Italian Supreme Court dismisses appeal against surveillance judge's refusal of home detention exit permit for grocery needs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Francesco Muscolino's appeal against the Messina surveillance judge's order denying him a daily two-hour exit from his home. Muscolino argued the judge ignored his parents' abandonment and failed to consider alternative delivery services for his basic needs, while the prosecution concluded the request was unfounded. The court held the denial was legally sound because the judge correctly prioritized concrete alternatives like delivery over vague claims of unmet daily necessities, adhering to the statutory requirement that exits are only granted if no other means exist.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 284, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 111, comma 7, Cost.: A surveillance judge's refusal to grant an exit permit from home detention is valid if the decision is based on the existence of concrete alternative means to satisfy the detainee's indispensable life needs, such as delivery services, rendering the appeal for violation of law inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente sul ricorso proposto da: Muscolino Francesco nato a TAORMINA il 30/12/1991 avverso il decreto del 07/10/2025 del MAG. SORVEGLIANZA di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo; lette le conclusioni del P.G., Olga Mignolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con decreto del 7 ottobre 2025 il magistrato di sorveglianza di Messina ha respinto l’istanza di autorizzazione all’uscita dall’abitazione per due ore al giorno, per provvedere alle esigenze di vita, presentata dal condannato, in detenzione domiciliare, Francesco Muscolino.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore. Con il primo motivo deduce violazione di legge perché il magistrato ha respinto l’istanza semplicemente rilevando che le esigenze di acquisto di beni possono essere soddisfatte mediante servizi di delivery, che, però, non esauriscono tutte le necessità quotidiane di una persona sola. Con il secondo motivo deduce violazione di legge perché il magistrato non ha tenuto conto della documentazione prodotta dalla difesa da cui emergeva l’abbandono dell’abitazione da parte dei genitori, l’assenza di alternative concrete per soddisfare le esigenze rappresentate, l’irreprensibile comportamento tenuto durante l’esecuzione della misura, la limitatezza temporale della richiesta.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Olga Mignolo, ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso è infondato. Nella giurisprudenza di questa Corte il provvedimento del magistrato di sorveglianza che modifica le prescrizioni accessorie alla detenzione domiciliare, quali le autorizzazioni all’uscita, è ritenuto impugnabile mediante ricorso per cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884: Avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare, art. 47 ter, comma secondo, ord. pen., è esperibile il ricorso in cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale; conformi Sez. 1, Sentenza n. 15683 del 13/12/2002, dep. 2003, Scarlata, Rv. 224015;
Sez. 1, n. 30132 del 20/05/2003, Sessa, rv. 226135; Sez. 1, n. 45581 del 23/11/2007, P.M. in proc. Priebke, rv. 238919). Come evidenziato dalle pronunce appena citate, il provvedimento è, però, impugnabile soltanto per violazione di legge, perché la norma attributiva del potere di impugnazione è l’art. 111, comma 7, Cost., che dispone che “contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge”. Nel caso in esame, il ricorso deduce che il magistrato ha respinto l’istanza semplicemente rilevando che le esigenze di acquisto di beni possono essere soddisfatte mediante servizi di delivery, che non esaurirebbero tutte le necessità quotidiane di una persona sola, ma l’argomento è infondato, sia perché non specifica quali sarebbero le ulteriori “necessità quotidiane di una persona sola” che non sarebbero state considerate dall’ordinanza, sia perché, se si legge l’istanza - che il difensore ha allegato al ricorso - si può notare come in essa il condannato avesse chiesto l’autorizzazione all’uscita proprio ”per l’acquisto di generi alimentari e prodotti per l’igiene personale ed in genere soddisfare le altre sue esigenze basilari”, ovvero nella sostanza per acquistare beni negli esercizi commerciali di alimentari o di casalinghi, perché sulle altre sue “esigenze basilari” era rimasto, ed è rimasto anche in ricorso, estremamente vago.
Il ricorso deduce, poi, che il magistrato non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta dalla difesa da cui emergeva l’abbandono dell’abitazione da parte dei genitori, l’assenza di alternative concrete per soddisfare le esigenze rappresentate, l’irreprensibile comportamento tenuto durante l’esecuzione della misura, la limitatezza temporale della richiesta, ma l’argomento è infondato, perché, in realtà, il magistrato ha tenuto conto dell’abbandono dell’abitazione da parte dei genitori, perché esso era, anzi, al contrario, il presupposto per poter valutare nel merito l’istanza perché, qualora avesse continuato a convivere con i genitori, l’imputato avrebbe potuto effettuare gi acquisiti attraverso di loro; il magistrato ha tenuto conto anche della dedotta assenza di alternative concrete per soddisfare le esigenze rappresentate ed ha risposto che le alternative esistono e consistono nei servizi di delivery, argomento non attaccato in ricorso.
Quanto all’asserita irreprensibilità del comportamento tenuto durante l’esecuzione della misura ed alla limitatezza temporale della richiesta, si tratta di deduzione che non sono pertinenti al percorso logico del provvedimento impugnato, che ha fondato il diniego proprio sulla possibilità di alternative concrete per soddisfare le esigenze rappresentate, che è una motivazione coerente con al lettera dell’art. 284, comma 3, cod. proc. pen.che dispone che l’autorizzazione ad assentarsi dal domicilio può essere concessa soltanto “se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita”.
Ne consegue che il decreto impugnato resiste alle censure che le sono state rivolte, e che il ricorso deve essere respinto.
5. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e