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Ordinanza — n. 8668/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility because the convicted person personally filed the petition instead of a lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8668/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the convicted person, Eliana Anna Ciullo, personally submitted the petition rather than through a registered defense attorney. The lower court converted the complaint into a cassation appeal, but the Supreme Court ruled that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, such documents must be signed by a qualified lawyer to avoid inadmissibility. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings must be filed by a registered defense attorney; personal submission by the convicted person renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal submission by convict mandatory lawyer signature Code of Criminal Procedure defense attorney requirement procedural costs award Cassation jurisdiction esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
224015 - 01); ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalla condannata; considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod.
Art. 591 c.p.p.
272010); considerato che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591, comma 1 lettera a) cod.
Art. 610 c.p.p.
si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice; ritenuto, infine, che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.
Art. 616 c.p.p.
610, comma 5 bis, dello stesso codice; ritenuto, infine, che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod.
Art. 111 Cost.
Art. 47 ter legge 26 luglio 1975 n. 354
art. 613 cod. proc. pen
224015 - 01); ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalla condannata; considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15683 del 13/12/2002
ordinamento penitenziario), provvede sulle modifiche, ove non occasionali e contingenti, relative alla detenzione domiciliare (Sez. 1, n. 15683 del 13/12/2002, dep.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da CIULLO Eliana Anna, nato a Gagliano del Capo (Le) il 30 aprile 1966 avverso l'ordinanza del 04/11/2025 del Magistrato di sorveglianza di Lecce; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimiliano Micali.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Premesso che Eliana Anna Ciullo ha personalmente proposto, in data 10 dicembre 2025, reclamo ex art. 30-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (d'ora innanzi, ord. pen.) avverso "il provvedimento del magistrato di sorveglianza di legge comunicato in data 24/11/2025 a mezzo pec; e del 31/10/2025", salvo poi concludere solo per l'annullamento di quest'ultimo rilevato che, in linea generale, si tratta di richiesta di autorizzazione all'allontanamento dall'abitazione da parte di persona ammessa alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1-bis, ord. pen.; rilevato che il Tribunale di sorveglianza di Lecce, ritenuta l'ordinanza impugnata come non reclamabile, ha convertito il gravame in ricorso per cassazione ed ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte; considerato che tale decisione è coerente con la giurisprudenza di questa Corte, in quanto, secondo una precisazione risalente, sempre confermata dalle decisioni successive, è ricorribile per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art.111 Cost., in quanto suscettibile di incidere sul contenuto effettivo della misura, il decreto con cui il magistrato di sorveglianza, nell'ambito delle competenze assegnategli dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), provvede sulle modifiche, ove non occasionali e contingenti, relative alla detenzione domiciliare (Sez. 1, n. 15683 del 13/12/2002, dep. 2003, Scarlata, Rv. 224015 - 01); ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalla condannata; considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/ 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); considerato che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591, comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice; ritenuto, infine, che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., nonché, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

-.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese ;processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend