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Sentenza — n. 10051/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against acquittal due to statute of limitations and upholds civil liability for fraud.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10051/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giuseppe Rega's appeal against the Second Instance Court's decision to acquit him on fraud charges while maintaining civil liability. Rega argued that the appeal court failed to properly validate the victim's complaint due to discrepancies in dates and signatures on the documents. The court found the lower courts' reasoning sound, noting the clear evidence of Rega's knowledge of the fraudulent payment scheme through his business relationship with the victim. Consequently, the appeal was dismissed, and Rega was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 489 c.p.; Art. 336, 337 c.p.; The Court of Cassation holds that an acquittal based on the statute of limitations does not preclude the imposition of civil liability for damages arising from the same fraudulent conduct, provided the civil claim is timely and the facts support the victim's loss.

Parole chiave

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statute of limitations fraudulent payment scheme civil liability criminal acquittal procedural costs inchiesta per falsità atti falsa dichiarazione della parte censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
Art. 336, 337, comma 1 e comma 4, cod. pen.
Art. 192, 546 comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio
artt. 489 cod. pen
3209 del 2024, della Corte di Cassazione, Sezione Quinta, ha dichiarato estinto il reato ascritto all’imputato per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili, in ordine alle imputazioni per il reato di cui all’artt. 489 cod. pen.
art. 489 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da: Rega Giuseppe nato a AVELLINO il 21/07/1980 inoltre: D'Onofrio Francesco avverso la sentenza del 21/01/2025 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. L'avvocato Lo Sapio Gioacchino Maurizio ha concluso associandosi alle richieste del Procuratore generale e ha depositato conclusioni e nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Avellino emessa nei confronti di Giuseppe Rega, in sede di giudizio di rinvio disposto dalla sentenza di annullamento n. 3209 del 2024, della Corte di Cassazione, Sezione Quinta, ha dichiarato estinto il reato ascritto all’imputato per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili, in ordine alle imputazioni per il reato di cui all’artt. 489 cod. pen.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Giuseppe Rega, a mezzo del difensore di fiducia, avv. Olindo Preziosi, deducendo tre motivi di ricorso, di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 336, 337, comma 1 e comma 4, cod. pen. In particolare, il ricorrente ha eccepito che la Corte di appello non ha motivato le ragioni per le quali abbia ritenuto valida la querela sporta da Francesco D’Onofrio, nonostante agli atti vi fossero due querele con date e firme diverse e due verbali di ratifica con date diverse; si evidenzia che in calce ad una delle due querele si legge chiaramente “Baiano 17 – 01 – 2011” e in calce all’altra la parola “Baiano” è stata scritta in modo incerto e vi è una correzione della data da 2001 a 2011; mentre in entrambi i verbali di ratifica, si attesta da parte dell’ufficiale di p.g. che l’anno di presentazione della querela è 2010, dovendosi escludere l’ipotesi del refuso, anche alla luce della circostanza che poi è stata fatta una correzione a penna dell’anno di ricezione da 2010 a 2011, senza l’apposizione della firma da parte dell’autore della correzione.

Da tali elementi di incertezza sarebbe dovuta conseguire la declaratoria di improcedibilità della sentenza di primo grado per difetto di valida querela e il conseguente annullamento della sentenza di primo grado con riforma della condanna al risarcimento del danno e al pagamento della provvisionale. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la violazione delle regole di valutazione della prova e degli artt. 192, 546 comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., nonchè il travisamento della prova. Ad avviso della difesa, la Corte di Appello, nell’affermare che l’imputato era sicuramente a conoscenza della consegna al D’Onofrio da parte del Grasso di cambiali con firme apocrife, perché presente nel momento di tale dazione, ha travisato plurimi dati probatori dai quali risulta invece che l’imputato non era presente al momento della consegna e dunque non poteva aver visto che sulle stesse vi fosse la propria firma.In particolare, sarebbero stati travisati l’esame di Rega Stefania, le dichiarazioni spontanee di Rega Giuseppe, l’ esame di Grasso e la testimonianza del D’Onofrio, dai quali è risultato che il Rega non aveva preso parte alla vicenda economica dei lavori di ristrutturazione dell’immobile del Grasso; che la firma di girata delle cambiali era stata falsificata dal Grasso all’insaputa del fratello; che il Rega appurata la falsità dei titoli rassicurava il D’Onofrio dicendo che una volta venduto il fabbricato lo avrebbe pagato; che al momento della dazione delle cambiali al D’Onofrio da parte del Grasso, il Rega non c’era, e che tale consegna avvenne alla presenza di De Rosa Catello e Mariano Carrelle.

In particolare, la sentenza di appello avrebbe travisato la testimonianza del D’ Onofrio e del De Rosa, i quali all’udienza rispettivamente del 4 e del 6 febbraio 2014 hanno concordemente affermato che la dazione degli assegni avvenne da parte del Grasso e che il Rega non era presente.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

b) in relazione agli artt. 489, 641, 539, comma 2 cod. pen., nonché la illogicità della motivazione, lì dove i giudici di appello hanno confermato la condanna in solido del Rega al pagamento della provvisionale nonostante l’affermazione di responsabilità per due titoli diversi di reato e in assenza della condanna in concorso dei due reati 4. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, per le ragioni di seguito evidenziate, non è fondato.

