Sentenza — n. 9956/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARaffale FIORE, per il tramite del difensore, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato l'istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, ha dichiarato non luogo a provvedere su quella mirante a ottenere la semilibertà e ha ammesso l'istante alla detenzione domiciliare. Deduce violazione di legge e mancanza di motivazione per non avere il Tribunale preso in esame la tempestiva e documentata istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, dovuto a concorrente impegno professionale presso il Tribunale di Crotone, fatta pervenire a mezzo posta elettronica certificata alle ore 20.48 del 22 aprile 2025.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 9956/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale di questa Corte, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FIORE RAFFAELE nato a CROTONE il 28/10/1978 avverso l'ordinanza del 15/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Raffale FIORE, per il tramite del difensore, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato l'istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, ha dichiarato non luogo a provvedere su quella mirante a ottenere la semilibertà e ha ammesso l'istante alla detenzione domiciliare. Deduce violazione di legge e mancanza di motivazione per non avere il Tribunale preso in esame la tempestiva e documentata istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, dovuto a concorrente impegno professionale presso il Tribunale di Crotone, fatta pervenire a mezzo posta elettronica certificata alle ore 20.48 del 22 aprile 2025.
2. Il Procuratore generale di questa Corte, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
2. Contrariamente a quanto prospettato dal difensore, il Tribunale di sorveglianza ha preso in esame l'istanza di rinvio per concomitante impegno professionale e l'ha motivatamente respinta, come risulta dal foglio inserito nel verbale di udienza del 15 maggio 2025 e di esso facente parte integrante. L'ordinanza è del seguente tenore: «Preliminarmente il Tribunale dà atto che è stata presentata istanza di rinvio dell'udienza dalla difesa per legittimo impedimento. Il TdS rigetta l'istanza di rinvio in quanto per costante giurisprudenza l'impossibilità di nominare sostituti non può dipendere dalla volontà del condannato e, comunque, non è stata indicata la ragione per cui in questa sede non possono essere nominati sostituti processuali. Dispone procedersi oltre». Il difensore d'ufficio, nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in sede di udienza non ha eccepito alcunché.
3. Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, poiché manifestamente infondato, da cui consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e al versamento dell'ulteriore somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ipotesi di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2025 Il Consigliere estensor