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Sentenza — n. 8351/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for special home detention for a mother of a disabled child due to recidivism risk.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8351/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed the appeal against a lower court's refusal to grant special home detention to a convicted mother of a severely disabled child. The appellant argued that the child's need for parental care outweighed the risks, while the court emphasized the mother's history of theft and lack of personal evolution. The court ruled that the lower court correctly balanced social protection needs against the specific risks posed by the mother's criminal record and environment.

Regesto Legislator

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Art. 47 quinquies comma 7 c.p.; Art. 47 ter c.p.; The court must concretely verify social protection needs against recidivism risks, rejecting presumptive indices that exclude judicial discretion.

Parole chiave

Generato dall'IA
special home detention recidivism risk assessment disabled child custody proportionality principle penal supervision

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47 ter law 354/1975
Con l ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiaratoinammissibile l istanza ai sensi dell art. 47 ter legge 26 luglio 1975 n.
Art. 47 quinquies comma 7 law 354/1975
Con l ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiaratoinammissibile l istanza ai sensi dell art. 47 ter legge 26 luglio 1975 n.
artt. 624 bis cod. pen
presentate nell interesse di * * detenuta con fine pena fissato al 02/8/2030condannata con più sentenze per i reati di cui agli artt. 624 bis cod. pen.
art. 173 disp. att. cod.proc. pen
Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione * * a mezzo di ritualeministero difensivo deducendo un unico coacervato motivo che viene di seguito enunciatoentro i limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1.
art. 52 d.lgs. 196/03
!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
n. 2358/2023
n. 26681/2019
n. 53426/2017

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Testo completo

!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8351/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEComposta da* * CC 21/11/2025* * * 24215/2025* *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * c.u.i. * nato a CROAZIA il 18/04/1979avverso l ordinanza del 30/06/2025 del * * di Romaudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale * * * che hachiesto una dichiarazione d inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiaratoinammissibile l istanza ai sensi dell art. 47 ter legge 26 luglio 1975 n. 354 * pen. ed hacontestualmente rigettato la contestuale istanza di cui all art. 47 quinquies comma 7 *pen. presentate nell interesse di * * detenuta con fine pena fissato al 02/8/2030condannata con più sentenze per i reati di cui agli artt. 624 bis cod. pen. la quale è madre diun minore affetto da una gravissima patologia per esiti di paralisi cerebrale infantile contetraplegia in sofferenza ipossico ischemica perinatale riconosciuto invalido dallaCommissione medico legale dell INPS la quale ha attestato la sua necessità di assistenzacontinua a causa della sua incapacità a provvedere in autonomia agli atti quotidiani dellavita.

Il Tribunale dato atto che entrambi i genitori sono detenuti e che il minore è affidato allasorella maggiore ha rigettato la detenzione domiciliare speciale richiesta sulla base delrilevato pericolo di recidiva desunto dai numerosi precedenti penali per furti consumati etentati dal settembre 1999 al 2019 nonché per i risultati dell osservazione in carcere ritenutipoco rassicuranti a causa della rilevata “insufficiente evoluzione personologica” limitatadisponibilità al confronto e alla narrazione dell esperienza di vita pregressa improntata adiffidenza e superficialità asseritamente dovuta alle sue condizioni economiche e infineper la circostanza che il domicilio indicato ove le due sorelle dovrebbero convivere con ilminore da assistere senza percepire alcun reddito lecito esclusa l indennitàd accompagnamento riconosciuta al minore invalido insiste in una zona loc. * *di * frequentata da moltissimi pregiudicati con i quali secondo le informazioni fornitedai * si accompagnano i familiari della ricorrente.2.

Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione * * a mezzo di ritualeministero difensivo deducendo un unico coacervato motivo che viene di seguito enunciatoentro i limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1. Con tale motivo ha denunciato la violazione di legge in relazione all art. 47 quinquies* pen. nonché più vizi della motivazione in relazione all art. 47 quinquies comma 1 *pen. per aver il Tribunale di sorveglianza ritenuto la sussistenza di un pericolo di recidiva inrealtà solamente ipotetico stante l ultima condanna della ricorrente risalente al 2019 nonchénon è stato considerato che l affidataria non ha la responsabilità genitoriale del minore conconseguente necessità da parte dei medici di dover acquisire con urgenza dalla madreristretta ogni volta che si prospetti come necessario il consenso per i trattamenti sanitari3.

Il Procuratore generale ha chiesto una dichiarazione d inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato quindi da rigettare.2. L istituto regolato dall art. 47 quinquies * pen. è diretto a tutelare l interesse di unsoggetto debole diverso dal condannato e particolarmente meritevole di protezione qual è ilminore in tenera età che dovrebbe instaurare in una fase fondamentale per il suo correttosviluppo un rapporto quanto più possibile normale con il genitore e in particolare con lamadre anche se destinatario di una pena detentiva tale interesse esteso alla prole affettada grave disabilità ancorché non infradecenne ha indotto la Corte costituzionale47 quinquies commi 1 e 1 bis * pen. v.

Corte * n. 239 del 2014 n. 76 del 2017 e n.18 del 2020 ad affermare la concedibilità della detenzione domiciliare speciale anche incaso di condanna per uno dei delitti indicati dal predetto art. 4 bis e senza necessità diprevia collaborazione con la giustizia alla madre o eventualmente al padre ai sensi delcomma 7 del medesimo art. 47 quinquies di prole infradecenne o affetta da grave disabilitàa prescindere dall età anagrafica che abbia riportato condanna per uno di tali delitti senzanecessità di previa sottoposizione all esecuzione della pena detentiva per un periodo pari adalmeno un terzo della pena inflitta o nell ipotesi di condanna all ergastolo ad almenoquindici anni di reclusione se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulterioridelitti o di fuga * 1 n. 7451 del 9/12/2020 dep. 2021 * 280557 .

L interesse delminore quindi a poter fruire in modo continuativo dell affetto e delle cure genitoriali non èoggetto di protezione assoluta tale da sottrarlo ad ogni possibile bilanciamento conesigenze contrapposte pure di rilievo costituzionale quali quelle di difesa sociale sottesealla necessaria esecuzione della pena inflitta al genitore in seguito alla commissione di unreato e alle condizioni che la regolano.* Corte infatti ha già affermato che ai fini dell applicazione della detenzionedomiciliare speciale di cui all art. 47 quinquies legge 26 luglio 1975 n. 354 * pen. ilgiudice dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti formali ed escluso il concretopericolo di commissione di ulteriori reati deve verificare la possibilità per il condannato sia direinserimento sociale sia di effettivo esercizio delle cure parentali nei confronti di prole di etànon superiore ai dieci anni costituendo il primo un requisito necessario per l ammissione alregime alternativo e la seconda la circostanza che giustifica il maggior ambito applicativodella misura alternativa * 1 n. 47092 del 19/7/2018 * 274481 * 1 n. 38731 del7/3/2013 * 257111 .* a tale logica di bilanciamento risponde v. anche Corte cost. n. 76 del 2017 e 177del 2009 la disciplina delle condizioni di accesso alla detenzione domiciliare “speciale”stabilita qualora non ricorrano i presupposti di cui all art. 47 ter * pen. dall art. 47quinquies comma 1 * pen. tra le quali figura anche quella dell insussistenza di un realeed effettivo pericolo di commissione di ulteriori delitti da parte del condannato. *l interesse del minore possa restare recessivo di fronte alle esigenze di protezione dellasocietà dal crimine è tuttavia necessario come ammonisce la stessa giurisprudenzacostituzionale cui si è fatto riferimento che la sussistenza e la consistenza di queste ultimeesigenze venga verificata in concreto secondo quanto richiesto dalla disposizione in esamein termini positivi anziché essere collegata ad indici presuntivi che precludano al giudice ogniautonomo margine di apprezzamento e intervento * 1 n. 2358 del 12/10/2023 dep.2024 * 285616 .

In sede di valutazione in concreto dei presupposti di concessione delladetenzione domiciliare e di determinazione delle concrete modalità del suo svolgimento ilTribunale di sorveglianza è quindi chiamato a contemperare ragionevolmente tutti gliinteressi in esame ovvero le esigenze del minore di poter fruire delle cure genitoriali cosìcome quelle di difesa sociale e di contrasto alla criminalità * 1 n. 26681 del 27/3/2019n.m. * 1 n. 53426 del 10/2/2017 n.m. .3. La decisione del Tribunale di sorveglianza appare adeguata alla cornice normativa egiurisprudenziale sopra delineata come da precedenti esattamente richiamati.Il Tribunale infatti ha riportato che la ricorrente con più alias è già stata condannata piùvolte per furti tentati e consumati prevalentemente in abitazioni in un ventennio 19992019 e le informazioni attuali sull ambiente familiare e ambientale in riferimentoall abitazione ove tale misura alternativa sarebbe dovuta essere svolta non sonorassicuranti per l assenza di opportunità lavorative e per la presenza di più pregiudicati chesolitamente frequentano i familiari della ricorrente la quale peraltro nel periodo didetenzione pur partecipando alle attività previste non ha dato prova di rielaborazionecritica del passato deviante e di convincente responsabilizzazione ed effettiva volontà didistaccarsi dalle pregresse scelte devianti che invece sono percepite come necessitate einevitabili a causa della sua condizione economica.

Dal che il pericolo di recidiva è statocorrettamente ritenuto con motivazione congrua logica ed immune dai vizi denunciatiprevalente rispetto all interesse del minore.4. * considerazioni precedenti deriva il rigetto del ricorso e la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8351/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEComposta da* * CC 21/11/2025* * * 24215/2025* *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * c.u.i. * nato a CROAZIA il 18/04/1979avverso l ordinanza del 30/06/2025 del * * di Romaudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale * * * che hachiesto una dichiarazione d inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiaratoinammissibile l istanza ai sensi dell art. 47 ter legge 26 luglio 1975 n. 354 * pen. ed hacontestualmente rigettato la contestuale istanza di cui all art. 47 quinquies comma 7 *pen. presentate nell interesse di * * detenuta con fine pena fissato al 02/8/2030condannata con più sentenze per i reati di cui agli artt. 624 bis cod. pen. la quale è madre diun minore affetto da una gravissima patologia per esiti di paralisi cerebrale infantile contetraplegia in sofferenza ipossico ischemica perinatale riconosciuto invalido dallaCommissione medico legale dell INPS la quale ha attestato la sua necessità di assistenzacontinua a causa della sua incapacità a provvedere in autonomia agli atti quotidiani dellavita.

Il Tribunale dato atto che entrambi i genitori sono detenuti e che il minore è affidato allasorella maggiore ha rigettato la detenzione domiciliare speciale richiesta sulla base delrilevato pericolo di recidiva desunto dai numerosi precedenti penali per furti consumati etentati dal settembre 1999 al 2019 nonché per i risultati dell osservazione in carcere ritenutipoco rassicuranti a causa della rilevata “insufficiente evoluzione personologica” limitatadisponibilità al confronto e alla narrazione dell esperienza di vita pregressa improntata adiffidenza e superficialità asseritamente dovuta alle sue condizioni economiche e infineper la circostanza che il domicilio indicato ove le due sorelle dovrebbero convivere con ilminore da assistere senza percepire alcun reddito lecito esclusa l indennitàd accompagnamento riconosciuta al minore invalido insiste in una zona loc. * *di * frequentata da moltissimi pregiudicati con i quali secondo le informazioni fornitedai * si accompagnano i familiari della ricorrente.2.

Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione * * a mezzo di ritualeministero difensivo deducendo un unico coacervato motivo che viene di seguito enunciatoentro i limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1. Con tale motivo ha denunciato la violazione di legge in relazione all art. 47 quinquies* pen. nonché più vizi della motivazione in relazione all art. 47 quinquies comma 1 *pen. per aver il Tribunale di sorveglianza ritenuto la sussistenza di un pericolo di recidiva inrealtà solamente ipotetico stante l ultima condanna della ricorrente risalente al 2019 nonchénon è stato considerato che l affidataria non ha la responsabilità genitoriale del minore conconseguente necessità da parte dei medici di dover acquisire con urgenza dalla madreristretta ogni volta che si prospetti come necessario il consenso per i trattamenti sanitari3.

Il Procuratore generale ha chiesto una dichiarazione d inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato quindi da rigettare.2. L istituto regolato dall art. 47 quinquies * pen. è diretto a tutelare l interesse di unsoggetto debole diverso dal condannato e particolarmente meritevole di protezione qual è ilminore in tenera età che dovrebbe instaurare in una fase fondamentale per il suo correttosviluppo un rapporto quanto più possibile normale con il genitore e in particolare con lamadre anche se destinatario di una pena detentiva tale interesse esteso alla prole affettada grave disabilità ancorché non infradecenne ha indotto la Corte costituzionale47 quinquies commi 1 e 1 bis * pen. v.

Corte * n. 239 del 2014 n. 76 del 2017 e n.18 del 2020 ad affermare la concedibilità della detenzione domiciliare speciale anche incaso di condanna per uno dei delitti indicati dal predetto art. 4 bis e senza necessità diprevia collaborazione con la giustizia alla madre o eventualmente al padre ai sensi delcomma 7 del medesimo art. 47 quinquies di prole infradecenne o affetta da grave disabilitàa prescindere dall età anagrafica che abbia riportato condanna per uno di tali delitti senzanecessità di previa sottoposizione all esecuzione della pena detentiva per un periodo pari adalmeno un terzo della pena inflitta o nell ipotesi di condanna all ergastolo ad almenoquindici anni di reclusione se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulterioridelitti o di fuga * 1 n. 7451 del 9/12/2020 dep. 2021 * 280557 .

L interesse delminore quindi a poter fruire in modo continuativo dell affetto e delle cure genitoriali non èoggetto di protezione assoluta tale da sottrarlo ad ogni possibile bilanciamento conesigenze contrapposte pure di rilievo costituzionale quali quelle di difesa sociale sottesealla necessaria esecuzione della pena inflitta al genitore in seguito alla commissione di unreato e alle condizioni che la regolano.* Corte infatti ha già affermato che ai fini dell applicazione della detenzionedomiciliare speciale di cui all art. 47 quinquies legge 26 luglio 1975 n. 354 * pen. ilgiudice dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti formali ed escluso il concretopericolo di commissione di ulteriori reati deve verificare la possibilità per il condannato sia direinserimento sociale sia di effettivo esercizio delle cure parentali nei confronti di prole di etànon superiore ai dieci anni costituendo il primo un requisito necessario per l ammissione alregime alternativo e la seconda la circostanza che giustifica il maggior ambito applicativodella misura alternativa * 1 n. 47092 del 19/7/2018 * 274481 * 1 n. 38731 del7/3/2013 * 257111 .* a tale logica di bilanciamento risponde v. anche Corte cost. n. 76 del 2017 e 177del 2009 la disciplina delle condizioni di accesso alla detenzione domiciliare “speciale”stabilita qualora non ricorrano i presupposti di cui all art. 47 ter * pen. dall art. 47quinquies comma 1 * pen. tra le quali figura anche quella dell insussistenza di un realeed effettivo pericolo di commissione di ulteriori delitti da parte del condannato. *l interesse del minore possa restare recessivo di fronte alle esigenze di protezione dellasocietà dal crimine è tuttavia necessario come ammonisce la stessa giurisprudenzacostituzionale cui si è fatto riferimento che la sussistenza e la consistenza di queste ultimeesigenze venga verificata in concreto secondo quanto richiesto dalla disposizione in esamein termini positivi anziché essere collegata ad indici presuntivi che precludano al giudice ogniautonomo margine di apprezzamento e intervento * 1 n. 2358 del 12/10/2023 dep.2024 * 285616 .

In sede di valutazione in concreto dei presupposti di concessione delladetenzione domiciliare e di determinazione delle concrete modalità del suo svolgimento ilTribunale di sorveglianza è quindi chiamato a contemperare ragionevolmente tutti gliinteressi in esame ovvero le esigenze del minore di poter fruire delle cure genitoriali cosìcome quelle di difesa sociale e di contrasto alla criminalità * 1 n. 26681 del 27/3/2019n.m. * 1 n. 53426 del 10/2/2017 n.m. .3. La decisione del Tribunale di sorveglianza appare adeguata alla cornice normativa egiurisprudenziale sopra delineata come da precedenti esattamente richiamati.Il Tribunale infatti ha riportato che la ricorrente con più alias è già stata condannata piùvolte per furti tentati e consumati prevalentemente in abitazioni in un ventennio 19992019 e le informazioni attuali sull ambiente familiare e ambientale in riferimentoall abitazione ove tale misura alternativa sarebbe dovuta essere svolta non sonorassicuranti per l assenza di opportunità lavorative e per la presenza di più pregiudicati chesolitamente frequentano i familiari della ricorrente la quale peraltro nel periodo didetenzione pur partecipando alle attività previste non ha dato prova di rielaborazionecritica del passato deviante e di convincente responsabilizzazione ed effettiva volontà didistaccarsi dalle pregresse scelte devianti che invece sono percepite come necessitate einevitabili a causa della sua condizione economica.

Dal che il pericolo di recidiva è statocorrettamente ritenuto con motivazione congrua logica ed immune dai vizi denunciatiprevalente rispetto all interesse del minore.4. * considerazioni precedenti deriva il rigetto del ricorso e la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali. *Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri datiidentificativi a norma dell art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d ufficio e/o imposto dallalegge.Così è deciso 21/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteIN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri datiidentificativi a norma dell art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d ufficio e/o imposto dallalegge.Così è deciso 21/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteIN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E *