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Ordinanza — n. 9792/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses negative jurisdictional conflict when only one judge first declares incompetence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9792/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the negative jurisdictional conflict insubstantial because only the Judge of Peace initially declared incompetence, without a subsequent refusal by the competent court. The prosecution argued for transfer to Venice due to aggravating circumstances, but the court held that a single declination does not create the necessary judicial stalemate required for a conflict. Consequently, the proceedings were remitted to the Judge of Peace to proceed with the trial.

Regesto Legislator

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Art. 23 cod. proc. pen.; Art. 127, comma 9 cod. proc. pen.: A negative jurisdictional conflict is inadmissible if only one judicial body first declares incompetence, as the required state of judicial stalemate between two refusing organs is absent.

Parole chiave

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negative jurisdictional conflict incompetence declaration judicial stalemate requirement transfer of proceedings Cassation procedure rules limiti della competenza incompetenza per materia risoluzione del conflitto di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 23 cod. proc. pen.
Il giudice che, per primo, rilevi la propria incompetenza per qualunque causa è tenuto infatti, dopo l’esercizio dell’azione penale, a pronunciare sentenza, a norma dell’art. 23 cod.
Art. 127, comma 9 cod. proc. pen.
Il procedimento così insorto, in previsione del suo esito, è stato trattato in questa sede senza formalità di procedura, in base all’art. 127, comma 9, cod.
Art. 4, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022
– posto che tale istituto (introdotto dall’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022) riguarda le sole questioni di competenza per territorio, anche se derivante da connessione, e non può essere attivato a proposito della competenza per materia.
art 585 cod. pen
art. 23 cod. proc. pen
Il giudice che, per primo, rilevi la propria incompetenza per qualunque causa è tenuto infatti, dopo l’esercizio dell’azione penale, a pronunciare sentenza, a norma dell’art. 23 cod.
art. 24-bis cod. proc. pen
Né la diretta investitura della Corte di cassazione può essere inquadrata, nel presente caso, quale rinvio pregiudiziale sulla questione di competenza – e giustificarsi, così, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 10587 del 29/01/2020
Sez. 1, n. 13620 del 22/03/2011
278489-01; Sez. 1, n. 13620 del 22/03/2011, confl.
Sez. 2, n. 39274 del 19/10/2005
249925-01; Sez. 2, n. 39274 del 19/10/2005, Cimmino, Rv.
Corte cost., n. 214 del 1993
pen., e a trasmettere gli atti, per l’ulteriore corso, al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente (Corte cost., n. 214 del 1993 e n.
Corte cost., n. 70 del 1996
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Testo completo

to di competenza sollevato dal Giudice di pace di Dolo nei confronti del Tribunale di Venezia con ordinanza del 10/12/2025 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice di pace di Dolo, in sede di giudizio dibattimentale, rilevava la propria incompetenza per materia a conoscere del reato di lesione personale ascritto all’imputato Luca Pelizza, emergendo dagli atti l’esistenza di circostanze aggravanti (quali quelle indicate dall’art 585 cod. pen., in rapporto all’art. 577 dello stesso codice, peraltro formalmente non contestate), tali da importare la devoluzione del processo al Tribunale territorialmente competente, con sede in Venezia. Operato tale rilievo, il medesimo Giudice si determinava a rimettere direttamente gli atti a questa Corte di cassazione «ai fini della decisione sul regolamento di competenza».

2. Il procedimento così insorto, in previsione del suo esito, è stato trattato in questa sede senza formalità di procedura, in base all’art. 127, comma 9, cod. proc. pen.

3. Presupposto indefettibile per la denuncia del conflitto negativo di competenza è il verificarsi di una situazione di stasi del giudizio, a causa del conflitto insorto tra due organi giurisdizionali che, l’uno di seguito all’altro, rifiutino il riconoscimento della competenza stessa (Sez. 1, n. 10587 del 29/01/2020, G.i.p. Modena, Rv. 278489-01; Sez. 1, n. 13620 del 22/03/2011, confl. comp. in proc. Gentivo, Rv. 249925-01; Sez. 2, n. 39274 del 19/10/2005, Cimmino, Rv. 232927- 01). Tale situazione di stasi non è, per definizione, ravvisabile in presenza di una prima declinatoria di competenza, non contrastata dal giudice che sia stato, con essa, individuato come competente.

4. Il giudice che, per primo, rilevi la propria incompetenza per qualunque causa è tenuto infatti, dopo l’esercizio dell’azione penale, a pronunciare sentenza, a norma dell’art. 23 cod. proc. pen., e a trasmettere gli atti, per l’ulteriore corso, al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente (Corte cost., n. 214 del 1993 e n. 70 del 1996), non potendo e dovendo sollevare alcun conflitto. Né la diretta investitura della Corte di cassazione può essere inquadrata, nel presente caso, quale rinvio pregiudiziale sulla questione di competenza – e giustificarsi, così, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen. – posto che tale istituto (introdotto dall’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022) riguarda le sole questioni di competenza per territorio, anche se derivante da connessione, e non può essere attivato a proposito della competenza per materia.

5. In difetto di duplice e contrapposta ricusazione di competenza, il conflitto odierno deve essere dichiarato insussistente e gli atti debbono essere restituiti al giudice che l’ha promosso. P.Q.M Dichiara insussistente il conflitto e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Dolo. Così deciso il 20/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti