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Sentenza — n. 9116/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls order for suspended sentence revocation due to new crime of different nature.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9116/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order refusing to revoke a suspended sentence because a subsequent conviction for a different crime occurred. The defendant had been granted a suspended sentence for a minor contravention but later committed a serious felony of aggravated robbery. The court ruled that the statutory requirement for revocation based on a new crime applies only to contraventions, meaning any subsequent felony automatically triggers revocation regardless of its nature.

Regesto Legislator

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Art. 168, comma 1 n. 1 cod. pen.; The identity of the crime's nature for revocation purposes applies solely to contraventions, meaning any subsequent felony automatically causes revocation regardless of its nature.

Parole chiave

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suspended sentence revocation identity of crime nature contravention versus felony automatic revocation trigger statutory interpretation revoca della sospensione condizionale guida nonostante revoca della patente concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 168, comma 1 n. 1 cod. pen.
2.In tema di revoca di diritto della sospensione condizionale della pena in base al disposto dell’art. 168, comma 1 n. 1 cod. pen., questa Corte ha affermato che «Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 4585 del 30/06/1999
Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018
214020 – 01; Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, Rv.
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento a carico di: De Lucia Campana Gioacchino, nato a Acerra il 26/06/1974 avverso l'ordinanza del 19/09/2025 del GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Paolo A.M. Fiore, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 19 settembre 2025, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza formulata dal pubblico ministero avente ad oggetto la revoca, ai sensi dell’art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen., della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del medesimo Tribunale del 13.12.2013, confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 2.12.2014, irrevocabile il 23.11.2016, che aveva ritenuto De Lucia Campana colpevole del reato contravvenzionale di cui all’art. 186 lett.

c) d.lvo. n. 285 del 30 aprile 1992, infliggendogli la pena di mesi otto di arresto ed euro 2000,00 di ammenda. Il Giudice riteneva insussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda in quanto la successiva condanna (sentenza Tribunale Santa Maria C.V. del 15.2.2019, confermata da Corte di appello di Napoli il 21.11.2019, irrevocabile il 1.12.2020), in forza della quale si chiedeva la revoca, era relativa al delitto di cui all’art. 628, comma 3 n. 2 cod. pen., e quindi a fattispecie di reato di indole diversa da quella per il quale De Lucia Campana aveva beneficiato della sospensione della pena. 2.Il pubblico ministero propone ricorso per cassazione avverso la menzionata ordinanza articolando un motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett.

b) cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all’art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen. Osserva che, per giurisprudenza costante, la norma menzionata viene interpretata nel senso che il requisito della stessa indole del reato per il quale è sopravvenuta la nuova condanna è relativo alle sole fattispecie contravvenzionali e non anche a quelle delittuose. 3.Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Ha osservato che ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168 n. 1 cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato. 2.In tema di revoca di diritto della sospensione condizionale della pena in base al disposto dell’art. 168, comma 1 n. 1 cod. pen., questa Corte ha affermato che «Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168 n. 1 cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è causa automatica di revoca, indipendentemente dal fatto che sia, o non, della stessa indole rispetto al precedente» (Sez. 1, n. 4585 del 30/06/1999, Rv. 214020 – 01; Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, Rv. 273383 – 01). 3.Nel caso in esame, dal certificato penale allegato agli atti si evince che De Lucia Campana Gioacchino veniva condannato per la contravvenzione di cui all’art. 186, comma 2 lett.

c) d.lgs. n. 285 del 1992 con sentenza del 13.12.2013 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, confermata da Corte di appello di Napoli in data 2.12.2014, irrevocabile il 23.11.2016. Entro il biennio successivo al passaggio in giudicato della sentenza, ovvero il 13.6.2018, egli commetteva il delitto di rapina aggravata per il quale veniva condannato con sentenza del GIP del medesimo Tribunale del 15.2.2019, confermata da Corte di appello di Napoli il 21.11.2019, irrevocabile il 1.12.2020. In base al disposto dell’art. 168, comma 1 n. 1 cod. pen., come sopra interpretato, la sopravvenienza di una condanna per delitto nel termine di legge, ovvero, nel caso di specie, di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, comporta la revoca di diritto della sospensione e ciò indipendentemente dalla natura del reato.

Come correttamente rilevato dal pubblico ministero ricorrente, infatti, il requisito della medesimezza dell’indole è richiesto solo quando la condanna sopravvenuta è per contravvenzione. Nel richiedere che la condanna sopraggiunta fosse relativa a delitto della stessa indole, quindi, il giudice è incorso in violazione di legge.

4. La sentenza deve essere, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuovo giudizio. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari