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Sentenza — n. 8315/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal rejecting criminal continuity due to lack of unified criminal plan indicators.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8315/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected the appellant's cassation appeal against a lower court's refusal to apply the crime of continued offense during the execution phase. The appellant argued that drug addiction and the temporal proximity of theft and drug possession offenses proved a single criminal design, but the court found the offenses too distinct in nature and timing. The decision held that without concrete evidence of premeditation or a unified project, the mere existence of addiction or time gaps does not justify merging separate crimes.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 81 comma 2 cod. pen.; The court recognizes continued offense in execution only if concrete indicators prove a unified criminal design, excluding mere addiction or temporal proximity without evidence of premeditation.

Parole chiave

Generato dall'IA
crime of continued offense execution phase drug addiction unified criminal design premeditation evidence cassation appeal Italian criminal law

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81 comma 2 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto dell impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen.* il provvedimento oggetto di esame sulla tossicodipendenza del condannatova disposto l oscuramento come da dispositivo.
Art. 186 disp. att. cod. proc. pen.
art. 186 disp. att. cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto dell impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen.* il provvedimento oggetto di esame sulla tossicodipendenza del condannatova disposto l oscuramento come da dispositivo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
n. 28659 del 18/05/2017
n. 21326 del 06/05/2010
n. 247356
n. 35806 del 20/04/2016
n. 267580
n. 17738 del 14/12/2018
n. 275451
n. 50716 del 07/10/2014
n. 261490
n. 881 del 29/09/2015 dep. 2016
n. 265716

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Testo completo

!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8315/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3705/2025* * CC 16/12/2025* DI * Relatore * 34621/2025* * *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * * nato in * il 17/08/1989avverso l ordinanza del 26/09/2025 del TRIBUNALE di FermoUdita la relazione svolta dal Consigliere * Di *lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale * * che chiedel annullamento con rinvio dell ordinanza impugnata.RITENUTO IN FATTO1.

Con l ordinanza in epigrafe il Tribunale di Fermo in funzione di giudicedell esecuzione ha rigettato l istanza presentata nell interesse di * * * direttaad ottenere l applicazione della disciplina del reato continuato in executivis in relazione allefattispecie di cui a due sentenze di condanna esecutive rispettivamente per furto aggravatocommesso l 8.4.2018 e detenzione illecita di stupefacenti del 30 giugno 2017.2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore* * * deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento aldiniego della continuazione per non avere il Giudice dell esecuzione considerato gli indicirivelatori dell unicità del disegno criminoso evincibili dalle sentenze oggetto di disamina eneppure lo stato di tossicodipendenza del condannato e avere apoditticamente valorizzatol arco temporale non breve tra i fatti e la circostanza che si trattasse di reati di diversanatura.

Si duole che detto Giudice non abbia piuttosto valutato che il condannatocommetteva reati per procurarsi denaro e soddisfare le proprie esigenze tossicomaniche.* pertanto per l annullamento con rinvio dell ordinanza impugnata.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.1.1. Va invero premesso che il riconoscimento della continuazione necessita anche in sede di esecuzione nondiversamente che nel processo di cognizione di una approfondita verifica della sussistenzadi concreti indicatori quali l omogeneità delle violazioni e del bene protetto la contiguitàspazio temporale le singole causali le modalità della condotta la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita e del fatto che al momento della commissione del primo reato isuccessivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali non essendosufficiente a tal fine valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea * U n. 28659 del18/05/2017 * * 270074 in tema di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato è onere delcondannato indicare i reati di cui richiede l unificazione e quanto meno gli elementi specificisintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reatisuccessivi spettando al giudice dell esecuzione l individuazione degli elementi sostanzialidai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso * 1 n. 28762 del 28/04/2023 El* 284970 per tale onere di allegazione non è sufficiente il mero riferimento alla contiguitàcronologica degli addebiti ovvero all identità o analogia dei titoli di reato in quanto indicisintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualitàcriminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti * 5 n. 21326 del 06/05/2010 * * 247356 in senso conforme * 1 n. 35806del 20/04/2016 * 267580 e * 3 n. 17738 del 14/12/2018 * * 275451 quanto all incidenza dello stato di tossicodipendenza sulla continuazione detto statodeve essere valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità del disegno criminosocon riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti sempre che sussistano le altrecondizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell istituto previsto dall art.81 comma secondo cod. pen. * 1 n. 50716 del 07/10/2014 * * 261490 non viola però l obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisioneil giudice che non prenda in considerazione lo stato di tossicodipendenza del condannatoche risulti solo genericamente dedotto e non sia accompagnato da alcun elemento che lorenda plausibile e suscettibile di essere considerato né emerga altrimenti dalle sentenzeacquisite anche d ufficio ex art. 186 disp. att. cod. proc. pen. * 1 n. 881 del 29/09/2015dep. 2016 * * 265716 fattispecie nella quale la pretesa tossicodipendenzadell interessato risultava non certificata e non coeva ai fatti giudicati .1.2.

L ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e ne dà conto conargomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie.Invero nell escludere l unicità del disegno criminoso evidenzia che nella richiesta inesame si afferma apoditticamente l esistenza del disegno criminoso sulla base di unapresunta programmazione e deliberazione di reati in materia di stupefacenti per contro varilevato che si tratta di fattispecie criminose relative a titoli di reato diversi uno solo dei qualiin materia di stupefacenti e che i delitti sono stati commessi con modalità differenti a quasiun anno di distanza l uno dall altro.A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi allaconsolidata giurisprudenza di questa Corte che evidenziano i dati dissonanti rispetto allaprospettata unitarietà progettuale criminosa tra cui il dato temporale già dirimente il ricorsoche si limita a contestare detti dati e a lamentare la mancata considerazione di uno stato ditossicodipendenza neppure dedotto nella richiesta di unificazione si rivela infondato.2.

Al rigetto dell impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen.* il provvedimento oggetto di esame sulla tossicodipendenza del condannatova disposto l oscuramento come da dispositivo.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8315/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3705/2025* * CC 16/12/2025* DI * Relatore * 34621/2025* * *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * * nato in * il 17/08/1989avverso l ordinanza del 26/09/2025 del TRIBUNALE di FermoUdita la relazione svolta dal Consigliere * Di *lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale * * che chiedel annullamento con rinvio dell ordinanza impugnata.RITENUTO IN FATTO1. Con l ordinanza in epigrafe il Tribunale di Fermo in funzione di giudicedell esecuzione ha rigettato l istanza presentata nell interesse di * * * direttaad ottenere l applicazione della disciplina del reato continuato in executivis in relazione allefattispecie di cui a due sentenze di condanna esecutive rispettivamente per furto aggravatocommesso l 8.4.2018 e detenzione illecita di stupefacenti del 30 giugno 2017.2.

Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore* * * deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento aldiniego della continuazione per non avere il Giudice dell esecuzione considerato gli indicirivelatori dell unicità del disegno criminoso evincibili dalle sentenze oggetto di disamina eneppure lo stato di tossicodipendenza del condannato e avere apoditticamente valorizzatol arco temporale non breve tra i fatti e la circostanza che si trattasse di reati di diversanatura. Si duole che detto Giudice non abbia piuttosto valutato che il condannatocommetteva reati per procurarsi denaro e soddisfare le proprie esigenze tossicomaniche.* pertanto per l annullamento con rinvio dell ordinanza impugnata.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.1.1. Va invero premesso che il riconoscimento della continuazione necessita anche in sede di esecuzione nondiversamente che nel processo di cognizione di una approfondita verifica della sussistenzadi concreti indicatori quali l omogeneità delle violazioni e del bene protetto la contiguitàspazio temporale le singole causali le modalità della condotta la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita e del fatto che al momento della commissione del primo reato isuccessivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali non essendosufficiente a tal fine valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea * U n. 28659 del18/05/2017 * * 270074 in tema di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato è onere delcondannato indicare i reati di cui richiede l unificazione e quanto meno gli elementi specificisintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reatisuccessivi spettando al giudice dell esecuzione l individuazione degli elementi sostanzialidai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso * 1 n. 28762 del 28/04/2023 El* 284970 per tale onere di allegazione non è sufficiente il mero riferimento alla contiguitàcronologica degli addebiti ovvero all identità o analogia dei titoli di reato in quanto indicisintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualitàcriminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti * 5 n. 21326 del 06/05/2010 * * 247356 in senso conforme * 1 n. 35806del 20/04/2016 * 267580 e * 3 n. 17738 del 14/12/2018 * * 275451 quanto all incidenza dello stato di tossicodipendenza sulla continuazione detto statodeve essere valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità del disegno criminosocon riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti sempre che sussistano le altrecondizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell istituto previsto dall art.81 comma secondo cod. pen. * 1 n. 50716 del 07/10/2014 * * 261490 non viola però l obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisioneil giudice che non prenda in considerazione lo stato di tossicodipendenza del condannatoche risulti solo genericamente dedotto e non sia accompagnato da alcun elemento che lorenda plausibile e suscettibile di essere considerato né emerga altrimenti dalle sentenzeacquisite anche d ufficio ex art. 186 disp. att. cod. proc. pen. * 1 n. 881 del 29/09/2015dep. 2016 * * 265716 fattispecie nella quale la pretesa tossicodipendenzadell interessato risultava non certificata e non coeva ai fatti giudicati .1.2.

L ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e ne dà conto conargomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie.Invero nell escludere l unicità del disegno criminoso evidenzia che nella richiesta inesame si afferma apoditticamente l esistenza del disegno criminoso sulla base di unapresunta programmazione e deliberazione di reati in materia di stupefacenti per contro varilevato che si tratta di fattispecie criminose relative a titoli di reato diversi uno solo dei qualiin materia di stupefacenti e che i delitti sono stati commessi con modalità differenti a quasiun anno di distanza l uno dall altro.A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi allaconsolidata giurisprudenza di questa Corte che evidenziano i dati dissonanti rispetto allaprospettata unitarietà progettuale criminosa tra cui il dato temporale già dirimente il ricorsoche si limita a contestare detti dati e a lamentare la mancata considerazione di uno stato ditossicodipendenza neppure dedotto nella richiesta di unificazione si rivela infondato.2.

Al rigetto dell impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen.* il provvedimento oggetto di esame sulla tossicodipendenza del condannatova disposto l oscuramento come da dispositivo. *Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 16/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* DI * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 16/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* DI * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E *