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Sentenza — n. 10533/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10533/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10533/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 16 settembre 2025 la Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, presentata da Francesco D’Agostino, di riconoscimento della continuazione tra i delitti di rapina a mano armata, commessi nella piana di Gioia Tauro tra il 2000 il 2002 in danno di un ufficio postale e di due istituti di credito, oggetto di due sentenze di condanna e già unificati ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., e i delitti di partecipazione all’associazione per delinquere di tipo mafioso denominata cosca Pesce, commesso sino ad aprile del 2011, nonché di detenzione e porto di armi, accertati nel novembre-dicembre 2006, per cui l’instante ha riportato condanna irrevocabile con sentenza della medesima Corte di appello del 30 aprile 2015.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 416 bis cod. pen, art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 10533/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356 - 01). Conformandosi alle richiamate indicazioni giurisprudenziali, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto indimostrata l’unicità del disegno criminoso in ragione del divario temporale tra le rapine e le fattispecie in materia di armi, della commissione delle rapine in concorso con soggetti estranei alla cosca Pesce, dello specifico ruolo del D’Agostino nella congrega, come delineato nella sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 30 aprile 2015, dispiegatosi in settori criminali diversi da quello dei reati contro il patrimonio.

Parole chiave

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partecipazione al reato indagine su reati finanziari crimine organizzato riciclaggio di denaro aggravato correità rapina

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
art. 416 bis cod. pen
art. 81 cod. pen
Occorre premettere che l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso, ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod.
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Testo completo

to la seguente sul ricorso proposto da: D’Agostino Francesco, nato a Polistena il 29/08/1979 avverso l’ordinanza del 16/09/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16 settembre 2025 la Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, presentata da Francesco D’Agostino, di riconoscimento della continuazione tra i delitti di rapina a mano armata, commessi nella piana di Gioia Tauro tra il 2000 il 2002 in danno di un ufficio postale e di due istituti di credito, oggetto di due sentenze di condanna e già unificati ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., e i delitti di partecipazione all’associazione per delinquere di tipo mafioso denominata cosca Pesce, commesso sino ad aprile del 2011, nonché di detenzione e porto di armi, accertati nel novembre-dicembre 2006, per cui l’instante ha riportato condanna irrevocabile con sentenza della medesima Corte di appello del 30 aprile 2015.

La Corte di appello di Reggio Calabria ha ritenuto indimostrata l’unicità del disegno criminoso, avuto riguardo al divario temporale tra le rapine e i fatti in materia di armi, alla dinamica delle rapine, commesse in concorso con soggetti estranei alla cosca Pesce, alla constatazione che, al di là della contestazione in seno all’imputazione ex art. 416 bis cod. pen. di mansioni attinenti al compimento di rapine in danno di imprenditori, l’accertamento di responsabilità per la partecipazione associativa era intervenuto in relazione al ruolo del condannato quale depositario e custode delle armi della cosca Pesce, nonché di uomo di fiducia nel settore del traffico di stupefacenti, mentre alcun riferimento si rinveniva in sentenza alla consumazione di rapine nell’interesse del clan.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Francesco D’Agostino, articolando un unico motivo, con cui eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente censura la motivazione del provvedimento del giudice dell’esecuzione per non aver tenuto conto della prossimità temporale della condotte criminose, essendo la decorrenza iniziale della partecipazione associativa antecedente o almeno coeva alla perpetrazione delle rapine; lamenta l’erronea svalutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Facchinetti, poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità per il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso; osserva che giammai in un territorio controllato dalla criminalità organizzata il componente di un sodalizio di ‘ndrangheta avrebbe potuto attuare una pluralità di rapine senza il consenso dei vertici del sodalizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato 2. Occorre premettere che l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso, ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222 - 01). In ossequio alla giurisprudenza costante, «in tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione nel valutare l’unicità del disegno criminoso non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico ma generale» (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596 – 01).

Qualora l’applicazione della disciplina del reato continuato sia invocata dal condannato in sede di esecuzione, grava sull’instante l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità o analogia dei titoli di reato, indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 – 01;

Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356 - 01). Conformandosi alle richiamate indicazioni giurisprudenziali, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto indimostrata l’unicità del disegno criminoso in ragione del divario temporale tra le rapine e le fattispecie in materia di armi, della commissione delle rapine in concorso con soggetti estranei alla cosca Pesce, dello specifico ruolo del D’Agostino nella congrega, come delineato nella sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 30 aprile 2015, dispiegatosi in settori criminali diversi da quello dei reati contro il patrimonio.

La Corte di appello si è soffermata sulle dichiarazioni del collaboratore Facchinetti, richiamate dal ricorrente, rilevando che questi aveva riferito della dedizione del D’Agostino alla perpetrazione di rapine, senza tuttavia esporre alcunché in ordine ai mandanti degli atti predatori e alla natura della squadra che supportava il condannato. A fronte delle predette argomentazioni, congrue e coerenti, il ricorrente non introduce elementi fattuali concreti, idonei a dimostrare che le diverse condotte criminose fossero estrinsecazione di un’unica progettazione e risoluzione volitiva.

Non si trascuri che sul rapporto tra reato associativo ed eventuali reati-fine, agli effetti di cui all’art. 81 cod. pen., la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che «è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio» (Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 - 01, secondo cui, come chiarito in motivazione, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della creazione dell’associazione, e non al momento in cui il partecipe si sia determinato a farvi ingresso, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all’art. 416- bis cod. pen.).

3. Ne consegue il rigetto dell’impugnazione e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Riget