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Sentenza — n. 8170/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8170/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8170/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione di riesame, ha confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato a Gennaro Antonio Sautto la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di omicidio in danno di Gargiulo Domenico, commesso tra il 6 e il 7 settembre 2019, nonché in ordine al reato di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. e art. 73 d.PR n. 309 del 1990, aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1, cod. pen., commessi dal mese di febbraio 2019 a dicembre 2019.

Regesto Legislator

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art. 274 cod. proc. pen, art. 110 cod. pen; Sentenza — n. 8170/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., la violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e l’apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari eccependo che la valutazione si è fondata sulla sola gravità del fatto, senza dare conto di elementi significativi del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare.

Parole chiave

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indagine per omicidio assassinio omicidio intenzionale attentato nesso causale prova del DNA

Disposizioni normative citate

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art. 274 cod. proc. pen
pen., la violazione dell’art. 274 cod. proc. pen.
art. 110 cod. pen
pen., rispettivamente, dell’art. 110 cod. pen., e 192, comma 3, 272, 273, comma 1 bis, cod.
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da: Sautto Gennaro Antonio nato a NAPOLI il 10/02/1980 avverso l'ordinanza del 15/05/2025 del TRIB. LIBERTA' di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo il rigetto dei motivi di ricorso; L'avvocato Gennaro Pecoraro conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso; L'avvocato Valerio Spigarelli conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione di riesame, ha confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato a Gennaro Antonio Sautto la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di omicidio in danno di Gargiulo Domenico, commesso tra il 6 e il 7 settembre 2019, nonché in ordine al reato di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. e art. 73 d.PR n. 309 del 1990, aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1, cod. pen., commessi dal mese di febbraio 2019 a dicembre 2019.

2. Avverso l’ordinanza Gennaro Antonio Sautto propone ricorso per cassazione mediante distinti atti sottoscritti dai difensori di fiducia, avvocati Leopoldo Perone, Valerio Spigarelli e Gennaro Pecoraro.

3. Con l’atto di ricorso a firma degli avvocati Leopoldo Perone, Valerio Spigarelli il ricorrente deduce due motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

b) e c) ed e) cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione alle disposizioni di cui agli artt.575 cod. pen., 192, 292 e 273 cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà, la illogicità della motivazione, nonché l’apparenza della stessa in relazione alla gravità indiziaria circa l’omicidio di Gargiulo Domenico. Con diffuse argomentazioni, i difensori hanno eccepito i vizi enunciati, in ordine alla valutazione della attendibilità oggettiva e soggettiva delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Iuorio Vincenzo e Roselli Salvatore, poste a fondamento del giudizio di gravità indiziaria nei confronti del ricorrente.

Si deduce che il Tribunale del riesame sia incorso in illogicità e carenza motivazionale, lì dove non ha attribuito significativa rilevanza ad una serie di discrasie caratterizzanti il narrato dei collaboratori; discrasie risultanti anche dall’analisi delle immagini riprese in data 6 settembre 2019, giorno della scomparsa della vittima. In particolare, i difensori evidenziano che i due collaboratori di giustizia hanno offerto ricostruzioni difformi in merito al movente dell’omicidio, il quale secondo lo Iuorio è da rinvenire nell’assenso del ricorrente diretto a soddisfare una richiesta di Abbinante Antonio, funzionale a suggellare un accordo tra il clan Abbinante e il clan Sautto; mentre secondo il Roselli è da individuare nella esclusiva volontà del Sautto di eliminare il Gargiulo il quale era divenuto confidente delle Forze dell’Ordine, escludendo quindi il coinvolgimento dell’Abbinante.

Inoltre, quanto ai vizi motivazionali in punto di attendibilità delle dichiarazioni dello Iuorio, la difesa eccepisce che il Tribunale non ha tenuto conto delle risultanze delle videoriprese, le quali smentirebbero quanto riferito dal collaboratore ovvero che l’incontro avvenuto il 2 settembre – giorno nel quale secondo una prima versione sarebbe stata decretata la morte del Gargiulo – è avvenuto innanzi all’abitazione di Bruno Antonio, in via Libero Grassi, rispondendo ad una mera congettura la possibilità ritenuta dai giudici di merito che detto incontro possa essere avvenuto presso l’ulteriore ingresso dello stabile in via Don Puglisi, non coperta dalle telecamere.

