Sentenza — n. 10769/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 28 ottobre 2025 pronunciata nel proc. n. 401/24 R. S.I.G.E., le cui motivazioni sono state depositate il 27 novembre 2025, la seconda sezione della Corte di appello di Bari, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha revocato, ai sensi dell'art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen., la sospensione condizionale della pena concessa a Giuseppe Vistola con le sentenze emesse dalla Corte di Appello di Bari, irrevocabile il 18 gennaio 2015, e del G.I.P. del Tribunale di Foggia, irrevocabile il 29 giugno 2019. A fondamento della decisione ha posto il fatto che il Vistola ha riportato, in altro procedimento, condanna per delitti, 31./ commessi dal 2015 sino all'attualità, per i quali è stato condannato, con sentenza della Corte di Appello di Bari, definitiva il 17 maggio 2024, alla pena di anni sei di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 665 cod. proc. pen, art. 627 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10769/2026 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 665 cod. proc. pen., che detta la disciplina regolatrice della competenza in materia esecutiva, stabilisce, al suo terzo comma, che nell'ipotesi in cui sia «stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio». La locuzione appena menzionata afferisce pacificamente all'ufficio giudiziario e non può essere intesa come riferentesi al giudice persona fisica o alla sezione che abbia emesso la pronuncia in sede di cognizione o, piuttosto, a quella diversa cui gli atti siano stati trasmessi per lo svolgimento del nuovo giudizio ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen.
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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da VISTOLA Giuseppe, nato a S. Severo (Fg) il 19/04/1979 avverso l'ordinanza del 28/10/2025 della Corte di appello di Bari; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimiliano Micali; Letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, Aldo Esposito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28 ottobre 2025 pronunciata nel proc. n. 401/24 R. S.I.G.E., le cui motivazioni sono state depositate il 27 novembre 2025, la seconda sezione della Corte di appello di Bari, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha revocato, ai sensi dell'art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen., la sospensione condizionale della pena concessa a Giuseppe Vistola con le sentenze emesse dalla Corte di Appello di Bari, irrevocabile il 18 gennaio 2015, e del G.I.P. del Tribunale di Foggia, irrevocabile il 29 giugno 2019. A fondamento della decisione ha posto il fatto che il Vistola ha riportato, in altro procedimento, condanna per delitti, 31./ commessi dal 2015 sino all'attualità, per i quali è stato condannato, con sentenza della Corte di Appello di Bari, definitiva il 17 maggio 2024, alla pena di anni sei di reclusione.
2. Giuseppe Vistola propone, con l'assistenza dell'avv. Ettore Censano, ricorso per cassazione con il quale lamenta violazione di legge processuale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il difensore evidenzia che la sentenza divenuta da ultimo irrevocabile nei riguardi del Vistola è stata, invero, annullata in relazione alla posizione di alcuni coimputati con rinvio ad altra sezione (la terza) della Corte di appello di Bari. Quest'ultima e non la seconda sezione della medesima Corte territoriale assume, pertanto, la veste di Giudice funzionalmente competente valutare la richiesta di revoca avanzata dalla Procura «in conformità all'art. 665, comma 3, ultima parte cod. proc. pen., secondo cui è competente a provvedere in sede esecutiva il giudice di rinvio quando è stato pronunciato l'annullamento».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. L'art. 665 cod. proc. pen., che detta la disciplina regolatrice della competenza in materia esecutiva, stabilisce, al suo terzo comma, che nell'ipotesi in cui sia «stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio». La locuzione appena menzionata afferisce pacificamente all'ufficio giudiziario e non può essere intesa come riferentesi al giudice persona fisica o alla sezione che abbia emesso la pronuncia in sede di cognizione o, piuttosto, a quella diversa cui gli atti siano stati trasmessi per lo svolgimento del nuovo giudizio ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen.
Va ricordato, infatti, che la suddivisione degli affari tra sezioni del medesimo ufficio costituisce solo una questione tabellare interna e non incide sulla capacità e, tanto meno, sulla competenza del giudice che procede (Sez. 1, n. 12484 del 01/02/2007, Merico ed altro, RV. 236383). Alla luce di tale incontroverso principio di diritto, il ricorso deve qualificarsi come inammissibile. A detta declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., nonché, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/03/2026 Il Con igl