Sentenza — n. 10516/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il decreto indicato in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Como, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., la richiesta di sospensione della esecuzione della confisca ex art. 240-bis cod. pen. disposta nei confronti di Antonio Sedino ed Elisa Cristhal Zanarotto con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. pronunciata dal medesimo Giudice in data 6 ottobre 2022 (divenuta irrevocabile il 27 ottobre 2022), che aveva applicato nei loro confronti la pena di anni tre e mesi nove di reclusione ed euro 10.000,00 di multa al Sedino e la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 8.000,00 di multa alla Zanarotto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 240-bis cod. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10516/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como ha affidato il proprio ricorso, depositato il 30 ottobre 2025, ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 4.1. In particolare, la Pubblica accusa lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como; SEDINO ANTONIO nato a Pavia il 18/02/1975; ZANAROTTO ELISA CRISTHAL nata a Lodi il 20/09/1991; avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 22/10/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SILVIA SALVADORI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como con il conseguente annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; letta la rinuncia ai rispettivi ricorsi da parte di ANTONIO SEDINO ed ELISA CRISTHAL ZANAROTTO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto indicato in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Como, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., la richiesta di sospensione della esecuzione della confisca ex art. 240-bis cod. pen. disposta nei confronti di Antonio Sedino ed Elisa Cristhal Zanarotto con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. pronunciata dal medesimo Giudice in data 6 ottobre 2022 (divenuta irrevocabile il 27 ottobre 2022), che aveva applicato nei loro confronti la pena di anni tre e mesi nove di reclusione ed euro 10.000,00 di multa al Sedino e la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 8.000,00 di multa alla Zanarotto.
Con lo stesso decreto il giudice dell'esecuzione confermava, comunque, il proprio precedente provvedimento del 30 settembre 2025 con il quale aveva disposto, in via di urgenza, la sospensione della esecuzione della medesima confisca fino alla definizione dell'incidente di esecuzione, ritenendo opportuno attendere la decisione della Corte di cassazione circa la correttezza del provvedimento stante la delicatezza della materia.
2. Avverso il decreto in oggetto hanno proposto distinti ricorsi per cassazione sia i due condannati, sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como.
3. Con atto del 4 dicembre 2025 Antonio Sedino ed Elisa Cristhal Zanarotto hanno rinunciato, a mezzo del difensore di fiducia munito di procura speciale, alle impugnazioni da loro proposte il 4 novembre 2025.
4. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como ha affidato il proprio ricorso, depositato il 30 ottobre 2025, ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 4.1. In particolare, la Pubblica accusa lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 666 del codice di rito per essere stato emesso il decreto di inammissibilità nonostante la complessità della questione ammessa dallo stesso giudice dell'esecuzione, che avrebbe invece imposto la fissazione di apposita udienza in camera di consiglio nel contraddittorio tra le parti.4.2. Inoltre, il ricorrente evidenzia la contraddittorietà ed illogicità della motivazione adottata dal Giudice per le indagini preliminari laddove, pur evidenziando la inammissibilità della richiesta di sospensione della esecuzione della confisca ex art. 240-bis cod. pen. proposta dai condannati, ha però confermato il precedente provvedimento di sospensione della medesima confisca che invece doveva intendersi caducato una volta emesso il decreto di inammissibilità.
Il Pubblico ministero osserva, infine, che il richiamo operato dal giudice dell'esecuzione alla necessità di attendere la decisione della Corte di cassazione è del tutto infondato poiché presuppone una impugnazione che, alla data del decreto del 22 ottobre 2025, non era stata presentata da nessuna delle parti.
5. Il Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso proposto dalla Pubblica accusa con il conseguente annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Anzitutto deve essere dichiarata la inammissibilità, dei ricorsi proposti da Antonio Sedino e da Elisa Cristhal Zanarotto, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., a seguito della espressa rinuncia alle medesime impugnazioni.
2. Ciò posto, la prima questione sollevata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como è fondata ed assorbente. 2.1. Come noto, infatti, il decreto 'de plano' è utilizzabile soltanto qualora l'istanza sia la mera riproposizione di una precedentemente respinta e fondata sugli stessi elementi, oppure manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali (vedi, in fattispecie assimilabile, Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Rv. 273714 — 01).
Nel caso in esame lo stesso giudice dell'esecuzione ha evidenziato, in modo contraddittorio, la complessità della richiesta e la delicatezza della materia che lo avevano indotto ad emettere (e poi confermare) il precedente provvedimento di sospensione della esecuzione della confisca, di talché lui stesso ha sostanzialmente escluso la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto di inammissibilità. 2.2. Ne consegue che il Giudice per le indagini preliminari, al contrario, avrebbe dovuto fissare apposita udienza in camera di consiglio al fine di consentire il contraddittorio tra le parti a norma dell'art. 666, comma 3, del codice di rito.
3. Pertanto, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, quale giudice dell'esecuzione, affinché, in piena autonomia decisionale, provveda sulla originaria istanza nel rispetto del contraddittorio tra le parti. I ricorsi proposti dai due condannati vanno, invece, dichiarati inammissibili per rinuncia con la loro condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373).
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Como-Ufficio G.I.P. Dichiara inammissibili i ricorsi di Sedino Antonio Sedino e Zanarotto Elisa Cristhal che condanna al pagamento delle spese e della somma di euro 500,00 in favor