Sentenza — n. 10933/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, revocava la misura alternativa dell'affidamento in prova al Servizio Sociale concesso a Claudio Madem Catalin, con provvedimento del 4 giugno 2024 a far data dal 22 settembre 2025. Con l'atto di ricorso, a firma dell'Avv. Simone Lepore, il ricorrente ha dedotto un unico motivo, eccependo l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ex art. 606, primo comma, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10933/2026 — snpen · Corte di Cassazione: L'intervenuta rinuncia determina, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso medesimo, cui consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373), nella misura di cui al dispositivo.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Madenn Catalin Claudio, nato Germania il 28 marzo 1993 avverso l'ordinanza del 28 ottobre 2025 del Tribunale di Sorveglianza di Firenze Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, revocava la misura alternativa dell'affidamento in prova al Servizio Sociale concesso a Claudio Madem Catalin, con provvedimento del 4 giugno 2024 a far data dal 22 settembre 2025.
2. Con l'atto di ricorso, a firma dell'Avv. Simone Lepore, il ricorrente ha dedotto un unico motivo, eccependo l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ex art. 606, primo comma, lett.
b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 47 ter, 50 legge 26 luglio 1975, n. 354.
3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Luca Tampieri, ha concluso per la l'annullamento dell'ordinanza.
4. Con atto depositato in data 11 febbraio 2026 il ricorrente, munito di procura speciale, ha rinunciato all'impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. L'intervenuta rinuncia determina, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso medesimo, cui consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373), nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17 marzo 2026 Il Consigliere ste