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Sentenza — n. 10532/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution judge's rejection of criminal continuance claim due to lack of unified criminal intent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10532/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Ilie Ioan Florin against the Florence execution judge's order rejecting his request for criminal continuance. The applicant argued that the five convictions from 2007 to 2012 stemmed from a single criminal plan, while the execution judge found no unifying elements or common criminal intent. The court upheld the lower court's decision, ruling that the temporal gaps and differing modus operandi disproved the necessary unitary ideation required for continuance.

Regesto Legislator

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Art. 90 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The recognition of criminal continuance requires proof of a pre-existing, unified criminal plan encompassing multiple offenses, which cannot be established merely by the recurrence of offenses or habitual delinquency.

Parole chiave

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criminal continuance unified criminal plan execution judge unitary ideation temporal proximity modus operandi cassation appeal abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 90 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 337 cod. pen
sentenza del Tribunale di Firenze del 19/04/2010, irrevocabile il 13/11/2010), di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., commesso il 31/03/2008 in Firenze;
art. 648 cod. pen
sentenza della Corte di appello di Firenze del 10/12/2020, di condanna per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., commesso il 20/03/2011 in Firenze;
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015 – Esposti e altro
Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010 – Marigliano
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 – Gargiulo
Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da: Ilie Ioan Florin nato a (ROMANIA) il 22/03/1988 avverso l'ordinanza del 18/06/2025 del TRIBUNALE di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, che concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Firenze, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di Ioan Florin Ilie, volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra le cinque condanne, di seguito indicate:

1) sentenza del Tribunale di Firenze del 19/04/2010, irrevocabile il 13/11/2010), di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., commesso il 31/03/2008 in Firenze;

2) sentenza del Tribunale di Firenze del 22/06/2009, irrevocabile il 03/01/2011, di condanna per i reati di cui agli artt. 624,625 n. e 7 cod. pen., e 186 Cod. Str., commessi il 28/06/2007 in Firenze;

3) sentenza della Corte di appello di Firenze del 20/12/2019, irrevocabile il 03/01/2011, di condanna per i reati di cui agli artt. 648, 624 bis cod. pen., commessi il 26/03/2010 in Scandicci;

4) sentenza della Corte di appello di Firenze del 10/12/2020, di condanna per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., commesso il 20/03/2011 in Firenze;

5) sentenza del Tribunale di Firenze del 20/05/2019, irrevocabile il 28/09/2022di condanna per il reato di cui gli artt. 477, 482 cod. pen., commesso il 05/11/2012 in Firenze. A fondamento del provvedimento di rigetto, il Tribunale ha ritenuto insussistente qualsivoglia elemento unificante fra le diverse condotte, atto a far ritenere ricorrente il nesso psichico unitario tra gli episodi giudicati a mezzo delle sopra menzionate pronunce.

2. Ricorre per cassazione Ilie Ioan Florin, a mezzo del difensore avv. Guido Galipò, adducendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente si duole dell’omessa considerazione da parte del giudice dell’esecuzione degli argomenti oggettivi e soggettivi posti dal ricorrente a fondamento dell’istanza, come anche specificati in seno alla memoria difensiva depositata il 09/06/2025; il Tribunale fiorentino non solo ha omesso di considerare la ricorrenza degli indici sintomatici della medesimezza del disegno criminoso, ma ha altresì mancato di operare una valutazione anche solo parziale tra i reati oggetto delle pronunce di condanna, come argomentato e specificato in seno alla memoria difensiva citata.

3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Assunta Cocomello, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la qualeha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è infondato e va - pertanto - rigettato.

2. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, Di Maria, Rv. 243632). Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).

L’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015 – dep. 18/01/2016, Esposti e altro, Rv. 266413) La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3.Ciò premesso, il Giudice dell’esecuzione ha ragionevolmente argomentato sull’impossibilità di ritenere i reati di cui all’istanza uniti da un medesimo disegno criminoso, in ragione dell’assenza di concreti elementi idonei a fondare il riconoscimento di un comune disegno criminoso tra i reati oggetto delle diverse pronunce irrevocabili, anche in considerazione del lasso di tempo intercorso nella commissione dei reati (in un arco di tempo dal 2007 al 2012) e della non sovrapponibilità delle modalità di attuazione degli stessi.

Ciò è sufficiente per ritenere, in assenza di altri elementi, che le condotte criminose non siano state frutto di una programmazione unitaria. Il ricorso, di contro, ha argomentato reiterando la tesi della riconducibilità di tutti i fatti ad unico e originario progetto criminoso senza, tuttavia, opporre alla logica e congrua motivazione offerta dal giudice dell’esecuzione nuovi elementi capaci di infirmarne la tenuta logica o di evidenziare in essa significative carenze. Invero, il ricorrente si è limitato a sollecitare, in maniera del tutto generica, una valutazione alternativa degli argomenti posti alla base della decisione impugnata.

A tale riguardo appare opportuno rammentare che questa Corte – a più riprese – ha affermato che l’accertamento degli indici rilevatori dell’unicità del disegno criminoso «e rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022, non massimata).

4. L’impugnazione va, pertanto, rigettata. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento