Italian court dismisses appeal as inadmissible for genericity and alleging motivation defects instead of legal violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting both the claim of genericity regarding the Torreggiani principles and the argument that the lower court misinterpreted prison water supply facts. The Procurator General supported dismissal, noting the appeal sought to challenge a motivation defect under a procedural track reserved strictly for legal violations. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35-ter ord. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal under Art. 35-ter of the Prison Order is admissible only for legal violations; alleging a defect in motivation or a misreading of investigative acts constitutes a motivation defect, not a legal violation, rendering such grounds inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
iderato in diritto 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore. Con il primo motivo deduce violazione di legge perché l’ordinanza impugnata non avrebbe applicato i principi della sentenza Torreggiani. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione perché, con riferimento alla mancanza di acqua corrente presso il carcere di S. Maria Capua Vetere, il Tribunale non avrebbe compreso che la problematica è stata risolta soltanto nel 2022 con l’allacciamento alla rete idrica, che l’acqua era erogata attraverso due pozzi, e che dal 2012 in poi i detenuti venivano riforniti anche di una bottiglia di acqua da 2 litri a testa pro die, bottiglie che diventavano due nel periodo estivo.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Fabiola Furnari, ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è inammissibile per genericità, perché esso si limita alla illustrazione dei principi generali della materia dei rimedi risarcitori previsti dall’art. 35-ter ord. pen., ed è privo di qualsiasi riferimento al caso concreto ed al percorso logico dell’ordinanza impugnata. Esso è, pertanto, inammissibile per mancanza di specificità del motivo (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) perché non si confronta con il percorso logico dell’ordinanza impugnata.
Il secondo motivo è, a sua volta, inammissibile, perché, lamentando un travisamento dell’istruttoria svolta dallo stesso Tribunale, deduce una violazione che non è possibile proporre in un ricorso di cui all’art. 35-ter ord. pen. Il ricorso ex art. 35-ter ord. pen. è possibile, infatti, soltanto per violazione di legge, in quanto la norma in questione richiama l’art. 69, comma 5, stesso decreto che, a sua volta, richiama il precedente art. 35-bis, il cui comma 4-bis dispone espressamente che “la decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile per cassazione per violazione di legge”.
Nel caso in esame, il motivo di ricorso è intestato “contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett.
e) cpp”, ovvero un vizio che pacificamente non è denunciabile in un ricorso per mera violazione di legge, e deduce nella sostanza un travisamento del contenuto di atti dell’istruttoria, che, è una tipologia di deduzione che integra un vizio della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457 – 01), e non una violazione di legge. Ne consegue che l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, e che il ricorso deve essere ritenuto inammissibile.
5. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm