Italian Court dismisses appeal against detention, ruling new witness statements did not alter evidentiary weight.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Antonio Staropoli's appeal against his continued detention in prison. The lower court found that new statements from a justice collaborator did not constitute sufficient new evidence to outweigh existing incriminating factors. Consequently, the court upheld the original assessment of evidentiary gravity and denied the request to substitute the custodial measure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 310 cod. proc. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.: New evidence must substantially alter the evidentiary framework to justify changing a precautionary measure; mere repetition or clarification of existing facts without new incriminating elements fails to meet the threshold for substitution of detention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
SENTENZASul ricorso proposto da:Staropoli Antonio Francesco, nato a Vibo Valentia il 20/06/1976avverso l'ordinanza del 20/05/2025 del Tribunale della Libertà di Catanzaroudita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, che ha chiesto ilrigetto del ricorso;l'avvocato Vianello Accorretti ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso;RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Catanzaro – provvedendo ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.sull’appello proposto da Antonio Francesco Staropoli, sottoposto alla misura cautelare dellacustodia in carcere per il reato di omicidio ai danni di Mario Longo, aggravato dall’art. 416-bis 1. cod. pen.– con l’ordinanza in preambolo ha confermato quella con cui il Giudice per leindagini preliminari della stessa città, in data 27 gennaio 2025, aveva disatteso l’istanza disostituzione della misura della custodia cautelare in carcere fondata su elementi nuovisopravvenuti costituiti dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Raffaele Moscato edall’inattendibilità dei collaboratori di giustizia sulla cui parola erano stati fondatii gravi indizidi colpevolezza.Il Tribunale, dopo avere sintetizzato e condiviso la motivazione resa dal Giudice per leindagini preliminari, ha escluso l’emergenza di elementi nuovi tali da superare il quadroindiziario e cautelare posto a fondamento dell’ordinanza genetica.2.
Staropoli ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, avv. VianelloAccorretti, e deduce due motivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari allamotivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo denuncia la violazione degli artt. 110, 575 cod. pen. e 273 cod. proc.pen. e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.Nell’ordinanza impugnata non sarebbero stati applicati i principi che regolano l’esattaverifica dell’attendibilità delle fonti dichiarative, con inevitabili conseguenze in punto digravità indiziaria a carico del ricorrente.Sarebbe in primo luogo errata l’affermazione del Tribunale secondo cui le dichiarazionidi Raffaele Moscato non avrebbero inciso sulla posizione del ricorrente, bensìesclusivamente su quella di Rosario Battaglia.
Moscato, infatti, in occasione delle sue nuovedichiarazioni, ha ripercorso – quale fonte diretta – l’iter deliberativo ed esecutivo dell’azioneomicidiaria, sicché l’assenza nelle sue dichiarazioni del nome del ricorrente ha sicuro valoredi smentita rispetto alla chiamata in reità da parte di Arena, fonte de relato rispetto a quantoappreso da Francesco Antonio Pardea. I Giudici della cautela, dinanzi alle dichiarazioni dellafonte diretta, costituita dal narrato di Raffaele Moscato, avrebbero dovuto svolgeve una piùincisiva verifica di attendibilità sia sul narrato di Arena, sia su quello di Pardea.Si denuncia, inoltre, l’anomalia motivazionale del Tribunale laddove ha ritenuto di nondover rivisitare l’analisi delle videoriprese dalle quali si è inferita la certezza della presenza diStaropoli, insieme a Longo, sul luogo dei fatti, del ricorrente: l’affermazione secondo cui letelecamere avrebbero confermato la costante presenza del ricorrente costituirebbe untravisamento del dato indiziario sulla cui suggestione si è costruito il riscontro al dichiarato diArena, poiché il fatto che il ricorrente e Longo fossero insieme non è elemento desumibiledalle telecamere, bensì dal dichiarato di Nazareno Guastalegname, proprietario dellapizzeria presso cui i due giunsero insieme.Conclusivamente, il ricorrente lamenta che il Tribunale, partendo da un’errataconsiderazione dell’assenza del carattere di novità delle dichiarazioni di Moscato, haconfermato l’attendibilità di Arena in realtà non verificabile, con inevitabili conseguenzenegative sul quadro indiziario.2.2.
Con il secondo motivo, si denuncia la violazione e l’erronea applicazione degliartt. 274 e 275 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione.Si avversa, in primo luogo, l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato inpunto di ritenuta eccentricità delle considerazioni difensive sul pericolo di fuga e si osservache, in materia di istanze di cui all’art. 299 cod. proc. pen., anche gli argomenti deducibili inpuntodi esigenze cautelari devono essere necessariamente nuovi, ossia diversi rispetto aquanto già oggetto di scrutinio nell’originaria procedura cautelare.In ogni caso, si censura come inesatta l’affermazione del Tribunale secondo cui ilpericolo di fuga non era stato in origine considerato come esigenza cautelare poiché, se èvero che il Giudice per le indagini preliminari ha fatto esplicito riferimento unicamente alla let.c) dell’art. 274 cod. proc. pen., ha tuttavia valorizzato ampiamente anche la presunzione dicui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.Ciò che rileverebbe – secondo la tesi del ricorrente – è che, tanto nella procedura diriesame, quanto nell’appello presentato ai sensi dell’articolo 310 cod. proc. pen., la difesanon ha mai dedotto la distanza temporale dal fatto e la risalenza dei precedenti penali,sicché il giudizio reso nell’ordinanza impugnata sarebbe illegittimo perché apparente inquanto, errando nell’individuazione dei reali argomenti denunciati dalla difesa, non vi hafornito adeguata risposta.Osserva, infine, il ricorrente che il Tribunale – preso atto dell’effettiva novità delledichiarazioni di Raffaele Moscato e dell’errato giudizio di attendibilità reso in favore delcollaboratore Arena e dell’assenza di certezze nel materiale video ripreso – avrebbe dovutoriconsiderare la gravità indiziaria originariamente ritenuta nei suoi riguardi, valorizzando lostato di incensuratezza, senza affidarsi esclusivamente a una mera presunzione, peraltro dinatura relativa.3.
Il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, ha chiesto il rigetto del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso denuncia motivi infondati e va, pertanto, rigettato.2. Occorre muovere dal principio di diritto, più volte ribadito dalla giurisprudenza dilegittimità (da ultimo, Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292; Sez. 2, n.18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv.265569), secondo cui, in sede di appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta direvoca o sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a rivalutare lasussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare alcontrollo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata inordine agli allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificareapprezzabilmente il quadro indiziario o strictosensu cautelare; ciò in ragione dell’effettodevolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma della decisione appellata.Negli stessi limiti l’effetto devolutivo segna anche l’ampiezza dell’eventuale successivosindacato di questa Corte.2.
Così delimitato il themadecidendum, il primo motivo è privo di pregio perché deltutto generico a fronte dell'articolata motivazione resa dal Giudice della cautela.La difesa non solo trascura l'esistenza di un giudicato cautelare sull'esistenza dei graviindizi, ma neppure sviluppa specifiche censure sulla motivazione resa dal Tribunalerelativamente agli asseriti elementi nuovi.Invero, non è superfluo in via di premessa ricordare che – come affermato dalTribunale (che ha richiamato l’ordinanza genetica e la sua conferma da parte del Tribunaledel riesame e della Corte di cassazione) e come anche sintetizzato nella premessadell’odierno atto di ricorso – la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei riguardi diStaropoli, lungi dall’essere ancorata unicamente alledichiarazioni de relato di BartolomeoArena, collaboratore di giustizia, è fondatasu altri elementi indiziariche corroborano il relativoquadro e, segnatamente, per ciò che qui interessa:
i) i movimenti della vittima nei minutiimmediatamenteprecedenti il decesso; ii) la circostanza che Staropoli fu l’ultima persona avederla viva.Si tratta di circostanze attestate non solo dalle immagini di videosorveglianza, maanche dalle sommarie informazioni testimoniali di Guastalegname, proprietario della pizzeriadove Staropoli e la vittima erano giunti insieme. Il ruolo attribuito alle videoriprese era,dunque, unicamente quello di attestare l’implausibilità della possibilità per il ricorrente diallontanarsi dal veicolo a bordo del quale lui e Longo viaggiavano e dove questi fu rinvenutocadavere.Quanto, poi, alle dichiarazioni dei collaboratori, non è ravvisabile alcun elementonuovo posto che è lo stesso ricorrente ad affermare che il giudizio di gravità indiziaria a suocarico è fondato sulla parola di Arena, mentre il narrato di Moscato (avente una conoscenzadiretta dei fatti, siccome intraneo alle dinamiche della cosca e avendo partecipato sia alsummit in cui veniva deliberato l'omicidio, sia alle fasi programmatorie dell'omicidio) è statagià oggetto di valutazione da parte dei Giudici della cautela.Ciò premesso, è dunque assolutamente corretta l’affermazione contenuta nelprovvedimento impugnato secondo cui le più recenti dichiarazioni di Moscato, rese il 10luglio 2024, non avrebbero in alcun modo inciso sul giudicato cautelare in punto di gravitàindiziaria, poiché questi – in virtù della sua partecipazione alla mera fase deliberativa eorganizzativa – si è limitato a precisare che Battaglia fu il mandante dell’omicidio e nonl’esecutore materiale.
Ciò conferma la logica conclusione tratta dai Giudici della cautelasecondo cui Moscato era a conoscenza di quanto avvenuto durante il summit, mentre benpoteva ignorare il ruolo svolto da Staropoli nell’esecuzione materiale, che – come indicatoanche nel ricorso (p.3) –è stato ritenuto quello di avere condotto la vittima sul luogo ove fuucciso.A fronte di tale motivazione, il ricorrente ribadisce assertivamente il carattere di novitàdelle nuove dichiarazioni di Moscato, senza indicare in che modo le stesse abbiano talenatura e, soprattutto, come abbiano disarticolato il ragionamento del Tribunale che si èappena sintetizzato.Analoghe considerazioni valgono per la non meglio precisata valutazioned’inattendibilità che sarebbe stata assegnata alla parola dei collaboratori di giustizia inrelazione a vicende omicidiarie, sia pur oggetto della medesima ordinanza genetica, maesulanti dall’omicidio di Longo.3.
A non miglior sorte è destinato il secondo motivo, in punto di esigenze cautelari,poiché le censure del ricorrente non si confrontano con le ragioni dell'ordinanza impugnatache, in modo articolato e logicamente coerente, ha ribadito come, immutato il quadro dellagravità indiziaria, anche quello delle esigenze cautelari non ha conosciuto elementi di novitàdecisiva, sicché la reiterazione delle argomentazioni censurata dal ricorrente è, in realtà,ineludibile conseguenza dell'assenza di nova prospettati in sede di richiesta di modificadell'originaria misura.3.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali.La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10938/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Sent. n. sez. 3783/2025PAOLA MASI CC - 18/12/2025EVA TOSCANI - Relatore - R.G.N. 30518/2025GIOVANBATTISTA TONAANTONINO FRANCESCOGENOVESEha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:Staropoli Antonio Francesco, nato a Vibo Valentia il 20/06/1976avverso l'ordinanza del 20/05/2025 del Tribunale della Libertà di Catanzaroudita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, che ha chiesto ilrigetto del ricorso;l'avvocato Vianello Accorretti ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso;RITENUTO IN FATTO1.
Il Tribunale di Catanzaro – provvedendo ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.sull’appello proposto da Antonio Francesco Staropoli, sottoposto alla misura cautelare dellacustodia in carcere per il reato di omicidio ai danni di Mario Longo, aggravato dall’art. 416-bis 1. cod. pen.– con l’ordinanza in preambolo ha confermato quella con cui il Giudice per leindagini preliminari della stessa città, in data 27 gennaio 2025, aveva disatteso l’istanza disostituzione della misura della custodia cautelare in carcere fondata su elementi nuovisopravvenuti costituiti dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Raffaele Moscato edall’inattendibilità dei collaboratori di giustizia sulla cui parola erano stati fondatii gravi indizidi colpevolezza.Il Tribunale, dopo avere sintetizzato e condiviso la motivazione resa dal Giudice per leindagini preliminari, ha escluso l’emergenza di elementi nuovi tali da superare il quadroindiziario e cautelare posto a fondamento dell’ordinanza genetica.2.
Staropoli ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, avv. VianelloAccorretti, e deduce due motivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari allamotivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo denuncia la violazione degli artt. 110, 575 cod. pen. e 273 cod. proc.pen. e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.Nell’ordinanza impugnata non sarebbero stati applicati i principi che regolano l’esattaverifica dell’attendibilità delle fonti dichiarative, con inevitabili conseguenze in punto digravità indiziaria a carico del ricorrente.Sarebbe in primo luogo errata l’affermazione del Tribunale secondo cui le dichiarazionidi Raffaele Moscato non avrebbero inciso sulla posizione del ricorrente, bensìesclusivamente su quella di Rosario Battaglia.
Moscato, infatti, in occasione delle sue nuovedichiarazioni, ha ripercorso – quale fonte diretta – l’iter deliberativo ed esecutivo dell’azioneomicidiaria, sicché l’assenza nelle sue dichiarazioni del nome del ricorrente ha sicuro valoredi smentita rispetto alla chiamata in reità da parte di Arena, fonte de relato rispetto a quantoappreso da Francesco Antonio Pardea. I Giudici della cautela, dinanzi alle dichiarazioni dellafonte diretta, costituita dal narrato di Raffaele Moscato, avrebbero dovuto svolgeve una piùincisiva verifica di attendibilità sia sul narrato di Arena, sia su quello di Pardea.Si denuncia, inoltre, l’anomalia motivazionale del Tribunale laddove ha ritenuto di nondover rivisitare l’analisi delle videoriprese dalle quali si è inferita la certezza della presenza diStaropoli, insieme a Longo, sul luogo dei fatti, del ricorrente: l’affermazione secondo cui letelecamere avrebbero confermato la costante presenza del ricorrente costituirebbe untravisamento del dato indiziario sulla cui suggestione si è costruito il riscontro al dichiarato diArena, poiché il fatto che il ricorrente e Longo fossero insieme non è elemento desumibiledalle telecamere, bensì dal dichiarato di Nazareno Guastalegname, proprietario dellapizzeria presso cui i due giunsero insieme.Conclusivamente, il ricorrente lamenta che il Tribunale, partendo da un’errataconsiderazione dell’assenza del carattere di novità delle dichiarazioni di Moscato, haconfermato l’attendibilità di Arena in realtà non verificabile, con inevitabili conseguenzenegative sul quadro indiziario.2.2.
Con il secondo motivo, si denuncia la violazione e l’erronea applicazione degliartt. 274 e 275 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione.Si avversa, in primo luogo, l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato inpunto di ritenuta eccentricità delle considerazioni difensive sul pericolo di fuga e si osservache, in materia di istanze di cui all’art. 299 cod. proc. pen., anche gli argomenti deducibili inpuntodi esigenze cautelari devono essere necessariamente nuovi, ossia diversi rispetto aquanto già oggetto di scrutinio nell’originaria procedura cautelare.In ogni caso, si censura come inesatta l’affermazione del Tribunale secondo cui ilpericolo di fuga non era stato in origine considerato come esigenza cautelare poiché, se èvero che il Giudice per le indagini preliminari ha fatto esplicito riferimento unicamente alla let.c) dell’art. 274 cod. proc. pen., ha tuttavia valorizzato ampiamente anche la presunzione dicui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.Ciò che rileverebbe – secondo la tesi del ricorrente – è che, tanto nella procedura diriesame, quanto nell’appello presentato ai sensi dell’articolo 310 cod. proc. pen., la difesanon ha mai dedotto la distanza temporale dal fatto e la risalenza dei precedenti penali,sicché il giudizio reso nell’ordinanza impugnata sarebbe illegittimo perché apparente inquanto, errando nell’individuazione dei reali argomenti denunciati dalla difesa, non vi hafornito adeguata risposta.Osserva, infine, il ricorrente che il Tribunale – preso atto dell’effettiva novità delledichiarazioni di Raffaele Moscato e dell’errato giudizio di attendibilità reso in favore delcollaboratore Arena e dell’assenza di certezze nel materiale video ripreso – avrebbe dovutoriconsiderare la gravità indiziaria originariamente ritenuta nei suoi riguardi, valorizzando lostato di incensuratezza, senza affidarsi esclusivamente a una mera presunzione, peraltro dinatura relativa.3.
Il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, ha chiesto il rigetto del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso denuncia motivi infondati e va, pertanto, rigettato.2. Occorre muovere dal principio di diritto, più volte ribadito dalla giurisprudenza dilegittimità (da ultimo, Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292; Sez. 2, n.18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv.265569), secondo cui, in sede di appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta direvoca o sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a rivalutare lasussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare alcontrollo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata inordine agli allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificareapprezzabilmente il quadro indiziario o strictosensu cautelare; ciò in ragione dell’effettodevolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma della decisione appellata.Negli stessi limiti l’effetto devolutivo segna anche l’ampiezza dell’eventuale successivosindacato di questa Corte.2.
Così delimitato il themadecidendum, il primo motivo è privo di pregio perché deltutto generico a fronte dell'articolata motivazione resa dal Giudice della cautela.La difesa non solo trascura l'esistenza di un giudicato cautelare sull'esistenza dei graviindizi, ma neppure sviluppa specifiche censure sulla motivazione resa dal Tribunalerelativamente agli asseriti elementi nuovi.Invero, non è superfluo in via di premessa ricordare che – come affermato dalTribunale (che ha richiamato l’ordinanza genetica e la sua conferma da parte del Tribunaledel riesame e della Corte di cassazione) e come anche sintetizzato nella premessadell’odierno atto di ricorso – la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei riguardi diStaropoli, lungi dall’essere ancorata unicamente alledichiarazioni de relato di BartolomeoArena, collaboratore di giustizia, è fondatasu altri elementi indiziariche corroborano il relativoquadro e, segnatamente, per ciò che qui interessa:
i) i movimenti della vittima nei minutiimmediatamenteprecedenti il decesso; ii) la circostanza che Staropoli fu l’ultima persona avederla viva.Si tratta di circostanze attestate non solo dalle immagini di videosorveglianza, maanche dalle sommarie informazioni testimoniali di Guastalegname, proprietario della pizzeriadove Staropoli e la vittima erano giunti insieme. Il ruolo attribuito alle videoriprese era,dunque, unicamente quello di attestare l’implausibilità della possibilità per il ricorrente diallontanarsi dal veicolo a bordo del quale lui e Longo viaggiavano e dove questi fu rinvenutocadavere.Quanto, poi, alle dichiarazioni dei collaboratori, non è ravvisabile alcun elementonuovo posto che è lo stesso ricorrente ad affermare che il giudizio di gravità indiziaria a suocarico è fondato sulla parola di Arena, mentre il narrato di Moscato (avente una conoscenzadiretta dei fatti, siccome intraneo alle dinamiche della cosca e avendo partecipato sia alsummit in cui veniva deliberato l'omicidio, sia alle fasi programmatorie dell'omicidio) è statagià oggetto di valutazione da parte dei Giudici della cautela.Ciò premesso, è dunque assolutamente corretta l’affermazione contenuta nelprovvedimento impugnato secondo cui le più recenti dichiarazioni di Moscato, rese il 10luglio 2024, non avrebbero in alcun modo inciso sul giudicato cautelare in punto di gravitàindiziaria, poiché questi – in virtù della sua partecipazione alla mera fase deliberativa eorganizzativa – si è limitato a precisare che Battaglia fu il mandante dell’omicidio e nonl’esecutore materiale.
Ciò conferma la logica conclusione tratta dai Giudici della cautelasecondo cui Moscato era a conoscenza di quanto avvenuto durante il summit, mentre benpoteva ignorare il ruolo svolto da Staropoli nell’esecuzione materiale, che – come indicatoanche nel ricorso (p.3) –è stato ritenuto quello di avere condotto la vittima sul luogo ove fuucciso.A fronte di tale motivazione, il ricorrente ribadisce assertivamente il carattere di novitàdelle nuove dichiarazioni di Moscato, senza indicare in che modo le stesse abbiano talenatura e, soprattutto, come abbiano disarticolato il ragionamento del Tribunale che si èappena sintetizzato.Analoghe considerazioni valgono per la non meglio precisata valutazioned’inattendibilità che sarebbe stata assegnata alla parola dei collaboratori di giustizia inrelazione a vicende omicidiarie, sia pur oggetto della medesima ordinanza genetica, maesulanti dall’omicidio di Longo.3.
A non miglior sorte è destinato il secondo motivo, in punto di esigenze cautelari,poiché le censure del ricorrente non si confrontano con le ragioni dell'ordinanza impugnatache, in modo articolato e logicamente coerente, ha ribadito come, immutato il quadro dellagravità indiziaria, anche quello delle esigenze cautelari non ha conosciuto elementi di novitàdecisiva, sicché la reiterazione delle argomentazioni censurata dal ricorrente è, in realtà,ineludibile conseguenza dell'assenza di nova prospettati in sede di richiesta di modificadell'originaria misura.3.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali.La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Mandaalla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIAPDFinvalido *P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Mandaalla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIAPDFinvalido *