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Sentenza — n. 9793/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses prisoner's appeal regarding refusal of home detention due to mental health issues.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9793/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected a prisoner's appeal against a parole board order denying home detention or medical transfer. The prisoner argued that his severe substance use disorder and psychiatric risks required specialized care outside prison, citing constitutional rights. The court held that the parole board's reliance on official medical reports without a specific forensic expert opinion was legally sufficient and did not violate human dignity standards.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 147, comma 1, n. 2 c.p.; Art. 47, comma 1, n. 2 c.p.; Art. 32 Cost.; Art. 3 CEDU: The parole board's refusal to grant alternative execution measures based on official medical reports constitutes a valid exercise of discretion and does not violate constitutional or international human rights guarantees when the clinical picture is objectively assessed.

Parole chiave

Generato dall'IA
parole board discretion home detention refusal psychiatric evaluation forensic expert opinion human dignity standards substance use disorder medical transfer denial

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 147, comma 1, n. 2 c.p.
Secondo consolidati principi ripetutamente affermati da questa Corte ai fini deldifferimento facoltativo della pena detentiva di cui all art. 147 primo comma n.
Art. 47, comma 1, n. 2 c.p.
peno della detenzione domiciliare disciplinata dall art. 47 ter comma 1 ter * pen.
Art. 32 Cost.
Art. 3 CEDU
27 terzocomma * e nell art. 3 CEDU * 1 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc.pen
* ricorre per cassazione con il ministero del suo difensore di fiducia.Nel motivo unico qui riassunto a norma dell art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
n. 39746 del 23/03/2017
* U n. 39746 del 23/03/2017 A.
n. 9455 del 09/01/2025
* 27093601 * 4 n. 9455 del 09/01/2025 * * 287734 01 * 2 n.
n. 28773401 del 03/11/2016
n. 52517 del 17/01/2013
n. 255152 del 09/01/2013

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Testo completo

!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9793/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 13/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 715/2026* * * 37495/2025* ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a Napoli il 24/08/1981avverso l ordinanza del 07/10/2025 del Tribunale di sorveglianza di L *visti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO1.

Con l ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L * rigettava l istanzadi rinvio facoltativo dell esecuzione della pena per grave infermità fisica o di detenzionedomiciliare sostitutiva avanzata da * * detenuto in espiazione di penaimputabile anche a condanne per reati di cui all art. 4 bis * pen. associazione perdelinquere finalizzata al narcotraffico .Il * che le condizioni di salute del richiedente affetto da disturbo dauso di stupefacenti e correlate patologie di rilevanza psichiatrica non impegnavano ilparametro legale artt. 147 primo comma n. 2 cod. pen. e 47 ter comma 1 ter * pen.dovendosi escludere la loro incompatibilità con il regime detentivo.Il Tribunale nel rimarcare la scarsa propensione dell interessato a sottomettersi allecure necessarie rilevava altresì da un lato l avvenuto trasferimento del soggetto pressoistituto penitenziario dotato di reparto specificamente attrezzato a fronteggiare le anzidettepatologie e dall altro anche in rapporto a ciò la mancata emersione di rilevanti criticità sottoil profilo dell umanità della pena.2. * ricorre per cassazione con il ministero del suo difensore di fiducia.Nel motivo unico qui riassunto a norma dell art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc.pen. il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al negatoaccesso alle provvidenze invocate.* al riguardo la grave sottovalutazione dello stato clinico in realtà caratterizzatoda forte scompenso psichico ed elevato rischio suicidario e sottolinea l inidoneità dell istitutodi pena di subentrata assegnazione ad assicurareadeguato monitoraggio clinico eappropriata terapia contenitiva e riabilitativa.Per negare l incompatibilità con il regime detentivo si sarebbe dovuto in ogni casoricorrere a perizia.La valutazione operata dal Tribunale di sorveglianza sarebbe gravemente parziale inquanto concentrata unicamente sul profilo della gravità delle patologie comunqueinnegabile e sulla idoneità delle cure senza che sia stata prestata la giusta e doverosanel quadro del rispetto dei principi costituzionali art. 32 * e convenzionali art. 3CEDU .Non sarebbe stata affatto valutata infine la possibilità di ammettere l interessato ad unpercorso riabilitativo in * terapeutica in località comunque distante dal luogo dicommissione dei reati.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato alla stregua delle considerazioni che seguono.2. Secondo consolidati principi ripetutamente affermati da questa Corte ai fini deldifferimento facoltativo della pena detentiva di cui all art. 147 primo comma n. 2 cod. peno della detenzione domiciliare disciplinata dall art. 47 ter comma 1 ter * pen. che nemutua i presupposti è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia gravecioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose ecomunque da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato didetenzione dovendosi in proposito operare un bilanciamento tra l interesse del condannatoad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività * 1 n.11725 del 14/03/2025 S. * 287692 01 * 1 n. 2337 del 13/11/2020 * *280352 01 * 1 n. 789 del 18/12/2013 dep. 2014 * * 258406 01 * 1 n.972 del 14/10/2011 dep. 2012 * * 251674 01 .Al contempo la giurisprudenza di legittimità rileva che rispetto alla misura in questionedebbano considerarsi anche patologie di entità tale da far apparire l espiazione della pena incontrasto con il senso di umanità cui si ispirano le norme contenute nell art. 27 terzocomma * e nell art. 3 CEDU * 1 n. 22253 del 17/04/2024 F. * 286904 01 *1 n. 55049 del 07/06/2017 * * 271891 01 * F n. 34286 del 21/08/2008 240666 01 * 1 n. 17947 del 30/03/2004 * * 228289 01 dovendosiavere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare unasituazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizionedi restrizione carceraria * 1 n. 39853 del 13/04/2023 G. * 285757 01 * 1 n.16681 del 24/01/2011 * * 249966 01 * 1 n. 22373 del 08/05/2009 244132 01 .

Né è dubitabile che anche in tale evenienza il giudice di sorveglianzacompetente sia chiamato ad un attento e saggio bilanciamento idoneo a contemperare nelmodo migliore gli elevati valori in gioco.3. L ordinanza impugnata muovendosi all interno della cornice legale di riferimentosopra richiamata ha operato una disamina particolareggiata della situazione clinicadell interessato.Per come riportato dal giudice di merito * risulta affetto allo stato – ossiaall esito di un osservazione diretta e aggiornata delle sue condizioni di salute riflessa dallapiù recente relazione dei medici operanti nel penitenziario di attuale assegnazione dotato diidoneo reparto psichiatrico – da grave disturbo da uso di cocaina all origine di sindromecaratterizzata da discontrollo delle pulsioni agitazione psicomotoria ipomaniacalità eriduzione della capacità critica che ne riduce la compliance alla terapia psicoattiva e larende almeno parzialmente inefficace.Il Tribunale di sorveglianza specifica che tale stato clinico si presenta stabile nonchéprivo di «elementi psichici maggiori» fonti di immediato allarme esso è costantementemonitorato in istituto non necessitando di accertamenti o terapie di particolare complessitào di trattamenti che potrebbero essere garantititi solo al di fuori del circuito detentivo.4.

È alla luce di tale ponderato apprezzamento che il Tribunale di sorveglianza escludel esistenza delle condizioni per concedere il rinvio dell esecuzione della pena o ladetenzione domiciliare in surroga ossia dopo aver constatato l inesistenza di patologierealmente incompatibili con lo stato detentivo o tali da procurare sofferenze oltre i limiti dellaumana tollerabilità per un soggetto ristretto in istituto di pena.L ordinanza impugnata non è dunque eccepibile neppure dal lato motivazionale perchéessa impeccabilmente richiama l obiettività clinica e le risultanze medico legali soprasintetizzate riferite all attualità e provenienti dai sanitari del servizio pubblico nazionale chehanno la responsabilità delle cure ed opera ogni opportuno e dovuto bilanciamento con gliulteriori interessi legalmente rilevanti.5.

L esaustiva ricognizione del quadro clinico è basata sulle relazioni del servizio dimedicina interna penitenziaria senza ausilio di perizia.In ciò tuttavia non è ravvisabile in sé alcuna aporia giacché anche nel procedimentodi sorveglianza vale il principio su cui v. * U n. 39746 del 23/03/2017 A. * 27093601 * 4 n. 9455 del 09/01/2025 * * 287734 01 * 2 n. 52517 del 03/11/2016* * 268815 01 * 4 n. 7444 del 17/01/2013 * * 255152 01 secondocui la perizia è un mezzo di prova essenzialmente discrezionale essendo rimessa al giudicedi merito anche in presenza di pareri tecnici e documenti prodotti dalla difesa la valutazionedella necessità di disporre indagini specifiche con la conseguenza che non è sindacabile insede di legittimità sempre che sia sorretto da adeguata motivazione come è a dirsi nellaspecie il convincimento del giudice circa l esistenza di elementi tali da escludere lasituazione che l accertamento peritale richiesto dovrebbe dimostrare.6. * l ordinanza impugnata – lì ove conclude nel senso della possibilitàallo stato di adeguatamente trattare le comorbilità in ambito intramurario senza negativaincidenza sui profili di umanità della pena e dignità dell espiazione – è conforme a legge ed èesente da illogicità o altre criticità del ragionamento rilevabili in questa sede.Né appare appuntabile sotto alcun riguardo il passaggio motivazionale secondo cui inrapporto al lontano fine pena luglio 2028 il trasferimento del condannato in *terapeutica non potrebbe avvenire al di fuori delle condizioni di cui agli artt. 147 primocomma n. 2 cod. pen. e 47 ter comma 1 ter * pen. di cui è stata impeccabilmentesancita l insussistenza.7.

La rilevata infondatezza del ricorso ne determina la reiezione.Le spese processuali debbono essere poste a carico del ricorrente a norma dell art.616 cod. proc. pen.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9793/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 13/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 715/2026* * * 37495/2025* ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a Napoli il 24/08/1981avverso l ordinanza del 07/10/2025 del Tribunale di sorveglianza di L *visti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO1.

Con l ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L * rigettava l istanzadi rinvio facoltativo dell esecuzione della pena per grave infermità fisica o di detenzionedomiciliare sostitutiva avanzata da * * detenuto in espiazione di penaimputabile anche a condanne per reati di cui all art. 4 bis * pen. associazione perdelinquere finalizzata al narcotraffico .Il * che le condizioni di salute del richiedente affetto da disturbo dauso di stupefacenti e correlate patologie di rilevanza psichiatrica non impegnavano ilparametro legale artt. 147 primo comma n. 2 cod. pen. e 47 ter comma 1 ter * pen.dovendosi escludere la loro incompatibilità con il regime detentivo.Il Tribunale nel rimarcare la scarsa propensione dell interessato a sottomettersi allecure necessarie rilevava altresì da un lato l avvenuto trasferimento del soggetto pressoistituto penitenziario dotato di reparto specificamente attrezzato a fronteggiare le anzidettepatologie e dall altro anche in rapporto a ciò la mancata emersione di rilevanti criticità sottoil profilo dell umanità della pena.2. * ricorre per cassazione con il ministero del suo difensore di fiducia.Nel motivo unico qui riassunto a norma dell art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc.pen. il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al negatoaccesso alle provvidenze invocate.* al riguardo la grave sottovalutazione dello stato clinico in realtà caratterizzatoda forte scompenso psichico ed elevato rischio suicidario e sottolinea l inidoneità dell istitutodi pena di subentrata assegnazione ad assicurareadeguato monitoraggio clinico eappropriata terapia contenitiva e riabilitativa.Per negare l incompatibilità con il regime detentivo si sarebbe dovuto in ogni casoricorrere a perizia.La valutazione operata dal Tribunale di sorveglianza sarebbe gravemente parziale inquanto concentrata unicamente sul profilo della gravità delle patologie comunqueinnegabile e sulla idoneità delle cure senza che sia stata prestata la giusta e doverosanel quadro del rispetto dei principi costituzionali art. 32 * e convenzionali art. 3CEDU .Non sarebbe stata affatto valutata infine la possibilità di ammettere l interessato ad unpercorso riabilitativo in * terapeutica in località comunque distante dal luogo dicommissione dei reati.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato alla stregua delle considerazioni che seguono.2. Secondo consolidati principi ripetutamente affermati da questa Corte ai fini deldifferimento facoltativo della pena detentiva di cui all art. 147 primo comma n. 2 cod. peno della detenzione domiciliare disciplinata dall art. 47 ter comma 1 ter * pen. che nemutua i presupposti è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia gravecioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose ecomunque da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato didetenzione dovendosi in proposito operare un bilanciamento tra l interesse del condannatoad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività * 1 n.11725 del 14/03/2025 S. * 287692 01 * 1 n. 2337 del 13/11/2020 * *280352 01 * 1 n. 789 del 18/12/2013 dep. 2014 * * 258406 01 * 1 n.972 del 14/10/2011 dep. 2012 * * 251674 01 .Al contempo la giurisprudenza di legittimità rileva che rispetto alla misura in questionedebbano considerarsi anche patologie di entità tale da far apparire l espiazione della pena incontrasto con il senso di umanità cui si ispirano le norme contenute nell art. 27 terzocomma * e nell art. 3 CEDU * 1 n. 22253 del 17/04/2024 F. * 286904 01 *1 n. 55049 del 07/06/2017 * * 271891 01 * F n. 34286 del 21/08/2008 240666 01 * 1 n. 17947 del 30/03/2004 * * 228289 01 dovendosiavere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare unasituazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizionedi restrizione carceraria * 1 n. 39853 del 13/04/2023 G. * 285757 01 * 1 n.16681 del 24/01/2011 * * 249966 01 * 1 n. 22373 del 08/05/2009 244132 01 .

