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Sentenza — n. 10518/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against European Arrest Warrant execution order due to procedural preclusion and lack of new grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10518/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared inadmissible an appeal challenging a lower court's order to execute a European Arrest Warrant against a fugitive Albanian national. The appellant argued for procedural violations regarding the warrant's validity, identity confirmation, and lack of digital address communication, but the court found these issues precluded by final judgments and the appellant's status as a fugitive. Consequently, the appeal was rejected because the appellant failed to raise specific, non-eclectic grounds that could not have been raised earlier in the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.; Art. 666, 670 c.p.p.; Art. 296, comma 2 c.p.p.; Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono eccentriche rispetto alla materia disciplinata dal titolo esecutivo o quando le questioni sollevate sono già state decise da giudicato irrevocabile.

Parole chiave

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European Arrest Warrant execution proceedings procedural preclusion final judgment res judicata fugitive status inadmissible appeal procedural genericity allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 666 c.p.p.
pen., la violazione dell'art. 666, comma 6, del codice di rito per l'omesso esercizio, da parte della Corte di appello, dei poteri di ufficio rispetto all'acquisizione integrale della nota S.I.R.E.N.E.
Art. 670 c.p.p.
Art. 296, comma 2 c.p.p.
personale indicata dal ricorrente, si osserva anzitutto che nel caso del latitante tutte le comunicazioni devono essere effettuate al difensore a norma dell'art. 296, comma 2, del codice di rito.
Art. 10, comma 1, lett. 69/2005
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Mauro Anetrini, ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai fini dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
art. 606 cod. proc. pen
274471, che, in motivazione, ha precisato che, al fine della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di ricorso, va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 49964 del 14/11/2023
Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, Obambi
Sez. 6, n. 57224 del 09/11/2017, Longo
Sez. 6, n. 57224 del 09/11/2017, Longo, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAZA] GJIERGJI nato in Albania il 13/10/1983; avverso la ordinanza della Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 30/10/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze dichiarava inammissibile la richiesta avanzata dal cittadino albanese Gjiergji Lazaj e diretta ad ottenere la revoca o la dichiarazione di ineseguibilità della sentenza emessa dalla stessa Corte territoriale nei suoi confronti in data 29 agosto 2023 (divenuta irrevocabile il giorno 11 dicembre 2024), con la quale era stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per la consegna del predetto alla Autorità Giudiziaria francese in esecuzione del mandato di arresto europeo (M.A.E.). 1.1.

Nello specifico, con la richiamata sentenza la Corte di appello di Firenze aveva dichiarato l'esistenza delle condizioni per la sua consegna alla Repubblica Francese, in adempimento del mandato di arresto europeo emesso il 6 settembre 2021 dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Auxerre di quello Stato, per l'esecuzione della pena irrogatagli da quel Tribunale per i reati di importazione, vendita ed acquisto illecito di sostanze stupefacenti, con sentenza del 12 ottobre 2017 divenuta esecutiva. 1.2. La Corte territoriale - dopo avere evidenziato che successivamente alla sentenza in questione il consegnando si era reso latitante - osservava che la richiesta in questione era totalmente eccentrica rispetto alla materia disciplinata dall'art. 666 del codice di rito in quanto diretta a dedurre vizi procedurali e sostanziali del titolo esecutivo insussistenti o, comunque, superati dal giudicato formatosi sulla sopra indicata sentenza che aveva dichiarato la ricorrenza dei presupposti per l'esecuzione del M.A.E.

2. Avverso la citata ordinanza Gjiergji Lazaj, per mezzo dell'avv. Mauro Anetrini, ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai fini dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 666 e 670 del codice di rito con il conseguente travisamento dell'incidente di esecuzione e l'erroneità della ritenuta preclusione a proporre questioni nuove e di carattere procedurale quali il M.A.E. scaduto, l'identità dell'estradando non confermata e l'assenza di comunicazione del rinnovo del M.A.E. 2.2.

Con il secondo motivo Gjiergji Lazaj deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione sulla attualità del M.A.E. e della nota S.I.R.E.N.E. non acquisita nel contraddittorio tra le parti; al riguardo osserva che la Corte territoriale ha ritenuto il M.A.E. attuale sulla base della nota S.I.R.E.N.E. trasmessa dalla Procura generale unitamente al parere, senza consentire alla difesa di accedere a tale atto alla difesa e senza confrontarsi con le allegazioni difensive rispetto alla scadenza del M.A.E. ed alla identità non confermata, con la conseguente apparenza ed illogicità della motivazione. 2.3.

Con il terzo motivo il consegnando si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., della erronea applicazione della decisione quadro 2002/584/GAI, dell'art. 6 I. 69/2005 e del regolamento UE 2018/1862 con riferimento al difetto di attualità del titolo ed all'onere di verifica in capo all'autorità di esecuzione; in particolare, la Corte distrettuale avrebbe omesso ogni valutazione sulla identità non confermata risultante dal sistema SIS II e sulla validità del M.A.E. già scaduto. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 178, lett. c) , del codice di rito e 6 CEDU per la mancata effettuazione della comunicazione della ordinanza impugnata presso la propria p.e.c. personale eseguita, invece, soltanto presso quella del difensore, con la conseguente compressione del diritto di difesa. 2.5.

Con il quinto motivo Gjiergji Lazaj lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione dell'art. 666, comma 6, del codice di rito per l'omesso esercizio, da parte della Corte di appello, dei poteri di ufficio rispetto all'acquisizione integrale della nota S.I.R.E.N.E. trasmessa unitamente alla nota della Procura generale, al fine di verificare la identità dell'estradando e la validità del M.A.E.

3. Con atto del 15 dicembre 2025 l'avv. Sheila Foti ha rinunciato al mandato.

4. Il Sostituto Procuratore generale Simone Perelli ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.2. Anzitutto, deve ricordarsi che la sopra indicata sentenza della Corte di appello di Firenze - con la quale era stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per la consegna di Gjiergji Lazaj alla Autorità Giudiziaria francese in esecuzione del mandato di arresto europeo (M.A.E.) esecutivo emesso il 6 settembre 2021 dalla Procura della Repubblica di Auxerre - è divenuta irrevocabile a seguito del rigetto del ricorso proposto contro di essa pronunciato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 45855/2024 dell'Il dicembre 2024. 2.1.

Ciò posto, si osserva che tutte le censure riguardanti i lamentati vizi sostanziali e procedurali (tra cui quello relativo alla identità del consegnando o il fatto che il processo francese si era svolto senza l'assistenza di un difensore) riguardanti il procedimento conclusosi con la sentenza sopra indicata risultano inammissibili perché avrebbero dovuto essere dedotti nell'ambito del relativo giudizio e non già con l'incidente di esecuzione, di talché il loro esame deve intendersi precluso in questa sede (vedi, in fattispecie assimilabile, Sez.

U, n.15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01). 2.2. Quanto poi alle altre questioni sollevate con il ricorso si osserva che le stesse risultano inammissibili per la loro genericità, poiché esse non si confrontano in modo specifico con le argomentazioni adottate dalla Corte territoriale con l'ordinanza impugnata. 2.3. In particolare, con riferimento alla dedotta scadenza del M.A.E. ed alla inattendibilità della nota S.I.R.E.N.E. il ricorrente omette del tutto di indicare le specifiche ragioni poste a fondamento di tali lamentele. 2.4.

In ogni caso, si osserva che non è applicabile, nella fattispecie, l'art. 31 I. 69/2005 che riguarda la ipotesi in cui il provvedimento restrittivo sia stato revocato, annullato oppure divenuto inefficace, circostanze che non risultano essersi verificate non essendovi notizie che le competenti autorità francesi abbiano mai revocato il M.A.E.; parimenti, deve escludersi la ricorrenza del caso disciplinato dall'art.10 1.69/2005 riguardante la perdita della custodia cautelare che non è stata eseguita dato che Gjiergji Lazaj è tuttora latitante. 2.5.

Quanto poi alla sopra indicata nota S.I.R.E.N.E. deve aggiungersi che, essendo stata depositata unitamente al parere della Procura generale, il consegnando aveva la possibilità di esaminarla e di contestarne la veridicità nel corso del procedimento di esecuzione, ma che ciò non risulta avvenuto e nemmeno viene specificamente indicato dall'odierno ricorrente. 2.5. Con riferimento alla mancata comunicazione della ordinanza impugnata alla p.e.c. personale indicata dal ricorrente, si osserva anzitutto che nel caso del latitante tutte le comunicazioni devono essere effettuate al difensore a norma dell'art. 296, comma 2, del codice di rito.

Inoltre, in violazione del principio di autosufficienza, non è stato allegato al ricorso l'atto con il quale il consegnando avrebbe eletto domicilio digitale presso la propria p.e.c. e che, in ogni caso, l'impugnazione non indica il concreto pregiudizio sofferto da Gjiergji Lazaj a causa di tale omessa comunicazione, considerato che la ordinanza è stata ritualmente comunicata al difensore che, munito di procura speciale, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione (vedi, in fattispecie assimilabile, Sez. 2, n. 49964 del 14/11/2023, Rv. 285645 - 01). 2.6.

Infine, inammissibili per assoluta genericità sono anche le censure riguardanti il mancato esercizio dei poteri di ufficio da parte della Corte territoriale non comprendendosi quali ulteriori controlli avrebbero dovuto essere effettuati dato che sul profilo della identità del consegnando era già intervenuta la sentenza ormai irrevocabile e che, rispetto alla citata nota S.I.R.E.N.E., lo stesso ricorrente non mette in dubbio, in modo specifico, la veridicità. Al riguardo deve ricordarsi che è inammissibile, per genericità dei motivi, il ricorso per cassazione che renda le ragioni dell'impugnazione incomprensibili a causa della tecnica espositiva, caratterizzata da una pluralità di questioni eccentriche, tali da rendere l'illustrazione dei motivi ridonante e caotica (Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, Obambi, Rv. 274471, che, in motivazione, ha precisato che, al fine della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di ricorso, va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606 cod. proc. pen. il "Protocollo d'intesa tra Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015;

Sez. 6, n. 57224 del 09/11/2017, Longo, Rv. 271725).

3. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de