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Sentenza — n. 8803/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding continuity of crime between mafia association and aggravated murder due to lack of prior planning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8803/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a second-instance ruling that declared the murder of Zinco Rodolfo not continuous with the defendant's prior mafia association conviction. The appellate court denied generic mitigating circumstances because the defendant, a confessed accomplice, participated in a premeditated shooting with high subjective involvement. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the specific intent to kill arose in 2015 from internal clan disputes rather than being programmed at the time the defendant joined the organization in 2006.

Regesto Legislator

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Art. 416-bis c.p.; Art. 7 D.L. 152/1991: The principle of continuity between a conviction for mafia association and a subsequent aggravated murder is excluded when the criminal intent arose from contingent events unforeseeable at the time of joining the organization.

Parole chiave

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mafia association continuity aggravated murder planning contingent criminal events subjective criminal intent mitigating circumstances absorption mafia organization entry premeditated homicide assassinio qualificato

Disposizioni normative citate

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Art. 416-bis c.p.
Per quanto riguarda la richiesta del riconoscimento del vincolo della continuazione con altra sentenza che aveva condannato Carra in relazione all'art. 416-bis cod.
Art. 7 D.L. 152/1991
(Fattispecie in tema di rapporti tra associazione per delinquere di tipo mafioso e tentato omicidio aggravato ex art. 7 del D.L.
art. 416-bis cod. pen
Per quanto riguarda la richiesta del riconoscimento del vincolo della continuazione con altra sentenza che aveva condannato Carra in relazione all'art. 416-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Amato
(Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Amato, Rv.
Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018
259481-01; vedi anche Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Rv.
Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano
Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv.
Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano
Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, Giglia
Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, Giglia, Rv.
Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj
271984; Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Carra Gennaro (cui 0117ibn) nato a NAPOLI il 01/06/1982; avverso la sentenza del 26/05/2025 della Corte d'assise d'appello di Napoli. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Gallo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

La Corte di Assise di Appello di Napoli, con sentenza del 26 maggio 2025, in riforma della sentenza di primo grado emessa dal G.u.p. del Tribunale di Napoli in data 10 luglio 2024, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il delitto a lui contestato al capo 5 della rubrica per intervenuta prescrizione e confermava per il resto la sentenza impugnata, in relazione al capo 4 (omicidio volontario di Zinco Rodolfo, con le aggravanti della premeditazione e dell'art. 416 bis. 1 cod. pen.). In particolare, la sentenza di secondo grado confermava il rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore di Carra, sul presupposto che, allo stesso, era stata concessa l'attenuante di cui all'art. 416 bis.1, terzo comma, cod. pen., la quale aveva assorbito il profilo di meritevolezza dell'imputato per aver dato un significativo apporto dichiarativo alle indagini (essendo reo confesso); sebbene la circostanza della collaborazione può coesistere con le attenuanti generiche, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il collegio sottolineava l'elevato grado di partecipazione soggettiva del Carra al fatto, connotato da profili di particolare gravità, perché commesso con modalità eclatanti in pieno giorno, nei pressi di un pub e con esplosione di numerosi colpi di arma da fuoco, di cui almeno 8 attingevano la vittima; il Carra, inoltre, aveva partecipato alla fase deliberativa ed esecutiva dell'omicidio, circostanza sintomatica di una non comune pervicacia criminosa, contraria al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Per quanto riguarda la richiesta del riconoscimento del vincolo della continuazione con altra sentenza che aveva condannato Carra in relazione all'art. 416-bis cod. pen., la Corte di Assise di Appello, nel provvedimento impugnato, osservava che l'insegnamento dei giudici di legittimità è nel senso che non sussiste il vincolo della continuazione quando l'omicidio risulta essere il frutto di deliberazioni insorte in un determinato periodo della vita associativa, in conseguenza di elementi sopravvenuti estemporanei ed occasionali che non potevano essere oggetto di specifica e concreta previsione prima del loro verificarsi.

