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Sentenza — n. 11126/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against sentencing agreement as grounds fall outside statutory review categories.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11126/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Francesco Daddozio's appeal against the sentencing agreement inadmissible on procedural grounds. The defense argued the lower court lacked motivation regarding non-punishment causes and legal qualification, but the Supreme Court held these issues do not fit the limited review categories permitted by Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Appeals against sentencing agreements are strictly limited to specific statutory grounds, and claims of insufficient motivation regarding non-punishment causes or legal qualification fall outside the permissible scope of review.

Parole chiave

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sentencing agreement appeal inadmissible appeal procedural review limits legal qualification error non-punishment causes de plano rejection court costs award ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall’art.
Art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103
Avverso la sentenza ha proposto impugnazione il difensore dell’imputato,denunciando, con due motivi, l’assenza di motivazione in ordine all’insussistenza di cause dinon punibilità ai sensi dell’art. 129 cod.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 13 novembre 2025 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunaledi Bari ha disposto, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’applicazione della pena di anniquattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa nei confronti di Francesco Daddozio,recependo l’accordo raggiunto tra le parti.2.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza ha proposto impugnazione il difensore dell’imputato,denunciando, con due motivi, l’assenza di motivazione in ordine all’insussistenza di cause dinon punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

SENTENZAsul ricorso proposto da:Daddozio Francesco, nato ad Altamura il 10/02/2005avverso la sentenza del 13/11/2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bariudita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 13 novembre 2025 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunaledi Bari ha disposto, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’applicazione della pena di anniquattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa nei confronti di Francesco Daddozio,recependo l’accordo raggiunto tra le parti.2.

Avverso la sentenza ha proposto impugnazione il difensore dell’imputato,denunciando, con due motivi, l’assenza di motivazione in ordine all’insussistenza di cause dinon punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e alla qualificazione giuridica del fatto.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall’art. 1,comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrerenei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinentiall’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra la richiesta e lasentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o dellamisura di sicurezza.Nel caso in esame, il giudice di merito ha dato atto dell’assenza di cause diproscioglimento e della correttezza della qualificazione giuridica prospettata dalle parti.Il ricorrente eccepisce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., un viziodi motivazione che esula dalle patologie previste dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.3. L’inammissibilità del ricorso va dichiarata con procedura de plano ai sensi dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11126/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEComposta daGIACOMO ROCCHI - Presidente - Sent. n. sez. 491/2026MICAELA SERENA CURAMI CC - 06/02/2026RAFFAELLO MAGI R.G.N. 2083/2026PAOLO VALIANTEANTONINO FRANCESCO- Relatore -GENOVESEha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:Daddozio Francesco, nato ad Altamura il 10/02/2005avverso la sentenza del 13/11/2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bariudita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;RITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 13 novembre 2025 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunaledi Bari ha disposto, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’applicazione della pena di anniquattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa nei confronti di Francesco Daddozio,recependo l’accordo raggiunto tra le parti.2. Avverso la sentenza ha proposto impugnazione il difensore dell’imputato,denunciando, con due motivi, l’assenza di motivazione in ordine all’insussistenza di cause dinon punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e alla qualificazione giuridica del fatto.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2. Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall’art. 1,comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrerenei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinentiall’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra la richiesta e lasentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o dellamisura di sicurezza.Nel caso in esame, il giudice di merito ha dato atto dell’assenza di cause diproscioglimento e della correttezza della qualificazione giuridica prospettata dalle parti.Il ricorrente eccepisce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., un viziodi motivazione che esula dalle patologie previste dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.3. L’inammissibilità del ricorso va dichiarata con procedura de plano ai sensi dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO FRANCESCO GENOVESE GIACOMO ROCCHIP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO FRANCESCO GENOVESE GIACOMO ROCCHI