Né è dubitabile che anche in tale evenienza il giudice di sorveglianzacompetente sia chiamato ad un attento e saggio bilanciamento idoneo a contemperare nelmodo migliore gli elevati valori in gioco.3. L ordinanza impugnata muovendosi all interno della cornice legale di riferimentosopra richiamata ha operato una disamina particolareggiata della situazione clinicadell interessato.Per come riportato dal giudice di merito * risulta affetto allo stato – ossiaall esito di un osservazione diretta e aggiornata delle sue condizioni di salute riflessa dallapiù recente relazione dei medici operanti nel penitenziario di attuale assegnazione dotato diidoneo reparto psichiatrico – da grave disturbo da uso di cocaina all origine di sindromecaratterizzata da discontrollo delle pulsioni agitazione psicomotoria ipomaniacalità eriduzione della capacità critica che ne riduce la compliance alla terapia psicoattiva e larende almeno parzialmente inefficace.Il Tribunale di sorveglianza specifica che tale stato clinico si presenta stabile nonchéprivo di «elementi psichici maggiori» fonti di immediato allarme esso è costantementemonitorato in istituto non necessitando di accertamenti o terapie di particolare complessitào di trattamenti che potrebbero essere garantititi solo al di fuori del circuito detentivo.4.

È alla luce di tale ponderato apprezzamento che il Tribunale di sorveglianza escludel esistenza delle condizioni per concedere il rinvio dell esecuzione della pena o ladetenzione domiciliare in surroga ossia dopo aver constatato l inesistenza di patologierealmente incompatibili con lo stato detentivo o tali da procurare sofferenze oltre i limiti dellaumana tollerabilità per un soggetto ristretto in istituto di pena.L ordinanza impugnata non è dunque eccepibile neppure dal lato motivazionale perchéessa impeccabilmente richiama l obiettività clinica e le risultanze medico legali soprasintetizzate riferite all attualità e provenienti dai sanitari del servizio pubblico nazionale chehanno la responsabilità delle cure ed opera ogni opportuno e dovuto bilanciamento con gliulteriori interessi legalmente rilevanti.5.

L esaustiva ricognizione del quadro clinico è basata sulle relazioni del servizio dimedicina interna penitenziaria senza ausilio di perizia.In ciò tuttavia non è ravvisabile in sé alcuna aporia giacché anche nel procedimentodi sorveglianza vale il principio su cui v. * U n. 39746 del 23/03/2017 A. * 27093601 * 4 n. 9455 del 09/01/2025 * * 287734 01 * 2 n. 52517 del 03/11/2016* * 268815 01 * 4 n. 7444 del 17/01/2013 * * 255152 01 secondocui la perizia è un mezzo di prova essenzialmente discrezionale essendo rimessa al giudicedi merito anche in presenza di pareri tecnici e documenti prodotti dalla difesa la valutazionedella necessità di disporre indagini specifiche con la conseguenza che non è sindacabile insede di legittimità sempre che sia sorretto da adeguata motivazione come è a dirsi nellaspecie il convincimento del giudice circa l esistenza di elementi tali da escludere lasituazione che l accertamento peritale richiesto dovrebbe dimostrare.6. * l ordinanza impugnata – lì ove conclude nel senso della possibilitàallo stato di adeguatamente trattare le comorbilità in ambito intramurario senza negativaincidenza sui profili di umanità della pena e dignità dell espiazione – è conforme a legge ed èesente da illogicità o altre criticità del ragionamento rilevabili in questa sede.Né appare appuntabile sotto alcun riguardo il passaggio motivazionale secondo cui inrapporto al lontano fine pena luglio 2028 il trasferimento del condannato in *terapeutica non potrebbe avvenire al di fuori delle condizioni di cui agli artt. 147 primocomma n. 2 cod. pen. e 47 ter comma 1 ter * pen. di cui è stata impeccabilmentesancita l insussistenza.7.

La rilevata infondatezza del ricorso ne determina la reiezione.Le spese processuali debbono essere poste a carico del ricorrente a norma dell art.616 cod. proc. pen. *Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E *