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Sentenza — n. 10050/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against rejection of continued offense claim due to lack of unified criminal program.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10050/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Hassan Lhate's appeal against the lower court's refusal to apply the rule of continued offenses. Lhate argued that his crimes were part of a single criminal program based on their chronological proximity and similar nature, but the court found this insufficient. The decision emphasized that mere chronological contiguity and generic allegations do not prove a unified criminal design, especially when the conduct reflects habitual criminality rather than a premeditated plan.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The rule of continued offenses requires proof of a single criminal program with premeditated lines, not merely chronological proximity or habitual criminality.

Parole chiave

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continued offenses criminal program premeditated design habitual criminality executive phase unified intent criminal planning concorso ideale

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv.
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
(Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, cit.).
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da Lhate Hassan, nato il 25/06/1964 (CUI 0090T0) avverso l’ordinanza emessa il 22/09/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 22 settembre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino rigettava l’istanza presentata da Hassan Lhate, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ex artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., tra i reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato, ritenendo ostative all’applicazione della disciplina invocata l’eterogeneità dei comportamenti criminosi e l’assenza di elementi che inducessero a ritenere dimostrata l’invocata preordinazione criminosa.

2. Avverso questa ordinanza Hassan Lhate, a mezzo dell’avv. Stefania Rullo, ricorreva per cassazione, articolando due, correlate, censure difensive. Con queste doglianze, in particolare, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, nel respingere l’istanza di applicazione del vincolo della continuazione invocato nell’interesse del condannato, non aveva tenuto conto della correlazione esistente tra le fattispecie giudicate dalle decisioni presupposte, attestata dall’omogeneità esecutiva e dalla modesta cesura temporale che le caratterizzava, irragionevolmente disattese in sede esecutiva. Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Hassan Lhate è infondato.

2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da Hassan Lhate, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;

Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). L’unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulle attività illecite del condannato, al contrario di quanto riscontrabile con riferimento alla posizione esecutiva di Lhate, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al “favor rei”» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01).

La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiuta dall’autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l’applicazione della disciplina prevista dagli artt. 81, secondo comma, e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596 - 01;

Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).

3. In questa cornice, deve rilevarsi, in linea con quanto correttamente affermato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, che ostava all’applicazione della disciplina della continuazione invocata da Hassan Lhate, exartt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., l’eterogeneità delle modalità esecutive con cui le condotte criminose giudicate dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato presupposte si erano concretizzate. Secondo il Giudice dell’esecuzione, ostavano all’applicazione della disciplina della continuazione richiesta da Lhate le modalità con cui le condotte illecite presupposte erano state eseguite e l’arco temporale nel quale tali comportamenti si erano concretizzati, che esprimevano una propensione al crimine del condannato, oggettivamente incompatibile con il vincolo di cui si invocava il riconoscimento in sede esecutiva.

Si deduceva, in proposito, con argomenti immuni da censure motivazionali, ancorché espressi con un percorso argomentativo oggettivamente sintetico, che i comportamenti criminosi valutati dalle due sentenze in questione riguardavano due vicende processuali non assimilabili sul piano esecutivo, anche alla luce del fatto che le stesse erano distanziate di un anno. Tali profili esecutivi inducevano il Giudice dell’esecuzione, a pagina 1 del provvedimento impugnato, ad affermare che i comportamenti criminosi presupposti «pur connotati da un intento predatorio non presentano requisiti tali da ritenere che siano espressione di un unico disegno criminoso».

A fronte di tali, incontrovertibili, dati circostanziali, la difesa del ricorrente opponeva l’esistenza di indici di carattere positivo che inducevano a ritenere unificabili i comportamenti criminosi di Hassan Lhate, che venivano prospettati in termini generici e privi di un effettivo ancoramento alle vicende processuali, in contrasto con il principio di diritto affermato da Sez. 1 n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580, secondo cui: «In tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti».

A queste, pur dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che la reiterazione di condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre stabile sostentamento, come nel caso di Angelo De Palma. In queste ipotesi, infatti, la proclività al crimine del condannata deve ritenersi disciplinata da istituti differenti dalla continuazione, quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro normativo rispetto a quello sotteso all’istituto in esame, che, viceversa, appare orientato a favorire il soggetto attivo dei vari reati, applicandogli un trattamento sanzionatorio mitigato dagli effetti del combinato disposto degli artt. 81, comma secondo, cod. pen., e 671 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, cit.).

In definitiva, le connotazioni esecutive dei comportamenti criminosi posti in essere da Hassan Lhate rendono inapplicabile la disciplina della continuazione invocata, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., alla luce del principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui: «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Hassan Lhate deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al