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Sentenza — n. 8349/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls appeal judgment for violating procedural safeguards against pre-trial acquittal appeals.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8349/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the Court of Appeal's judgment without remittal due to a procedural violation regarding pre-trial acquittals. The defendant argued the lower court improperly convicted him after initially dismissing charges for minor offense, citing lack of economic hardship evidence. The Court ruled that the appellate court violated statutory safeguards by imposing a penalty without a subsequent trial, thereby depriving the defendant of the right to a full hearing.

Regesto Legislator

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Art. 554-quater, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.: An appeal against a pre-trial acquittal must result in a new trial or a more favorable non-prosecution order; an appellate court cannot impose a penalty without restoring the full trial phase.

Parole chiave

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pre-trial acquittal appellate procedure procedural safeguards right to trial nullity of judgment minor offense exclusion Italian criminal law spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 554-quater, comma 3, cod. proc. pen.
pen., ha prosciolto l’imputato in sede predibattimentale ai sensi dell’art. 554-ter cod.
Art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La rilevazione di tale vizio procedurale, rientrante tra le nullità di ordine generale di cui all’art. 178, comma 1, lett.
Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
La Corte d’appello ha così accolto il ricorso presentato dal Pubblico ministero avverso la sentenza di primo grado, la quale aveva dichiarato il non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., per la ritenuta assenza dei necessari presupposti.
Art. 554-ter cod. proc. pen.
pen., ha prosciolto l’imputato in sede predibattimentale ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen. La Corte di appello ha ritenuto fondato l’appello del Pubblico ministero, ma è entrata nel merito, laddove, invece, il comma 3 dell’art.
art. 131-bis cod. pen
La Corte d’appello ha così accolto il ricorso presentato dal Pubblico ministero avverso la sentenza di primo grado, la quale aveva dichiarato il non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., per la ritenuta assenza dei necessari presupposti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione Francesco Alosi, a mezzo di rituale ministero difensivo, deducendo un unico coacervato motivo, che viene di seguito enunciato entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 677 cod. pen
pen., la mancata considerazione di una prova decisiva (nella specie, il versamento di una somma a ristoro delle spese sostenute dal Comune per i lavori effettuati all’immobile, oggetto del reato di cui all’art. 677 cod.
art. 554-ter cod. proc. pen
pen., ha prosciolto l’imputato in sede predibattimentale ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen.
art. 554-quater cod. proc. pen
La Corte di appello ha ritenuto fondato l’appello del Pubblico ministero, ma è entrata nel merito, laddove, invece, il comma 3 dell’art. 554-quater cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da: Alosi Francesco nato a MAZZARRA' SANT'ANDREA il 27/03/1951 avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte d'appello di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere Fulvio Filocamo; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARIA FRANCESCA LOY che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Messina, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 2/5/2024, ha condannato Francesco Alosi alla pena di 30 giorni di arresto convertiti in 1.500 euro di pena pecuniaria sostitutiva, per le contravvenzioni di cui agli artt. 650 e 677, comma terzo, cod. pen. La Corte d’appello ha così accolto il ricorso presentato dal Pubblico ministero avverso la sentenza di primo grado, la quale aveva dichiarato il non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., per la ritenuta assenza dei necessari presupposti.

2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione Francesco Alosi, a mezzo di rituale ministero difensivo, deducendo un unico coacervato motivo, che viene di seguito enunciato entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo ha denunciato la violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod. pen., la mancata considerazione di una prova decisiva (nella specie, il versamento di una somma a ristoro delle spese sostenute dal Comune per i lavori effettuati all’immobile, oggetto del reato di cui all’art. 677 cod. pen., che minacciava rovina) nonché più vizi della motivazione in relazione per la sussistenza dei reati ovvero ai fini del trattamento sanzionatorio e del riconoscimento della sussistenza degli elementi per concedere la pronuncia di cui all’art. 131-bis cod. pen. ovvero, ancora, per la sospensione condizionale della pena, senza peraltro aver considerato le effettive condizioni economiche del condannato.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il provvedimento impugnato deve essere annullato per le ragioni che seguono, da ritenersi assorbenti rispetto alle prospettazioni contenute nel ricorso.

2. Il Tribunale di Barcellona P.G., ritenuta l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., ha prosciolto l’imputato in sede predibattimentale ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen. La Corte di appello ha ritenuto fondato l’appello del Pubblico ministero, ma è entrata nel merito, laddove, invece, il comma 3 dell’art. 554-quater cod. proc. pen. stabilisce che in caso di appello delle pronunce predibattimentali di proscioglimento, la Corte d’appello, se non conferma la sentenza, fissa la data per l’udienza dibattimentale davanti a un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato, mentre, in caso di appello dell’imputato, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all’imputato.

3. La rilevazione di tale vizio procedurale, rientrante tra le nullità di ordine generale di cui all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., può essere compiuta in sede di legittimità pur senza devoluzione con i motivi di ricorso, perché il regime del vizio è tale da consentire una pronuncia d'ufficio al di fuori dei motivi di ricorso, secondo quanto disposto dall'articolo 609, comma 2, cod. proc. pen. La Corte di appello, nell’esprimere un giudizio di condanna, si è indebitamente sovrapposta al Giudice di primo grado che non aveva compiuto alcun accertamento di merito, avendo definito il giudizio in fase predibattimentale.

Il meccanismo deflattivo previsto dagli artt. 554-bis e seguenti cod. proc. pen. non può operare a detrimento delle garanzie dell’imputato che, in caso di accoglimento dell’appello avverso il proscioglimento predibattimentale, ha diritto a contraddire nel successivo necessario dibattimento. L’art. 554- quater, comma 3, cod. proc. pen. è diretto, infatti, a garantire che l’imputato non possa essere privato di un grado di giudizio, qualora sia ritenuto fondato l’appello del pubblico ministero contro il proscioglimento intervenuto in sede di udienza predibattimentale, così recuperando l’istruzione dibattimentale del processo già non svoltasi.

4. Da ciò s’impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Barcellona P.G. per l’ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per la celebrazi