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Sentenza — n. 8810/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's formal withdrawal of the request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8810/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because the appellant, Passariello Massimo, formally withdrew the request. Although the defense initially argued that the Court of Assizes improperly anticipated the merits judgment, the withdrawal rendered the legal challenge moot. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; The withdrawal of an appeal constitutes a cause of inadmissibility, resulting in the dismissal of the request and the imposition of costs on the withdrawing party.

Parole chiave

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criminal appeal withdrawal inadmissibility cause procedural costs Cassa delle ammende formal renunciation Court of Assizes procedural economy riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Passariello Massimo (rinunciante) nato a BENEVENTO il 27/11/1984 avverso l'ordinanza del 30/09/2025 della Corte d'appello di Napoli. Udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Gallo; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALFREDO POMPEO VIOLA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 30 settembre 2025 dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione, presentata nell'interesse di Passariello Massimo, nei confronti dei componenti della Corte di Assise di Avellino. La Corte di appello riteneva, in particolare, che la Corte di assise di Avellino, nel decidere in merito all'istanza della difesa di sostituzione della misura cautelare, non aveva espresso un giudizio anticipatorio del giudizio di merito, in quanto si era limitata a valutare la sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, con un giudizio del tutto diverso da quello che deve fondare "al di là di ogni ragionevole dubbio" una sentenza di condanna.

2. Proponeva ricorso la difesa di Passariello Massimo, lamentando che la Corte di assise aveva effettuato un indebito e non necessario raffronto tra il quadro indiziario e la "istruttoria dibattimentale espletata", in tal modo anticipando il giudizio di merito circa la colpevolezza dell'imputato.2.1 I difensori, muniti di procura speciale, e l'imputato hanno successivamente rinunciato al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La rinuncia integra una causa di inammissibilità del ricorso, ai sensi 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

2. Ne discende, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso alla quale consegue, tenuto conto della mancata rappresentazione di elementi in grado di escludere una sopravvenuta carenza di interesse in dipendenza del soddisfacimento delle ragioni della parte, la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e alla sanzione dovuta alla Cassa delle ammende che può contenersi equitativamente nella misura di euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 9/02/2026. Il Consiglier ore Presidente Giova Giu eppe De Marzo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,Purgie Depo:iitEi oggi Rorri.:3 : li