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Sentenza — n. 8251/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive measure violation due to lack of specific factual arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8251/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal fees and a fine. The appellant argued that the lower court failed to consider family ties and the non-criminal intent of companions, yet the court found these arguments generic and insufficient to challenge the factual findings. The decision rests on the principle that cassation reviews only manifest illogicality, not alternative factual interpretations.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 2, d. Igs. 159 del 2011; Art. 99 cod. pen.; The Court of Cassation holds that appeals against preventive measure violations are inadmissible if they merely assert generic dissatisfaction with the assessment of habitual conduct without providing specific factual elements to justify a different evaluation of the judge's discretion.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive measures habitual conduct family ties recidivism assessment cassation inadmissibility manifest illogicality discretionary judgment diritto di visita sorvegliato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 75, comma 2, d. Igs. 159 del 2011
Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. 159 del 2011, ed illogicità della motivazione.
Art. 131 bis cod. pen.
Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., e carenza di motivazione.
Art. 99 cod. pen.
Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen., e carenza di motivazione in ordine alla richiesta di esclusione della recidiva.
art. 131 bis cod. pen
Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., e carenza di motivazione.
art. 99 cod. pen
Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen., e carenza di motivazione in ordine alla richiesta di esclusione della recidiva.
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Sentenza — n. 12714/2022 — snpen
Corte di Cassazione, Sentenza — n. 12714/2022 — snpen
Ordinanza — n. 46884/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeal against conviction for violating special surveillance association rules due to lack of habitual contact.
Ordinanza — n. 10722/2026 — snpen
Cassation court dismisses appeal regarding habitual association requirement for violation of special surveillance prescription. The court rejects the claim that a single violation negates habitual association. The decision upholds the lower court's finding of multiple contacts over nine months. The ruling confirms that plural and stable contacts define the crime under the specified law. The court finds the defense arguments insufficient to alter the established facts. The appeal is declared inadmissible with costs awarded to the state. The legal principle requires multiple interactions to constitute the offense. The judgment reinforces the strict interpretation of surveillance violation statutes. The outcome favors the prosecution's position on habitual association. The court emphasizes the need for concrete evidence of repeated behavior. The decision concludes that the lower court applied the law correctly.
Ordinanza — n. 35692/2023 — snpen
Cassation appeal dismissed for generic grounds as mere repetition of appellate complaint without new legal arguments.
Sentenza — n. 50049/2023 — snpen
Italian Supreme Court partially allows appeal, annulling generic association charge but upholding evidence-based embezzlement conviction.

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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA DOMENICO nato a CATANZARO il 12/05/1982 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, LIDIA GIORGIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale della medesima città in data 12/11/2019, con la quale Domenico Bevilacqua è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. 159 del 2011, perché, essendo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Catanzaro, violava le prescrizioni impostegli relative al divieto di associarsi abitualmente con soggetti pregiudicati o sottoposti a misure di prevenzione; in particolare, era colto in compagnia, il 12/10/2015 di Vito Veneziano, sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale; il 09/10/2015 di Cosimo Venezi, sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale; il 08/07/2015 dei pregiudicati Tonino Bevilacqua e Simone Berlingieri; il 02/07/2015 delle pregiudicate Antonella Bevilacqua e Francesca Berlingieri.

2. Ricorre Domenico Bevilacqua, a mezzo del difensore avv. Alessandro Guerriero, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, sviluppando i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. 159 del 2011, ed illogicità della motivazione. La Corte non ha adeguatamente considerato il fatto che i soggetti in compagnia dei quali l'imputato è stato visto erano suoi farnigliari (Francesca Berlingieri, Antonella Bevilacqua e Tonino Bevilacqua sono rispettivamente madre, sorella e fratello del prevenuto), o soggetti incensurati (Cosimo Veneziano); quanto ai contatti con i soggetti non famigliari, gli incontri contestati non rivestono il carattere della abitualità e ripetitività.

I Giudici di merito, inoltre, non hanno fornito alcuna specifica spiegazione circa il grado di consapevolezza, in capo all'imputato, dello status di pregiudicati dei soggetti presumibilmente frequentati. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., e carenza di motivazione. Ricorrevano i presupposti nel caso di specie per il riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131 bis cod. pen.; né la Corte ha fornito alcuna specificazione in ordine all'eventuale abitualità del reato, nulla essendo stato riferito in merito ad eventuale commissione da parte del prevenuto di reati della stessa indole.

Nel caso di specie, peraltro, i soggetti individuati in compagnia dell'imputato non erano intenti a compiere atti significativi di una propensione criminale. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen., e carenza di motivazione in ordine alla richiesta di esclusione della recidiva. i Evidenzia in particolare il ricorrente l'insussistenza di qualsiasi percorso argomentativo da parte della Corte d'appello, volto a giustificare la contestazione della recidiva.

