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Ordinanza — n. 9790/2026 — snpen Generato dall'IA

Extraordinary appeals dismissed as filed beyond the mandatory 180-day deadline from publication.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9790/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the extraordinary appeals inadmissible de plano because they were filed over 180 days after the decision's publication. The applicants failed to justify the delay or request an extension under the relevant procedural code. The Court ruled that the deadline is peremptory and runs from publication, not from the recipient's actual knowledge, to prevent indefinite instability.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Extraordinary appeals must be filed within 180 days from the decision's publication; failure to meet this peremptory deadline renders the appeal inadmissible regardless of the applicant's actual knowledge.

Parole chiave

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extraordinary appeals peremptory deadline publication date inadmissible de plano procedural time limits tempestività dell'inoltro istanza tardiva di restituzione dei termini opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis, comma 1, cod. proc. pen.
I ricorsi straordinari in trattazione, diretti avverso la sentenza di questa Corte in epigrafe indicata, sono stati proposti oltre il termine di centottanta giorni dall’avvenuta pubblicazione della sentenza stessa, stabilito dall’art. 625-bis, comma 1, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
l ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in combinato disposto con gli artt.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 585, cod. proc. pen.
Art. 175 cod. proc. pen.
Né, del resto, i ricorrenti hanno dedotto ragione alcuna per giustificare il mancato rispetto del termine medesimo, o hanno avanzato istanza di rimessione in termini a norma dell’art. 175 cod. proc. pen.
art. 175 cod. proc. pen
Né, del resto, i ricorrenti hanno dedotto ragione alcuna per giustificare il mancato rispetto del termine medesimo, o hanno avanzato istanza di rimessione in termini a norma dell’art. 175 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 22009 del 13/04/2023, Bruccoleri
Sez. 5, n. 18998 del 22/02/2017, Pitino
284711-01; Sez. 5, n. 18998 del 22/02/2017, Pitino, Rv.
Sez. 2, n. 29050 del 27/06/2014, Parnasso
269901-01; Sez. 2, n. 29050 del 27/06/2014, Parnasso, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

proposti da 1.Varacalli Luigi, nato a Melito di Porto Salvo il 09/08/1968 2.Varacalli Domenico, nato ad Ardore il 03/10/1964 3.Varacalli Fabio, nato a Locri il 28/11/1973 avverso la sentenza del 09/01/2024 della Corte di cassazione visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi straordinari in trattazione, diretti avverso la sentenza di questa Corte in epigrafe indicata, sono stati proposti oltre il termine di centottanta giorni dall’avvenuta pubblicazione della sentenza stessa, stabilito dall’art. 625-bis, comma 1, cod. proc. pen. La pubblicazione è avvenuta, infatti, il 17 aprile 2024, mentre i ricorsi sono stati proposti il 14 gennaio 2026.

2. Il termine in questione ha carattere perentorio e indefettibilmente decorre dalla data di pubblicazione della decisione della Corte, a nulla rilevando il successivo momento in cui la parte interessata ne abbia avuto effettiva conoscenza, attesa la necessità di evitare che una decisione irrevocabile di condanna resti esposta per un tempo potenzialmente indefinito ad una situazione di instabilità, determinata dalla esperibilità del ricorso straordinario (Sez. 6, n. 22009 del 13/04/2023, Bruccoleri, Rv. 284711-01; Sez. 5, n. 18998 del 22/02/2017, Pitino, Rv. 269901-01; Sez. 2, n. 29050 del 27/06/2014, Parnasso, Rv. 260264-01). Né, del resto, i ricorrenti hanno dedotto ragione alcuna per giustificare il mancato rispetto del termine medesimo, o hanno avanzato istanza di rimessione in termini a norma dell’art. 175 cod. proc. pen.

3. l ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in combinato disposto con gli artt. 591, comma 1, lett. c), e 585, dello stesso codice. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Giuseppe De Marzo