Sentenza — n. 9989/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza emessa il 30 settembre 2025 la Corte di appello di Catanzaro, quale Giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza presentata da Salvatore Paladino, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ex artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., tra i reati giudicati dalle sentenze di cui ai punti 1, 2 e 3 del provvedimento impugnato. La declaratoria di inammissibilità veniva pronunciata sull’assunto che non vi era coincidenza tra i dati anagrafici contenuti nell’incidente di esecuzione proposto da Salvatore Paladino e quelli emergenti dalle indicazioni contenute nelle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1, 2 e 3 della decisione censurata. Si riteneva, infatti, che il soggetto indicato nelle decisioni di cui ai punti 1 e 2 era nato a San Ferdinando il 27 gennaio 1959; mentre, quello indicato nella decisione di cui al punto 3 era nato a Rosarno il 27 gennaio 1959.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 9989/2026 — snpen · Corte di Cassazione: In questa cornice, non può non rilevarsi che, per risolvere la questione preliminare, occorreva verificare, sulla base di un’analisi rigorosa dei dati processuali, se i fatti di reato giudicati dalla sentenze irrevocabili di cui ai punti 1, 2 e 3 del provvedimento impugnato fossero stati commessi da uno stesso imputato. Tutto questo, naturalmente, postulava una verifica dell’identità anagrafica dei soggetti nei cui confronti le decisioni irrevocabili erano state pronunciate, che doveva essere compiuta dalla Corte di appello di Catanzaro, avvalendosi dei poteri riconosciutigli dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
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la seguente Sul ricorso proposto da Paladino Salvatore, nato a Rosarno il 27/01/1959 avverso l’ordinanza emessa il 30/09/2025 dalla Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 30 settembre 2025 la Corte di appello di Catanzaro, quale Giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza presentata da Salvatore Paladino, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ex artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., tra i reati giudicati dalle sentenze di cui ai punti 1, 2 e 3 del provvedimento impugnato. La declaratoria di inammissibilità veniva pronunciata sull’assunto che non vi era coincidenza tra i dati anagrafici contenuti nell’incidente di esecuzione proposto da Salvatore Paladino e quelli emergenti dalle indicazioni contenute nelle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1, 2 e 3 della decisione censurata. Si riteneva, infatti, che il soggetto indicato nelle decisioni di cui ai punti 1 e 2 era nato a San Ferdinando il 27 gennaio 1959; mentre, quello indicato nella decisione di cui al punto 3 era nato a Rosarno il 27 gennaio 1959.
2. Avverso questa ordinanza Salvatore Paladino, Angelo De Palma, a mezzo dell’avv. Mario Santambrogio, ricorreva per cassazione, articolando un’unica censura difensiva. Con questa doglianza, in particolare, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la Corte di appello di Catanzaro, nel respingere l’istanza di applicazione della continuazione invocata nell’interesse di Paladino, non aveva tenuto conto della piena coincidenza tra i dati anagrafici contenuti nell’incidente di esecuzione presupposto e quelli emergenti dalle risultanze processuali, che erano stati irragionevolmente disattesi.
Si deduceva, in proposito, che la Corte di appello di Catanzaro non aveva tenuto conto delle certificazioni rilasciate dagli Uffici dello Stato civile dei Comuni di Rosarno e San Ferdinando, secondo cui Salvatore Paladino (nato a Rosarno il 27 gennaio 1959) e Salvatore Paladino (nato a San Ferdinando il 27 gennaio 1959) erano la stessa persona. Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Salvatore Paladino è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Osserva il Collegio che la Corte di appello di Catanzaro riteneva che, relativamente alla posizione di Salvatore Paladino, non vi era coincidenza tra i dati anagrafici contenuti nell’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di Salvatore Paladino e quelli relativi alle sentenze di cui ai punti 1, 2 e 3 della decisione impugnata. Si affermavache, relativamente alle sentenze irrevocabili indicate nei punti 1 e 2 del provvedimento in esame, il soggetto condannato era indicato come Salvatore Paladino, nato a San Ferdinando, località differente da Rosarno che è quella nella quale era nato il soggetto condannato con la decisione irrevocabile di cui al punto 3.
Ne discendeva, secondo la Corte di appello di Catanzaro, che relativamente alla posizione di Salvatore Paladino non vi era coincidenza tra il soggetto condannato con le decisioni di cui ai punti 1 e 2, che era nato a San Ferdinando il 27 gennaio 1959, e quello condannato con la decisione di cui al punto 3, che era nato a Rosarno nella stessa data, pur essendo identiche, in tutte e tre le pronunce, le generalità e il giorno della nascita.
3. In questa cornice, non può non rilevarsi che, per risolvere la questione preliminare, occorreva verificare, sulla base di un’analisi rigorosa dei dati processuali, se i fatti di reato giudicati dalla sentenze irrevocabili di cui ai punti 1, 2 e 3 del provvedimento impugnato fossero stati commessi da uno stesso imputato. Tutto questo, naturalmente, postulava una verifica dell’identità anagrafica dei soggetti nei cui confronti le decisioni irrevocabili erano state pronunciate, che doveva essere compiuta dalla Corte di appello di Catanzaro, avvalendosi dei poteri riconosciutigli dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
È, infatti, pacifico che l’imputato Salvatore Paladino, condannato nelle decisioni irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato risultanato a San Ferdinando il 27 gennaio 1959; mentre, l’imputato Salvatore Paladino, condannato con la pronuncia irrevocabile di cui al punto 3, è nato a Rosarno il 27 gennaio 1959. Occorreva, quindi, chiarire se, a fronte della diversità di dati anagrafici che si è richiamata, relativa al luogo di nascita del soggetto condannato nei tre procedimenti penali, fosse possibile affermarne l’identità, ciò che avrebbe legittimato la proposizione dell’incidente di esecuzione nei termini prospettati dall’odierno ricorrente.
La Corte di appello di Catanzaro, per risolvere tale, decisivo, profilo ha disposto l’acquisizione dei certificati anagrafici rilasciati dai Comuni di Rosarno e San Ferdinando, alla luce dei quali non ha ritenuto coincidenti i dati relativi alla posizione di Salvatore Paladino, in ragione del fatto che da tale documentazione emerge un luogo di nascita diverso. Tuttavia, tali conclusioni sembrano in contrasto con il contenuto delle certificazioni rilasciate dagli Uffici dello Stato civile dei Comuni di Rosarno e San Ferdinando, allegate dalla difesa del ricorrente, dalle quali emerge che Salvatore Paladino (nato a Rosarno il 27 gennaio 1959) e Salvatore Paladino (nato a San Ferdinando il 27 gennaio 1959) sono la stessa persona, pur risultando diverso il luogo di nascita.
Ne discende la necessità di un nuovo esame sulla base di un compendio informativo completo, eventualmente previo esercizio dei poteri istruttori riconosciuti al giudice dell'esecuzione dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., che può rivelarsi indispensabile per comprendere se, come sostenuto e argomentato dalla difesa del ricorrente, Salvatore Paladino (nato a Rosarno il 27 gennaio 1959) e Salvatore Paladino (nato a San Ferdinando il 27 gennaio 1959) siano la stessa persona.
4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. P.Q.M Annulla l'ordinanza i