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Sentenza — n. 10061/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of timely objection to prior execution order on sentence continuation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10061/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation court declared the appeal inadmissible because the applicant failed to timely object to the execution order regarding sentence continuation. The applicant argued that a new unitary evaluation of penalty increases was necessary, but the court noted the issue was already definitively resolved in a 2019 order. The court applied the principle of 'executory res judicata,' ruling that issues not raised or argued in the prior execution proceedings cannot be re-litigated.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2; Art. 671 cod. proc. pen.; The principle of executory res judicata bars re-litigation of issues already definitively decided in execution proceedings, preventing mere repetition of arguments based on identical elements.

Parole chiave

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executory res judicata sentence continuation execution proceedings bis in idem timely objection penalty increase procedural preclusion riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte di appello, in esito dell'udienza ex art. 666, comma 3, cod.
Art. 671 cod. proc. pen.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dalla Corte di appello di Napoli, con l’ordinanza ex art. 671 cod.
Art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Avverso l’ordinanza del 15 luglio 2025 ricorre per cassazione il condannato, tramite il difensore, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt.
Art. 81 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod.
artt. 81 cod. pen
pen., violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen.
art. 78 cod. pen
art. 666 cod. proc. pen
La Corte di appello, in esito dell'udienza ex art. 666, comma 3, cod.
art. 671 cod. proc. pen
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dalla Corte di appello di Napoli, con l’ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, Mabouka
Sez. 5, n. 43044 del 4.5.2015, Dedinca
Sez. 5, n. 43044 del 4.5.2015, Dedinca, Rv.
Sez. 1, n. 42316 del 11.11.2010, Cutaia
265867; Sez. 1, n. 42316 del 11.11.2010, Cutaia, Rv.
Sez. 1, n. 3736 del 15/1/2009, Anello
pen., che impone al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che sia mera riproposizione, in quanto basata sui «medesimi elementi», di altra già rigettata (Sez. 1, n. 3736 del 15/1/2009, Anello, Rv.
Sez. 1, n. 36547 del 18/09/2025, Sorgente
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Testo completo

la seguente Cesarano Giovanni, nato ad Afragola il 19/12/1957 avverso l'ordinanza del 15/07/2025 della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con istanza del 15 marzo 2024, indirizzata alla Corte di appello di Napoli quale giudice dell’esecuzione, Giovanni Cesarano, premesso che con sentenza irrevocabile della medesima Corte di appello del 17 novembre 2016 era stato condannato alla pena di anni 26 di reclusione previo riconoscimento della continuazione con i delitti oggetto di due precedenti condanne irrevocabili, evidenziato che in sede esecutiva era stata riconosciuta la continuazione tra i fatti giudicati con la predetta sentenza e il delitto di tentata estorsione aggravata, accertato con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Napoli del 10 febbraio 2009, invocava la rideterminazione della pena con specifico riferimento all’aumento di anni 3 e mesi 6 di reclusione applicato dal giudice dell’esecuzione per tale ultimo reato.

La Corte di appello, in esito dell'udienza ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen., con provvedimento del 15 luglio 2025 dichiarava inammissibile l’istanza, rilevando che la questione era stata già affrontata dall’ordinanza del 31 ottobre 2019, con cui era stata riconosciuta la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze del 17 novembre 2016 e del 10 febbraio 2009: nell’occasione il giudice dell’esecuzione, ritenuto più grave il reato di cui alla sentenza del 17 novembre 2016, aveva quantificato l’aumento di pena per il reato satellite in anni 3 e mesi 6 di reclusione, con conseguente determinazione della pena complessiva in anni 29 e mesi 6 di reclusione.

Osservato che il provvedimento del 31 ottobre 2019 era divenuto definitivo per omessa impugnazione, la Corte di appello rilevava che il condannato non aveva allegato nuovi elementi che giustificassero l’invocata rivalutazione.

2. Avverso l’ordinanza del 15 luglio 2025 ricorre per cassazione il condannato, tramite il difensore, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Lamenta che il giudice dell’esecuzione non si sia confrontato con la specifica richiesta formulata, diretta ad ottenere una rivalutazione unitaria dei diversi aumenti di pena per la continuazione applicati in momenti differenti.

Nella prospettiva del ricorrente, poiché le sentenze del 17 novembre 2016 e del 10 febbraio 2009 sono state emesse in procedimenti definiti con il rito abbreviato, l’incremento di pena per il reato satellite giudicato con la sentenza più risalente avrebbe dovuto comportare un aumento interno sulla pena irrogata con la sentenza del 17 novembre 2016, pervenendo così a una pena complessiva superiore a 30 anni di reclusione, che andava ridotta ai sensi dell’art. 78 cod. pen. ad anni 30 di reclusione e ulteriormente ridotta ad anni 20 di reclusione per il rito, quindi aumentata a complessivi anni 26 di reclusione per le continuazioni esterne.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La proposta rimodulazione della pena, oltre a disattendere il principio giurisprudenziale secondo cui «in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima - e non dopo, come in sede di cognizione - del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta» (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, Mabouka, Rv. 278494;

Sez. 5, n. 43044 del 4.5.2015, Dedinca, Rv. 265867; Sez. 1, n. 42316 del 11.11.2010, Cutaia, Rv. 249027), incontra in ogni caso un insormontabile ostacolo nel “giudicato esecutivo” evocato dalla Corte di appello. Nel procedimento di esecuzione trova applicazione il principio della preclusione processuale derivante dal divieto del bis in idem, nel quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, s'inquadra la regola dettata dal secondo comma dell'art. 666 cod. proc. pen., che impone al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che sia mera riproposizione, in quanto basata sui «medesimi elementi», di altra già rigettata (Sez. 1, n. 3736 del 15/1/2009, Anello, Rv. 242533).

Con tale limite si è inteso creare, in un'ottica di economia e di efficienza processuale, un argine rispetto a richieste meramente dilatorie. La preclusione del “giudicato esecutivo” opera rebus sic stantibus, per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva (Sez. 1, n. 36547 del 18/09/2025, Sorgente, Rv. 288873 – 01).

3. Nel caso di specie, come correttamente rilevato dalla Corte di appello di Napoli, con l’ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen. del 31 ottobre 2019 la medesima Corte di appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, riconosciuta la continuazione tra i reati di cui alle sentenze del 17 novembre 2016 e del 10 febbraio 2009, ha quantificato in anni 3 e mesi 6 di reclusione la pena per il reato di tentata estorsione aggravata giudicato con la seconda sentenza, in aumento sulla pena di anni 26 di reclusione irrogata con la prima. Sono pertanto inammissibili nella presente sede le censure articolate dal ricorrente in ordine alla determinazione della pena per il reato satellite e della pena complessiva per il reato continuato, non tempestivamente dedotte tramite impugnazione dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione del 31 ottobre 2019.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi riguardo alla più ampia, quanto aspecifica, richiesta rivolta ad ottenere per i reati oggetto delle diverse sentenze, unificati dalla continuazione, una rivalutazione unitaria degli aumenti di pena, già quantificati nei provvedimenti definitivi che hanno riconosciuto il vincolo.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese