Cassation court dismisses appeal against detention home order, upholding need for ongoing risk assessment beyond mere time passage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Tudor Robert Viorel against the appeal court's confirmation of his home detention order. The defense argued that the lower court failed to properly assess the risk of reoffending, relying too heavily on the passage of time and the defendant's compliance with rules. The court ruled that time served and rule adherence alone do not automatically negate the need for preventive measures, especially given the ongoing conflict and proximity of residences.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 310 cod. proc. pen.; Art. 274 cod. proc. pen.: The appellate court reviewing a denial of revocation of personal restraint measures must verify the legal correctness and adequacy of motivation regarding new facts, rather than re-examining the initial conditions for applying the measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente Sul ricorso proposto da: Tudor Robert Viorel nato a (ROMANIA) il 23/07/1993 avverso l'ordinanza del 03/07/2025 del TRIB. LIBERTA' di Trieste udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Trieste, in funzione di riesame, ha confermato, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone con la quale è stata rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, formulata nell’interesse di l Tudor Robert Viorel.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Tudor Robert Viorel, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Guido Galletti, deducendo, ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., l’erronea applicazione della legge penale, la violazione della disposizione di cui all’art. 274, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari. Secondo la difesa, il provvedimento impugnato sarebbe caratterizzato da una motivazione apodittica quanto alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato. Il Tribunale, infatti, pur prendendo atto che il ricorrente, dal 2024, svolge un’attività lavorativa che comporta una significativa libertà di movimento e che egli ha sempre rispettato le prescrizioni imposte — senza mai violare il divieto di avvicinamento alla persona offesa — ha nondimeno ritenuto persistenti le esigenze cautelari. Nel ricorso si sostiene che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato, alla luce delle specifiche modalità del fatto e della personalità dell’indagato, la concretezza e l’attualità del pericolo che egli commetta ulteriori gravi delitti della stessa specie, fondando tale giudizio esclusivamente sul titolo di reato e sulla durata della misura (sei mesi), considerata non significativa.
3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
2. In via preliminare va ribadito – quanto all'ambito entro il quale opera il giudizio del giudice di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale – il principio secondo il quale il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676).
La cognizione del giudice di appello, quindi, non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza genetica, non dovendo riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni dì applicabilità della misura, ma stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, fermo restando il dovere di revocare la misura al venir meno delle condizioni di sua applicabilità (Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Martucci, Rv. 201863).
3. In conformità a tali principi, il Tribunale, oltre ad aver enunciato le ragioni che fanno ritenere grave l’imputazione provvisoria che vede il ricorrente gravemente indiziato del reato di tentato omicidio nei confronti del vicino di casa, ha motivato la conferma dell'ordinanza di rigetto facendo presente come nessun elemento avesse il carattere della novità idonea a far ritenere attenuate le esigenze cautelari. I giudici di appello hanno, infatti, dato conto della insussistenza di elementi nuovi, sopravvenuti all’applicazione della misura cautelare in atto, nonché di elementi preesistenti e non valutati.
Pur considerando la circostanza che il ricorrente beneficia di autorizzazioni all’espletamento di attività lavorativa e che non ha mai violato le relative prescrizioni e quelle imposte con la misura degli arresti domiciliari,nell’ordinanza si è rilevato, con motivazione priva di criticità sul piano logico, l’ estemporaneità della condotta realizzata in un contesto di conflittualità ancora perdurante, reso attuale dalla vicinanza delle residenze, tale da non indurre a far ritenere mutato il quadro delle esigenze cautelari, in senso favorevole al ricorrente.
Né ha ritenuto che su tale conclusione potesse incidere il decorso del tempo, peraltro, di breve durata e la puntuale osservanza delle prescrizioni. Va al riguardo rilevato che il Tribunale si è correttamente attenuto al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui «l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può derivare dal mero decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (tra le tante, v.
Sez. 3, Sentenza n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265652; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalarnana, Rv. 258191; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832)» (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, in motivazione).
4. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ric