3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Lidia Giorgio, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. La Difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile. Va in primo luogo richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il reato di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui sanziona la violazione, da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale, della prescrizione di non associarsi abitualmente a persone che abbiano subito condanne o siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, ha natura necessariamente abituale e richiede una serialità di comportamenti ovvero una reiterata frequentazione, non potendosi ritenere sufficiente il mero superamento del singolo episodio di contatto (Sez. 1, n. 43858 del 01/10/2013, Valentino, Rv. 257806;

Sez. 1, n. 46915 del 10/11/2009, Linaris, Rv. 245687; Sez. 1, n. 6767 del 31/05/1996, Di Rienzo, Rv. 205177). La nozione di "associazione a pregiudicati" presuppone, infatti, un'unione o un collegamento che non presenti carattere isolato (Sez. , 1, n. 36123 del 30/06/2004, Larizzi, Rv. 229838), mentre l'abitualità è connotata dalla ripetizione nel tempo della medesima condotta vietata (Sez. 1, n. 48686 del 29/09/2015, Mancuso, Rv. 265666). In ragione della natura abituale del comportamento, il contenuto minimo della violazione non può consistere nel mero superamento di un singolo episodio di frequentazione (Sez. 1, n. 47109 del 26/11/2009, Caputo, Rv. 245882), ma deve tradursi in un numero significativo di condotte reiterative, apprezzabili nel loro univoco significato rivelatore della stabile trasgressione del precetto (Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro, Rv. 271902;

Sez. 1, n. 27049 del 09/05/2017, Massimino, Rv. 270635).È, altresì, principio pacifico che l'irrilevanza penale della condotta non può essere desunta dal rapporto di parentela o di affinità intercorrente tra il sorvegliato speciale e i soggetti frequentati, potendo egli, ove ricorrano esigenze lecite, richiedere apposita autorizzazione all'Autorità giudiziaria competente (Sez. 1, n. 5396 del 01/12/2020, dep. 2021, Lanza, Rv. 280974). Ciò posto, la censura si risolve in una mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, che ha correttamente evidenziato come i contatti intrattenuti dall'imputato con soggetti pregiudicati o sottoposti a misure di prevenzione fossero plurimi e ravvicinati nel tempo.

In particolare, risulta accertato che l'imputato veniva sorpreso il 2 luglio 2015 in compagnia di Antonella Bevilacqua e Francesca Berlingieri, entrambe pregiudicate; 1'8 luglio 2015 con Tonino Bevilacqua e Simone Berlingieri, anch'essi pregiudicati; il 9 ottobre 2015 con Cosimo Veneziano, destinatario di avviso orale; e il 12 ottobre 2015 con Vito Veneziano, parimenti sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale. La pluralità degli incontri, la loro ravvicinata successione temporale e la qualità soggettiva delle persone frequentate integrano, pertanto, il requisito dell'abitualità richiesto dalla fattispecie incriminatrice, risultando del tutto ininfluente il rapporto di parentela con alcuni dei soggetti menzionati, nonché logicamente desumibile, proprio da tali legami, la consapevolezza in capo all'imputato dello status di pregiudicati degli stessi.

3. Del pari inammissibile in quanto aspecifico e manifestamente infondato è il secondo motivo. La Corte territoriale ha motivatamente escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., valorizzando la non lieve entità del fatto, desumibile dal numero dei contatti accertati con soggetti pregiudicati o sottoposti a misure di prevenzione e dalla complessiva personalità del prevenuto, già destinatario di misura di prevenzione personale. Trattasi di argomentazione sintetica, logicamente coerente e conforme ai principi elaborati da questa Corte, secondo cui la valutazione in ordine alla particolare tenuità dell'offesa implica un apprezzamento complessivo della condotta, non limitato al singolo episodio, ma esteso alle modalità della stessa e al contesto in cui essa si inserisce.

La censura si rivela, peraltro, aspecifica, nella misura in cui si limita a dedurre che la Corte non avrebbe dato conto dell'eventuale abitualità del comportamento ovvero dell'esistenza di precedenti specifici per reati della stessa indole, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha escluso la particolare tenuità del fatto sulla base della valutazione della gravità del fatto, desunta dal carattere reiterato delle violazioni accertate. 4 rLk Ne consegue che il motivo si risolve in una mera contrapposizione valutativa, volta a sollecitare una rivalutazione del giudizio di merito non consentita in sede di legittimità, e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

4. Parimenti inammissibile, perché generico, è il terzo motivo. La censura, formalmente diretta a denunciare carenza di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva, si risolve in realtà in una doglianza generica e meramente assertiva, non idonea a scalfire la tenuta logico-giuridica della decisione impugnata. Va premesso che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, la valutazione in ordine all'applicazione della recidiva costituisce espressione di un giudizio discrezionale del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta illogicità o della totale assenza di motivazione, non potendo il ricorso per cassazione risolversi in una diversa e alternativa lettura dei medesimi elementi di fatto.

Nel caso di specie, il motivo di appello avverso la sentenza di primo grado era generico, limitandosi a richiamare in modo astratto alcuni principi generali, senza allegare alcun elemento concreto idoneo a fondare una diversa valutazione. Tale carenza si riproduce integralmente nel ricorso per cassazione, che si limita a contestare in termini confutativi la valutazione operata dalla Corte territoriale, senza introdurre alcun dato fattuale specifico né sviluppare una critica puntuale alla motivazione adottata, così da risolversi in una doglianza meramente assertiva e, come tale, inammissibile.

Ne consegue che anche il terzo motivo si pone al di fuori dei limiti del sindacato di legittimità, risolvendosi in una inammissibile sollecitazione a una rivalutazione del giudizio di merito, e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso; tale decisione postula la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché emergendo profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Q -- C.)) ccx Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesZ 57, ( Cn4 7.5 CI) cs-4 processuali e della somma di euro tremila in