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Sentenza — n. 9781/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming automatic inadmissibility of alternative measures due to lack of Italian domicile.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9781/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Bruno Cesar Da Costa's appeal against the Rome Supervision Tribunal's refusal to grant alternative measures due to his lack of Italian domicile. Da Costa argued this automatic denial violated constitutional principles of equality and the rehabilitative purpose of penalties, noting the tribunal had postponed hearings to find housing. The court held that without a valid residence permit and a physical address in Italy, effective supervision and control are impossible, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 47 e 47 ter Ord. pen.; Art. 3 e 27 Cost.: The lack of a valid domicile in Italy precludes the admission of alternative measures because effective supervision and control are impossible without a physical address for the convicted person.

Parole chiave

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alternative measures domicile requirement supervision tribunal rehabilitative purpose residence permit effective control inadmissible appeal assenza prolungata all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 47 Ord. pen.
Art. 47 ter Ord. pen.
Art. 3 Cost.
Art. 27 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 17252 del 08/04/2025, Ferrigno
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: Da Costa Bruno Cesar nato in BRASILE il 01/01/1986 avverso l'ordinanza del 21/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 novembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di Bruno Cesar Da Costa avente ad oggetto l’ammissione dello stesso alle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il predetto Da Costa, per mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando due motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge con riferimento agli artt. 47 e 47 ter Ord. pen., 3 e 27 Cost. per essere stata affermata l’automatica ostatività della mancanza di un domicilio in Italia per l’ammissione alle misure richieste, con conseguente travisamento della funzione delle misure alternative. L’avere motivato il diniego sulla scorta della sola circostanza che il ricorrente vive negli Stati Uniti e non dispone di un domicilio in Italia integra una violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e della finalità rieducativa della pena, oltre che con le disposizioni che disciplinano le misure alternative.

Il fatto che il Tribunale di sorveglianza abbia disposto più rinvii per consentire il reperimento di una struttura disponibile ad accogliere il condannato dimostra come l’organo giudicante fosse consapevole delle difficoltà derivanti dalla condizione di straniero che non può, tuttavia, andare a detrimento della sua posizione esecutiva. 2.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge per difetto di motivazione su punti decisivi quali, in primo luogo, l’affermazione secondo cui il ricorrente si trovava in una condizione di sostanziale irreperibilità di fatto; circostanza che non trova riscontro negli atti e che non è stata adeguatamente illustrata.

Inoltre, il Tribunale ha omesso di prendere in esame la risalenza dei fatti commessi e la positiva evoluzione della personalità del condannato, così come l’impegno dello stesso a reperire una struttura idonea.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2. I motivi di censura possono essere esaminati congiuntamente in quanto pongono questioni strettamente connesse in punto di disponibilità di un domicilio in Italia ai fini dell’ammissione alle misure alternative da parte di soggetto che, pacificamente, non dispone di un valido permesso di soggiorno che ne permetta la permanenza lecita sul territorio nazionale. Benché il procedimento di sorveglianza sia stato differito per ben cinque udienze (anche questa è circostanza non contestata) il ricorrente non ha allegato la disponibilità di un domicilio effettivo in Italia.

In termini ineccepibili, quindi, il Tribunale di sorveglianza ha tratto la conclusione che si verte in tema di soggetto che versa in una condizione di irreperibilità di fatto. Si tratta di situazione non sconosciuta alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, sul punto, ha affermato il principio per cui «l'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la disponibilità in capo al condannato di un domicilio idoneo allo svolgimento degli interventi e dei controlli funzionali all'attuazione del progetto di reinserimento» (Sez. 1, n. 17252 del 08/04/2025, Ferrigno, Rv. 287892 - 01).

Il ricorso è calibrato su censure generiche sganciate dal contenuto effettivo della decisione, sostanziandosi nella invocazione dei principi di rieducazione, non discriminazione e completezza delle verifiche spettanti al Tribunale di sorveglianza che, se pure, astrattamente condivisibili, non colgono effettive lacune motivazionali o concrete violazioni di legge da parte dei giudici di merito. Vi è che la mancata indicazione di un domicilio in Italia preclude, in assoluto, oltre alla possibilità di esecuzione della misura della detenzione domiciliare, anche quella dell’affidamento in prova non essendovi alcuna possibilità di operare i dovuti controlli e le verifiche necessarie affinché il percorso del condannato che abbia avviato la revisione critica (della quale, nel caso di specie, non vi è neppure l’allegazione) possa essere seguito proficuamente grazie alla pronta reperibilità dell’interessato.

3. Ciò posto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricor