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Sentenza — n. 10067/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls revocation of pardon for violating mandatory hearing procedures under Art. 666 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10067/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's order revoking Claudio Tocchi's pardon without remand. Tocchi argued the revocation violated absolute nullity rules because it was issued de plano without a hearing or notice. The court held that revoking a pardon requires the specific hearing procedure of Article 666, making the de plano approach a fatal defect.

Regesto Legislator

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Art. 666, 672, 178, 179 c.p.p.; The revocation of a pardon granted to a convicted person must follow the hearing procedure of Article 666 of the Code of Criminal Procedure, and its omission renders the decision absolutely null.

Parole chiave

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revocation of pardon absolute nullity de plano procedure right to defense criminal execution hearing requirement procedural defect revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 666 c.p.p.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento ordinario del giudice dell'esecuzione si deve osservare quanto stabilito dall’art. 666 cod.
Art. 672 c.p.p.
(fissazione di udienza camerale con avviso alle parti interessate e presenza necessaria del pubblico ministero e del difensore), mentre la procedura "de plano" è applicabile ai soli provvedimenti concernenti l’adozione di amnistia ed indulto nei confronti dei medesimi (art. 672 cod.
Art. 178 c.p.p.
666 comporta nullità assoluta ex art. 178 lett.
Art. 179 c.p.p.
Law 241/2006
art. 666 cod. proc. pen
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento ordinario del giudice dell'esecuzione si deve osservare quanto stabilito dall’art. 666 cod. proc. pen.
art. 672 cod. proc. pen
(fissazione di udienza camerale con avviso alle parti interessate e presenza necessaria del pubblico ministero e del difensore), mentre la procedura "de plano" è applicabile ai soli provvedimenti concernenti l’adozione di amnistia ed indulto nei confronti dei medesimi (art. 672 cod. proc. pen.).

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 41344 del 15/10/2009, Ascone
Sez. 1, n. 5859 del 06/12/1994, Daniele
41344 del 15/10/2009, Ascone, n.m, che richiama Sez. 1, n. 5859 del 06/12/1994, Daniele, Rv.
Sez. 3, 17 novembre 1999, Esposito
Sez. 3, 17 novembre 1999, Esposito, Rv.
Sez. 1, 5 marzo 1996, Verde
216349; Sez. 1, 5 marzo 1996, Verde, Rv.
Sez. 1, n. 3873 del 05/10/1993, Lattari
per violazione del diritto di difesa del destinatario del provvedimento» (Sez. 1, n. 3873 del 05/10/1993, Lattari, Rv.
Sez. 1, n. 42471 del 27/10/2009, Tozzi
196730 – 01; conformi, tra le altre, Sez. 1, n. 42471 del 27/10/2009, Tozzi, Rv.
Sez. 1, n. 46704 del 08/11/2013, Anzaloni
245574; Sez. 1, n. 46704 del 08/11/2013, Anzaloni, Rv.
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: Tocchi Claudio (CUI 01C3SBU), nato a Mede il 25/06/1972 avverso l'ordinanza del 17/07/2025 della Corte di appello di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha accolto la richiesta formulata dal pubblico ministero, rivolta alla revoca dell’indulto di cui alla legge 31 luglio 2006, n. 241, concesso a Claudio Tocchi nella misura di anni tre di reclusione ed euro 2.500,00 di multa con ordinanza del Tribunale di Firenze del 27 giugno 2007. La richiesta era fondata sulla commissione, in data 23 aprile 2008, di un nuovo reato per il quale era intervenuta condanna alla pena detentiva di anni due di reclusione, irrogata con sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze del 5 febbraio 2013.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso Claudio Tocchi, deducendo, con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza degli artt. 666, commi 3 e 4, e 674 cod. proc. pen., integrante una nullità di ordine generale assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., per essere stato il provvedimento impugnato emesso de plano, senza previa fissazione dell’udienza camerale e senza avviso alle parti e al difensore.

3. Con memoria del 26 gennaio 2026 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento ordinario del giudice dell'esecuzione si deve osservare quanto stabilito dall’art. 666 cod. proc. pen. che, inserito tra le disposizioni generali sull’esecuzione, ha la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti davanti a quel giudice, eccezion fatta nei casi in cui la procedura de plano sia specificamente prevista quale fase preliminare dell’ordinario procedimento camerale (così, in parte motiva, Sez. 1, n. 41344 del 15/10/2009, Ascone, n.m, che richiama Sez. 1, n. 5859 del 06/12/1994, Daniele, Rv. 200246;

Sez. 3, 17 novembre 1999, Esposito, Rv. 216349; Sez. 1, 5 marzo 1996, Verde, Rv. 204311). Come sancito da indirizzo risalente e costante, «in materia di esecuzione, per i provvedimenti concernenti la revoca dei benefici applicati ai condannati deve osservarsi la procedura di cui all’art. 666 cod. proc. pen. (fissazione di udienza camerale con avviso alle parti interessate e presenza necessaria del pubblico ministero e del difensore), mentre la procedura "de plano" è applicabile ai soli provvedimenti concernenti l’adozione di amnistia ed indulto nei confronti dei medesimi (art. 672 cod. proc. pen.).

La revoca dell’indulto senza il ricorso alla procedura prevista dal predetto art. 666 comporta nullità assoluta ex art. 178 lett.

c) cod. proc. pen. per violazione del diritto di difesa del destinatario del provvedimento» (Sez. 1, n. 3873 del 05/10/1993, Lattari, Rv. 196730 – 01; conformi, tra le altre, Sez. 1, n. 42471 del 27/10/2009, Tozzi, Rv. 245574; Sez. 1, n. 46704 del 08/11/2013, Anzaloni, Rv. 257477 – 01). Nella fattispecie in esame, il giudice dell'esecuzione ha revocato l’indulto con procedura de plano, senza dare avviso alle parti e senza fissare l’udienza di comparizione. Ne consegue la nullità assoluta del giudizio e del provvedimento conclusivo, che può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

3. S’impone pertanto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per l’ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Firenze per l'ul