Nel caso di specie, affermava il collegio, la condanna irrevocabile per il reato associativo è relativa alla partecipazione del Carra al clan Cutolo, con ruolo di capo ed organizzatore unitamente a Cutolo Vincenzo e Pietrolungo Francesco, gruppo associativo che aveva quale scopo criminale quello di controllare il territorio del Rione Traiano. Il delitto per il quale si procede è stato commesso al fine di agevolare gli scopi del gruppo criminale del clan Giannelli, con lo scopo di eliminare Zinco in quanto gestore delle attività criminali sul territorio di Bagnoli.

Ebbene, la sentenza di primo grado ha affermato che la eliminazione di Zinco era stata decisa da Giannelli nell'estate del 2015, circostanza confermata dalle stesse dichiarazioni di Carra, secondo il quale Giannelli aveva deciso di effettuare l'omicidio nel 2015 per ottenere il controllo criminale del Rione Traiano, Bagnoli e Cavalleggeri d'Aosta, in quanto Zinco "non si stava comportando bene". Secondo la Corte, quindi, trattavasi di un omicidio deciso in un momento successivo all'inserimento del Carra nel gruppo associativo Cutolo, maturato in maniera estemporanea, nell'ambito delle attività criminali del clan Giannelli in relazione a circostanze contingenti e temporalmente prossime alla commissione dell'atto criminale; aggiungeva la Corte che il coinvolgimento del clan Cutolo, al quale appartenenza Carra, fu giustificato solo dalla esistenza di precedenti accordi criminali tra i due gruppi associativi.Avverso detto provvedimento propone ricorso l'imputato a mezzo del difensore di fiducia affidandosi a quattro motivi di ricorso. 1.1 Con il primo ed il secondo la difesa censura la sentenza laddove ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, considerato che uno dei motivi per i quali è possibile riconoscere tali circostanze è proprio la collaborazione con la giustizia, oltre alle condotte dimostrative di un comportamento processuale corretto.

Ebbene, secondo la difesa nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti appena riportati, avendo Carra confessato il reato, per il quale non era nemmeno indagato e avendo effettuato un percorso di sincero ravvedimento rispetto al fatto commesso. 1.2 Con il terzo e il quarto motivo la difesa censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra la sentenza in oggetto e quella passata in giudicato con la quale l'imputato veniva riconosciuto partecipe, con il ruolo di organizzatore, al gruppo associativo criminoso denominato clan Cutolo.

Il Carra, sottolinea la difesa, è entrato nel 2007 a far parte dell'associazione per esserne il capo e già all'epoca Zinco doveva essere eliminato, come lo stesso G.u.p. afferma nella sentenza di primo grado, laddove evidenzia che l'omicidio del rivale era uno degli obiettivi primari del clan. Tuttavia, all'epoca, Zinco non poteva essere ucciso perché detenuto e, quindi, i membri del clan hanno aspettato il momento opportuno per eliminarlo, appena lo stesso ha riavuto la libertà. Ne consegue che Giannelli, nel momento in cui chiede al Carra di commettere l'omicidio, non fa che rafforzare un proposito criminoso che già era stato deliberato dall'imputato e dal clan di appartenenza nel 2007.

Nel riportare ampiamente la giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di continuazione tra reato associativo e reati fine, la difesa sottolinea che l'eventuale lasso di tempo passato tra i reati non esclude la continuazione quando, come nel caso di specie, il reato sia commesso quale deliberazione iniziale di appartenenza al clan, sebbene realizzato dopo alcuni anni a causa di eventi interruttivi quali condanne e detenzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Per quanto riguarda i primi due motivi di ricorso va detto che la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato risulta sorreggere adeguatamente le ragioni per le quali si è ritenuto di rigettare la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore dell'imputato. A tal proposito, va detto che la Suprema Corte ha, anche di recente, affermato che "In tema di reati di criminalità organizzata, la condotta collaborativa svolta successivamente ai contributi offerti inizialmente agli investigatori, finanche nel corso del giudizio, può fondare la concessione dell'attenuante di cui all'art. 416- bis.1, comma terzo, cod. pen., ma non è, "ex se", sufficiente per l'applicazione anche delle circostanze attenuanti generiche". (Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, Rv. 286921 - 07).

Pertanto, se deve essere ribadita la piena compatibilità dell'attenuante della "collaborazione" prevista dall'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen. con la concessione delle attenuanti generiche, va anche sottolineato che si tratta di circostanze che si fondano su distinti e diversi presupposti. Ed in effetti, corretta risulta essere la valutazione compiuta dalla Corte territoriale nel provvedimento impugnato, che ha escluso il riconoscimento delle attenuanti di cui all'ad 62-bis cod. pen., valutando l'insussistenza di quei dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta post delictum, ecc.) che possono suggerire l'opportunità di attenuare la pena edittale; come sopra riportato, la Corte ha ritenuto che le concrete modalità del fatto, denotanti una non comune pervicacia criminosa (delitto premeditato commesso con modalità eclatanti in pieno giorno, nei pressi di un pub e con esplosione di numerosi colpi di arma da fuoco, di cui almeno 8 attingevano la vittima) fossero di ostacolo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e che, comunque, la valutazione positiva del concreto contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini era stata interamente assorbita dalla concessione dell'attenuante collaborativa.

2. Per quanto riguarda gli ultimi due motivi, si osserva che deve considerarsi ormai consolidato l'orientamento della Corte secondo il quale "Non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili "ab origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione. (Fattispecie in tema di rapporti tra associazione per delinquere di tipo mafioso e tentato omicidio aggravato ex art. 7 del D.L. n. 152 del 1991)". (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Amato, Rv. 259481-01; vedi anche Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Rv. 275334 02;

Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 - 01). Sul punto va precisato che la più recente giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che deve aversi riguardo non al momento della creazione dell'associazione, quanto a quello in cui il Q, partecipe si sia determinato a farvi ingresso, essendo detto vincolo ipotizzabile a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430;

Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, Giglia, Rv. 271984; Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 - 01). Alla luce di tale assunto, corretta e adeguata risulta la motivazione offerta dalla corte territoriale nel provvedimento impugnato. Carra ha affermato che nel 2006 il suocero Cutolo Salvatore e Rosario Esposito gli avevano riferito che Zinco aveva partecipato ad un omicidio che, secondo loro, un giorno doveva esser vendicato. Ebbene, se anche tale ricostruzione dovesse ritenersi veritiera, va detto che da tutti gli elementi istruttori acquisiti e dalle stesse parole dell'imputato, secondo il razionale apprezzamento del provvedimento impugnato, si evince che la deliberazione di uccidere Zinco veniva presa nel 2015 da Giannelli, in totale autonomia rispetto alla volontà del clan Cutolo;

Giannelli, secondo le parole dell'odierno imputato, si lamentava perché voleva avere il controllo totale delle attività illecite svolgentesi nelle zone di Cavalleggeri e Bagnoli e, per questo, doveva eliminare Zinco, con il quale divideva una parte dei proventi illeciti. Pertanto, se anche con l'esecuzione di tale omicidio Giannelli provvedeva ad eliminare una persona indesiderata anche al clan Cutolo ("allo stesso tempo ci stava facendo un enorme favore a noi"), appare evidente che trattasi di una esecuzione criminale la cui deliberazione è avvenuta solo nel 2015, sulla base di esigenze e rapporti di forza criminali esistenti in quel periodo, riguardanti un soggetto dirigente un clan diverso rispetto a quello di Carra.

Deve escludersi, quindi, che tale azione criminale fosse stata programmata sin dall'ingresso di Carra nel clan di riferimento, essendo stata il frutto di valutazioni operate da un reggente di un clan diverso in relazione a circostanze ed eventi del tutto contingenti ed occasionali.

3. Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

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