2. Il primo motivo, con il quale si deduce la irregolarità della querela sporta da Francesco D’Onofrio, è infondato per plurime considerazioni; in primo luogo, la rettifica a penna della data da 2001 a 2011 del verbale di ratifica dell’atto di querela non inficia la validità della querela trattandosi di mero errore materiale che è stato emendato con la indicata correzione; analogamente deve ritenersi in relazione alla asserita incertezza della scritta “Baiano”. Inoltre, deve rilevarsi come la censura, già proposta in sede di gravame e alla quale la Corte di appello ha risposto con adeguate argomentazioni non spiega le ragioni per le quali tali irregolarità inciderebbero sulla idoneità dell’atto a esprimere la volontà punitiva del querelante in ordine ai fatti in esso indicati.

3. È, altresì, non fondato il secondo motivo. Va premesso che, nella fattispecie, si è in presenza di una pronuncia “doppia conforme” che ricorre quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale. (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01).

Tanto precisato, deve rilevarsi che la sentenza impugnata, confermativa di quella di secondo grado, ha adeguatamente motivato in ordine agli specifici profili di gravame pervenendo, con motivazione congrua e lineare sul piano logico, alla responsabilità del Rega, in ordine alla imputazione per il reato di cui all’art. 489 cod. pen., non incorrendo nel denunciato vizio di travisamento della prova; pur considerando che né il d’Onofrio, né il De Rosa hanno affermato che il Rega non fosse presente all’atto della consegna delle cambiali con le firme apocrife, ciò – diversamente da quanto dedotto dalla difesa - non disarticola l’iter argomentativo delle sentenze di merito che hanno ritenuto provata la consapevolezza del ricorrente che la dazione dei titoli cambiari da parte del Grasso avesse ad oggetto titoli cambiari da lui falsamente sottoscritti.

Le doglianze difensive infatti attribuiscono rilievo decisivo alla circostanza della consegna dei titoli alla quale non è stato presente il ricorrente, senza, però, rapportarsi al complessivo impianto motivazionale che evidenzia come l’imputato fosse pienamente coinvolto nell’operazione commerciale riguardante la stipula del contratto di appalto tra Rega Stefania, sorella del ricorrente e il D’Onofrio per la realizzazione di un opificio su un terreno originariamente di proprietà della Rega, poi trasferito al ricorrente; operazione commerciale non oggetto di contestazione.

Più specificamente, le sentenze di merito hanno ritenuto di trarre la prova della consapevolezza da parte del Rega secondo deduzioni logiche fondate su una pluralità di elementi fattuali concernenti l’operazione commerciale in questione. Depongono in tal senso le argomentazioni contenute nelle sentenza di merito, secondo le quali la consapevolezza della dazione di cambiali con firma apocrifa al D’Onofrio va desunta dalle dichiarazioni del medesimo D’Onofrio e del De Rosa, ovvero di colui che aveva eseguito i lavori di sbancamento per conto del D’Onofrio; si evidenzia in primo luogo come il ricorrente fosse il principale interessato dell’operazione commerciale essendo anche il committente dei lavori affidati al D’Onofrio sicché a tale posizione dovesse anche ricollegarsi l’onere di occuparsi dei pagamenti al D’Onofrio; pagamenti poi concordemente effettuato dal Rega e dal cognato Grasso attraverso le cambiali in questione e assegni senza copertura.

Le sentenze, quanto agli indici di consapevolezza del pagamento fraudolento evidenziano, altresì, che il D’Onofrio aveva avuto plurimi contatti con il Rega, anche presso la sua abitazione e presso il cantiere e che il pagamento era stato effettuato attraverso cambiali con sottoscrizione apocrifa consegnati dal Grasso direttamente al D’Onofrio e con assegni privi di copertura, consegnati, questi ultimi, dal Grasso in presenza del ricorrente. Nella sentenza si evidenzia poi che il D’Onofrio aveva rilasciato la fattura per i lavori espletati intestata al Rega, il quale aveva rassicurato il D’Onofrio - che nel frattempo aveva proseguito i lavori - che non appena avesse venduto una casa di sua proprietà avrebbe pagato il dovuto, più volte tranquillizzandolo sulla circostanza che le cambiali fossero sicure, senza poi intraprendere alcuna azione nei confronti del cognato, quando ha scoperto che i titoli erano contraffatti.

In conclusione, con ragionamento lineare e coerente, le sentenze di merito hanno affermato la responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di cui all’art, 489 cod. pen. all’esito della complessiva valutazione degli elementi fattuali connotanti l’operazione commerciale riconducibile al ricorrente ponendone in rilievo la consapevolezza dello schema di pagamento fraudolento.

4. Il terzo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge per aver condannato in solido il Rega al pagamento della provvisionale è manifestamente infondato, giacché il ricorso omette di considerare il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02).

5. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Francesco D’Onofrio, nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. condanna, inoltre, l'imputato