Cassation appeal dismissed for lack of standing as filed personally without counsel under new procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner filed it personally without legal representation, violating recent procedural amendments. Although the petitioner claimed the lower court miscalculated sentence increases, the law now mandates that all cassation appeals must be signed by qualified defense attorneys. The court rejected the petitioner's argument that a prior annotation indicated a lawyer's filing, noting the record showed only personal submission.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613 cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed by a qualified defense attorney and cannot be filed personally, rendering such filings inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: GIUSEPPE DE MARZO - Presidente - PAOLA MASI - Relatore - MARIA GRECA ZONCU ANNA MARIA GAVONI ALDO NATALINI Ord. n.sez. 838/2026 CC - 27/02/2026 R.G.N. 3919/2026 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPERATRICE LUIGI nato a Napoli il 03/05/1977 avverso l'ordinanza del 09/10/2025 del Tribunale di sorveglianza di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9203/2026 Roma, lì, 10/03/2026
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 09 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo proposto dal detenuto Luigi Imperatrice avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza di Bologna aveva respinto una sua richiesta di rimedi risarcitori per un periodo detentivo asseritamente svolto in condizioni di sovraffollamento e di mancanza dello spazio minimo vitale all'interno della cella.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Luigi Zanghì, per mezzo del difensore avv. Enzo Merlino, articolando un unico motivo, con il quale censura l'erronea dosimetria degli aumenti disposti per la continuazione con i vari reati satellite, prossimi alla loro pena edittale e perciò configuranti, di fatto. un mero cumulo materiale.
3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme “de plano”, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 – trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».
Nel caso di specie il ricorrente ha nominato un difensore di fiducia, nel proprio atto e con dichiarazione rilasciata all'ufficio matricola del carcere, ma il ricorso risulta redatto e sottoscritto personalmente dal detenuto, senza l'intervento di alcun difensore abilitato. Esso deve perciò essere dichiarato inammissibile. È appena il caso di evidenziare che l'annotazione apposta dalla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza in calce all'ordinanza impugnata, secondo cui l'ordinanza è stata «impugnata dal difensore con ricorso in cassazione depositato in data 04/12/2025» è manifestamente errata, essendo stato depositato, in quella data, solo il ricorso predisposto e sottoscritto personalmente dal ricorrente, e non risultando depositato, in quella o in altra data, alcun ricorso da parte di un difensore abilitato.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Paola Masi Giuseppe De Marzo