconosciute attenuantigeneriche, è stata illegittimamente applicata perché il procedimento ha ad oggetto un reatocontravvenzionale, come tale irrilevante agli effetti dell’art. 99 cod. pen.Peraltro, il riconoscimento della recidiva rappresenta un mero errore materialecommesso dalla Corte territoriale non essendo stata effettivamente calcolata nel dispositivodella sentenza di prime cure che (in contrasto con la parte motiva dove si indica la pena-base pari ad anni uno), ha applicato la pena pari a mesi sei di arresto.3.

Il Sostituto Procuratore generale, Tomaso Epidendio, con requisitoria scritta del 24febbraio 2026, ha concluso per il rigetto del ricorso.4. Il difensore del ricorrente, Avv. Claudio Davino, in data 23 marzo 2026 hacomunicato la propria impossibilità a presenziare all’odierna udienza per concomitantiimpegni professionali.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è fondato con riferimento al primo assorbente motivo.1. Va premesso che il reato di omesso versamento della cauzione (entro il terminestabilito dal giudice della prevenzione) risulta attualmente previsto dall’art. 76, comma 4,d.lgs. n. 159 del 2011 in termini del tutto corrispondenti alla previgente disposizioneincriminatrice (art. 3-bis, comma 4, legge n. 575 del 1965): resta punibile la condotta diinottemperanza, anche colposa, così come restano attuali le considerazioni operate dallaCorte costituzionale nella decisione n. 218 del 19 giugno 1998.

In tale pronunzia, si èaffermato - in modo significativo - che la materiale impossibilità di provvedere al versamentodella cauzione, causata dalla mancanza di disponibilità economiche, evidentemente nonpreordinata o colposamente determinata, comporta l’esenzione da responsabilità perassenza di «colpevolezza» (intesa quale rimproverabilità concreta dell’agente).Nella successiva giurisprudenza di legittimità si è andato pertanto radicando unorientamento teso a riconoscere il rilievo della «impossidenza» a fini di esclusione dellapenale responsabilità, sempre che l’imputato assolva in concreto un «onere di allegazione»di circostanze idonee a rappresentare la condizione de qua (in tal senso, Sez. 1, n. 34128del 4/07/2014, Paraninfo, Rv. 269843-01;

Sez. 5, n. 39359 del 15/07/2011, Sardina, Rv.251532-01; Sez. 1, n. 13521 del 3/03/2010, Corso, Rv. 246830-01; Sez. 5 n. 32615 del13/07/2007, De Marzo, Rv. 237106-01).Muovendo dalle indicazioni offerte dal Giudice delle leggi, la giurisprudenza di questaCorte ha affermato, per un verso, che l’impossibilità economica di far fronte all'obbligo diversamento della cauzione imposta, ai sensi dell'art. 3-bis cit., al soggetto nei cui confrontisia stata applicata una misura di prevenzione, è deducibile anche nel giudizio penaleinstaurato a carico del medesimo soggetto per il reato costituito dall’inosservanza di dettoobbligo e deve quindi essere verificata dal giudice penale a prescindere da quanto giàritenuto dal giudice della prevenzione al momento della determinazione della somma daversare (Sez. 1, n. 34128 del 4/07/2014, cit.;

Sez. 5, n. 39359 del 15/07/2011, Sardina,Rv. 251532-01; Sez. 1, n. 13521 del 03/03/2010, Corso, cit.; Sez. 1, n. 39740 del24/11/2006, Bellocco, Rv. 235416-01) e, per altro verso, che, con riferimento al reato inesame, rientra nella cognizione del giudice l’accertamento dell’impossibilità economica diadempiere al versamento della cauzione, mentre grava sull’imputato l'onere di allegazionedei fatti che hanno impedito il pagamento, non potendo egli difendersi con la solaaffermazione del proprio stato di indigenza (Sez. 5, n. 39025 del 11/07/2008, Iaffaldano, Rv.242325-01).In altri termini, incombe sul giudice della cognizione investito della decisione sullaresponsabilità il potere/dovere di accertare - anche servendosi delle verifiche operate insede applicativa della misura di prevenzione - la reale condizione economica dell’imputatonel momento in cui si è verificata l’inottemperanza, quando quest’ultimo ha adempiutoall’onere di allegare circostanze idonee a rappresentare la sua situazione di impossidenza(Sez. 1, n. 34128 del 04/07/2014, Paraninfo, Rv. 260843-01) ovvero fatti hanno impedito ilpagamento (Sez. 5, n. 38310 del 05/07/2016, Passafiume, Rv. 267857-01).Conclusione, questa, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte secondocui nell’ordinamento processuale penale, non è previsto un onere probatorio a caricodell’imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma è, al contrario,prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire all’ufficiole indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che sianoidonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 5, n. 38310 del 5/10/2016, cit.,in motiv.;

Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng e altro, Rv. 255916-01; conf. Sez. 5, n.32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657-01).Come si è da ultimo precisato (Sez. 1, n. 33747 del 9/10/2025, Pratticò, non mass., inmotiv. § 1), l’onere di allegazione non può ritenersi soddisfatto con la sola affermazione dellostato di indigenza (Sez. 5, n. 39025 del 11/07/2008, Iaffaldano, Rv. 242325-01),richiedendosi, invece, la rappresentazione di circostanze di fatto idonee a concretizzare talecondizione (Sez. 1, n. 33747 del 9/10/2025, Pratticò, non mass., in motiv.

§ 1; conf. Sez. 1,n. 34128 del 04/07/2014, Paraninfo, Rv. 260843; Sez. 1, n. 22628 del 21/05/2014, Alma, Rv.262266-01).2. Calando tali premesse nel caso che occupa, va verificato se l’imputato abbiacompiutamente adempiuto all’onere di allegazione in parola.2.1. La Corte distrettuale ha escluso detto adempimento, rilevando che la meraproduzione del provvedimento ablatorio senza certificare l’effettiva incapacità economica nelperiodo in cui il proposto era tenuto al versamento è insufficiente perché tali provvedimentinon valgono di per sé a comprovare l’intera situazione patrimoniale e reddituale e la suaincapacità economica (pag. 3).2.2.

Ad avviso di questa Corte si tratta di una motivazione errata in diritto giacchél’imputato, nei cui confronti era stato disposto il pagamento di una cauzione di importoconsiderevole come indicato nel capo di imputazione (pari a 15.000 euro), ha allegatonell’atto di gravame circostanze idonee a sostenere la deduzione della propria situazione diindigenza tali da determinare il conseguente potere/dovere di accertamento in capo algiudice della cognizione, nei termini suindicati, delle reali condizioni economiche, nelmomento in cui si è verificata l’inottemperanza (cfr.

Sez. 1, n. 34128 del 04/07/2014,Paraninfo, Rv. 260843-01), tali da impedirne il pagamento (cfr. Sez. 5, n. 38310del 05/07/2016, Passafiume, Rv. 267857-01): come risulta dalla sentenza di appello, infatti,nel primo motivo la difesa aveva dedotto “l’impossibilità del prevenuto, dal punto di vistaeconomico, di versare la cauzione di euro 3.000” [recte: 15.000, come da capo diimputazione e da provvedimento impositivo del 21 marzo 2015 (pag. 154), NdE] “atteso cheegli era stato destinatario di decreto di sequestro di prevenzione (poi tramutato in confiscadefinitiva) che aveva determinato un notevole danno economico nonché in considerazionedel lungo periodo di detenzione determinato solo nel 2021” (pag. 2 sent. imp).D’altra parte, l’impossidenza, essendo una situazione caratterizzata dal «non» avere,risulta oltremodo difficile da dimostrare in senso positivo (negativa non sunt probanda),sicché non poteva esigersi in capo all’odierno imputato uno standard allegativo ulteriore,come quello preteso dalla Corte d’appello che, conseguentemente, a fronte di una nonimplausibile allegazione difensiva di impossidenza economica e del principio di prova offertodall’appellante mediante allegazione del decreto ablatorio, avrebbe dovuto, tutt’al più,fondare la ravvisata responsabilità penale solo all’esito di opportune verifiche istruttorieidonee (anche in via indiziaria) a smentire motivatamente la prospettazione difensiva.In conclusione, la decisione impugnata va annullata, con rinvio per nuovo esame adaltra sezione della Corte d’appello di Napoli affinché, libera nell’esito, si conformi ai suindicatiprincipi di diritto.2.Il secondo motivo è assorbito.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corted'appello di Napoli.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO NATALINI GIUSEPPE DE MARZOP.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corted'appello di Napoli.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO NATALINI GIUSEPPE DE MARZO