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Sentenza — n. 8298/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for raising new factual qualifications not raised in retrial request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8298/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant raised a new legal qualification of the crime for the first time in this proceeding. The defense argued the act should be classified as attempted murder rather than intentional homicide, but the court noted this issue was never contested during the retrial phase. Consequently, the court ruled that such a factual re-evaluation exceeds the scope of the retrial and requires a merits judgment which is precluded at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it introduces a new question regarding the qualification of the facts or the subjective element of the crime that was not raised in the retrial request, as this requires a factual assessment precluded in this jurisdiction.

Parole chiave

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inadmissible appeal retrial request scope qualification of facts subjective element preclusion of merits omicidio intenzionale indagine per omicidio istigazione e aiuto al suicidio

Disposizioni normative citate

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Art. 43 c.p.
Art. 584 c.p.
Art. 273 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
Art. 94 c.p.p.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

o la seguente sul ricorso proposto da: SINGH Inderjit (CUI: 0103ERZ) nato in INDIA il 25/05/1979 avverso l'ordinanza del 02/10/2025 del TRIBUNALE DEL RIESAME di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile; Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Gabriele MAZZOTTA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di Inderjit SINGH avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri del 15 settembre 2025 che ha applicato allo stesso la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di omicidio commesso ai danni di Pankaji Kumar in Gioiosa Ionica il 16 agosto 2025.

2. Ricorre Inderjit SINGH,a mezzo del difensore avv. Antonio Femia, che chiede l’annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, di riferimento agli artt. 43 e 584 cod. pen., nonché 273 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto che andava invece rubricato alla stregua dell'omicidio preterintenzionale. Il tribunale del riesame ha valorizzato, ai fini della volontarietà dell'atto, la presunta freddezza dell'indagato, mentre avrebbe dovuto attentamente esaminare l'elemento soggettivo anche in considerazione del fatto che non risulta che la vittima sia stata attinta da numerosi colpi e che la vicenda si è sviluppata a causa delle molestie che la vittima causava al sonno dei coinquilini, tra i quali vi è l’indagato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che il ricorso non contesta quanto si desume dalla sintesi dell'istanza di riesame proposta dalla difesa, come riportata nel provvedimento impugnato. Il Tribunale di Reggio Calabria era stato investito unicamente della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, con particolare riferimento all'assenza di testimonianze dirette, da parte di soggetti presenti ai fatti, che indicassero il ricorrente come l'autore dell'omicidio nonché all'assenza di immagini videoregistrate dei luoghi ove si è svolta la vicenda che inquadrino il ricorrente nell'occasione del delitto. La difesa si era, inoltre, doluta che non fossero state vagliate le possibili ipotesi alternative circa la responsabilità di terzi per l'omicidio e che gli accertamenti medici legali risultassero lacunosi circa l’avvenuta assunzione di alcol o droghe da parte della vittima, come riferita dall’indagato.

3. Tanto premesso, va dato atto non era stata posta alcuna questione relativa all'elemento psicologico e alla qualificazione giuridica del fatto; ciò anche in considerazione della circostanza che l'indagato ha sempre e fermamente negato ogni responsabilità (anche materiale), come pure di avere alterato la scena del crimine, abbandonato il cadavere ed essersi allontanato dal luogo dove si sono svolti i fatti per trovare rifugio da amici, ponendo pure in essere, con un altro connazionale, un tentativo di inquinamento delle prove, addebitando l'omicidio di Pankaji Kumar a presunti aggressori di origine rumena. 3.1.

In mancanza di una specifica doglianza sull'elemento soggettivo e sulla qualificazione giuridica del fatto, tale questione non può essere introdotta nel giudizio di cassazione poiché esorbita da quanto devoluto al tribunale del riesame e richiede un giudizio di fatto che è precluso in questa sede. In effetti, la doglianza difensiva, sviluppata in questa sede, si poggia su una diversa valutazione degli elementi di fatto, ricostruiti con doppia valutazione conforme da parte dei giudici della fase cautelare, così sollecitando la Corte di legittimità a un accertamento di merito che le è precluso.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94