Il Tribunale - secondo la difesa - non avrebbe fornito adeguata spiegazione delle criticità concernenti le dichiarazioni del collaboratore Iuorio con riferimento al luogo e al momento in cui era stata deciso di uccidere il Gargiulo, atteso che lo Iuorio aveva dapprima collocato la deliberazione omicidiaria nel corso di un pranzo tenutosi tra Sautto e Abbinante dopo l’incontro del 2 settembre sotto l’abitazione del Bruno e, in un secondo momento, al quarto o quinto piano di una abitazione vuota dell’edificio di via Libero Grassi, dove il gruppo di Bruno Antonio è solito riunirsi.

Discrasia che, ad avviso della difesa, attenendo al nucleo essenziale del fatto non poteva essere tralasciata dal Tribunale, evidenziandosi a tal proposito che l’imputazione provvisoria ascrive al Sautto di aver deciso unitamente a Bruno Antonio (il quale riveste ruolo apicale dell’articolazione territoriale Don Guanella del clan Ricciardi) l’eliminazione del Gargiulo, in quanto soggetto inviso ad Abbinante Antonio. La difesa eccepisce, poi, che il Tribunale non si è confrontato con le doglianze difensive che hanno evidenziato la non corrispondenza del dichiarato dello Iuorio circa gli eventi del 6 settembre 2019, rispetto ad altre risultanze investigative, anche tecniche.

In particolare, il Tribunale avrebbe illogicamente ritenuto discrasia di non poco momento – considerandola frutto di frapposizione di ricordio della sottrazione postuma dei capi di abbigliamento costosi da parte degli assassini - la diversità dell’abbigliamento indossato dal Gargiulo prima di sparire a bordo dello scooter T-Max di Pernice Vincenzo (t- shirt bianca, jeans chiaro, le scarpe Alexander McQUEEN bianche e marsupio di marca Gucci) e quello indossato al momento del ritrovamento del cadavere in data 8 settembre 2019, (cappellini tipo baseball rosso, pantalone di tuta ginnica di colore nero.

Sussisterebbe, poi, una omessa motivazione in ordine alla evidenziata inattendibilità del narrato dello Iuorio circa i suoi spostamenti, del Gargiulo, del Bruno e del Pernice avvenuti nel pomeriggio del 6 settembre, rispetto alle risultanze dei fotogrammi, dalle quali risulterebbe che Iuorio non era presente il 6 settembre 2019 nel luogo dei fatti di cui ha raccontato per esservi stato presente. In particolare, diversamente da quanto ricostruito dallo Iuorio, secondo la difesa risulta che la vittima era stata in compagnia di Leone Vincenzo fino alle ore 17.30; che il Gargiulo a bordo dell’auto Lancia Y presa a noleggio dallo Iuorio, e a lui prestata, era giunto al civico 27 alle 17.51 (sicché risulterebbe smentito che si era allontanato con il Pernice intorno alle 17.00 /17.15); che dai fotogrammi risulta che non vi sarebbe traccia della presenza dello Iuorio a bordo del suo motorino SH il giorno 6 settembre mentre risulterebbe la sua presenza soltanto l’8 settembre 2019, dal momento che, secondo la difesa, non si riconoscerebbe nella persona ripresa nei fotogrammi n. 1 e n. 2 del 6 settembre 2019, riconoscendosi in quella ripresa nel fotogramma n. 9 dell’8 settembre 2019; e ancora, risulta che lo Iuorio non potrebbe aver visto nei pressi del Bar Ida il Bruno a bordo del ciclomotore Beverly verde e il Pernice a bordo del T-Max, posto che le immagini riprendono a distanza di 1,4 km dal Bar Ida, un T Max e un SH, mentre un Piaggio Beverly viene visto solo alle 18.53.

La difesa eccepisce che l’ordinanza ha fornito soltanto parzialmente, e comunque, illogicamente risposta a dette discrasie. Inoltre, nel ricorso si rileva l’illegittima valutazione dell’attendibilità dello Iuorio in ordine al suo narrato circa i contatti telefonici con il Sautto, smentito dai tabulati telefonici, rispondendo, pertanto, a mera congettura l’argomentazione dell’ordinanza lì dove afferma che non si può escludere che il Sautto abbia utilizzato utenze dedicate, rimaste non identificate. Il ricorrente evidenzia come parimenti inadeguata e carente sarebbe l’argomentazione fornita dall’ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza del ruolo apicale rivestito dal Sautto, tale da poter essere mandante dell’omicidio e ciò quanto meno nel settembre 2019, atteso che il giudicato penale ha affermato il solo ruolo partecipativo, avendo invece l’ordinanza dedotto l’anzidetto ruolo apicale alla luce delle sole dichiarazioni dei collaboratori.

La difesa deduce che altrettanto congetturale sarebbe la spiegazione della chiamata in causa dell’Abbinanteda parte del Sautto, che mal si concilierebbe con il ruolo apicale attribuitogli dal collaboratore e, poi, dall’ordinanza censurata. Infine, si eccepisce che il Tribunale del riesame ha omesso di motivare in ordine alla ritenuta affidabilità dello Iuorio anche con riferimento alla circostanza da lui riferita, poco credibile, che il giorno stesso del ritrovamento del cadavere avvenuto alle ore 14.50 dell’8 settembre 2019, avrebbe ricevuto la foto del cadavere del Gargiulo a pochissima distanza di tempo dal rinvenimento e, cioè, alle ore 15.30/16.00 indicando il luogo del ritrovamento nel Rione Don Guanella dove si teneva il mercato, essendo invece stato ritrovato in via Zuccarini.

Inoltre, i giudici del riesame avrebbero tralasciato di motivare sulla non verosimiglianza del riferito dello Iuorio, il quale ha dichiarato di aver visto il Bruno solo in data 8 settembre 2019, lì dove, invece, le telecamere avevano immortalato lo scooter in uso al Bruno circolare il 6 settembre 2019 all’interno dello spiazzo del civico 27, ed anche alla luce della circostanza che nessun fotogramma aveva ripreso un allontanamento del Bruno dall’abitazione; il Tribunale non si sarebbe confrontato con la non veridicità della data fornita in relazione alla convocazione presso la Questura di Napoli, indicata dallo Iuorio in data 9 settembre 2019, in realtà verificatasi il 12 settembre 2019; ed ancora non si sarebbe soffermata sulla decisività della discrasia relativa al momento in cui il Sautto avrebbe confessato allo Iuorio il delitto, in quanto il collaboratore lo colloca in data 9 settembre 2019 dopo essere andato a casa della madre della vittima, mentre nel verbale di sommarie informazioni testimoniali ha riferito di essere andato a casa della vittima la sera stessa dell’8 settembre, giorno del rinvenimento del cadavere, quando il Sautto non aveva ancora fatto rientro a Napoli. 3.2.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., la violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e l’apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari eccependo che la valutazione si è fondata sulla sola gravità del fatto, senza dare conto di elementi significativi del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare.

4. Con l’atto di ricorso a firma dell’avv. Gennaro Pecoraro, il ricorrente ha dedotto due motivi. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la violazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., rispettivamente, dell’art. 110 cod. pen., e 192, comma 3, 272, 273, comma 1 bis, cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione quanto all’esistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cessione di sostanze stupefacenti, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.

Il giudizio di gravità indiziaria, ad avviso della difesa, si sarebbe fondato soltanto sulla base delle generiche dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Iuorio Vincenzo, Lobascio Ciro, Cocci Antonio e Roselli Salvatore, in violazione delle regole processuali che richiedono validi riscontri, non avendo indicato alcuna condotta specificaposta in essere tra il febbraio e l’ottobre del 2019; riscontri che diversamente da quanto affermato nell’ordinanza impugnata non possono essere costituiti dagli esiti delle intercettazioni telefoniche, trattandosi di attività il cui contributo è da ritenersi neutro e inidoneo a confermare la gravità indiziaria; sono indicate le conversazioni progressivi n. 2648 (4 febbraio 2019), n. 2765 (9 febbraio 2019), n. 3791 (24 marzo 2019), n. 7031 (6 agosto 2019), n. 8408 (2 ottobre 2019) nelle quali, rispettivamente, si conversa di un regalo per il compleanno del Sautto, di denaro senza che ne sia individuata la causale o la provenienza, e nelle ultimesi conteggia denaro.

Pertanto, il ruolo del ricorrente come soggetto deputato alla gestione dei traffici si fonderebbe su dichiarazioni generiche non riscontrate, che non si riferiscono all’accusa descritta al capo 3) e, si evidenzia, inoltre, che lo Iuorio ha riferito di aver incontrato nel 2017 Bruno Antonio e di un accordo stipulato in un periodo immediatamente successivo, in virtù del quale il clan Sautto riforniva di sostanza stupefacente il Bruno. La difesa deduce la violazione dei principi che regolano il concorso di persone, non essendo emerso alcun elemento alla luce del quale ritenere che il Sautto sarebbe il dominus occulto dell’attività di spaccio posta in essere dal 2019 da altri soggetti; né può integrare una ipotesi di condotta rilevante sul piano del concorso di persone l’affermazione che il Sautto sia individuato quale beneficiario finale dei traffici delittuosi e quindi dei proventi dell’attività illecita.

Ad avviso della difesa, il ricorrente è stato ritenuto concorrente nel reato in virtù di una illegittima responsabilità di posizione. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett c) ed e) cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione agli artt. 192, comma 3, 272, 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione quanto all’esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di Sautto Antonio Gennaro quale mandante del delitto di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. in danno di Gargiulo Domenico e detenzione e porto di arma da sparo, di cui ai capi 13) e 14).

La difesa deduce che le fonti indiziarie a carico del ricorrente sono costituite dalle sole dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Iuorio e Roselli che avrebbero richiesto una verifica di attendibilità di elevato rigore, non riscontrandosi, peraltro, a vicenda in ordine al movente, al ruolo ricoperto dal Sautto, non apicale, svolgendo esclusivamente l’attività di narcotrafficante. Si osserva, inoltre, che lo Iuorio ha dichiarato che l’omicidio sarebbe stato commissionato da Abbinante Antonio, desideroso di vendicarsi del Gargiulo il quale in passato aveva determinato l’arresto di alcuni parenti, che l’autorizzazione all’omicidio era stata data dal Sautto e dal fratello Nicola e che l’esecutore era stato Bruno Antonio con i suoi sodali.

Tale narrato, secondo la difesa, sarebbe contraddetto da Roselli Salvatore il quale ha riferito che nel corso di un incontro a casa di Abbinante Antonio con Bruno Antonio e Carella Luigi, l’Abbinante aveva chiesto informazioni su chi avesse ucciso il Gargiulo, volendo avere conferma che l’omicidio fosse stato commesso dai Licciardi e dal clan Sautto. Le discrasie riscontrate attesterebbero chiaramente l’inattendibilità dei collaboratori e la conseguente erronea applicazione da parte del Tribunale della regola di giudizio di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di dichiarazioni non riscontrate da altri elementi di prova, dovendosi ritenere la complessiva inattendibilità dello Iuorio.

Molteplici sarebbero, pertanto, contraddizioni nell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato.

5. In data 29 ottobre 2025, il difensore di fiducia, avv. Gennaro Pecoraro, ha depositato, ad integrazione dell’atto a sua firma, motivi aggiunti. La difesa evidenzia la violazione della disposizione di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non sussistendo riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, con riferimento all’ipotesi accusatoria concernente le asserite cessioni di stupefacente del tipo cocaina a Bruno Antonio. In particolare si osserva che le dichiarazioni dei collaboratori Iuorio, Cocci, Roselli e Lobascio non coprono in alcun modo l’ipotesi accusatoria, né si riscontrano a vicenda e, a tal, riguardo il difensore rileva come le dichiarazioni di Lobascio Cocci e Roselli siano prive di specificità rispetto alla contestazione e rispetto al ruolo del Sautto.

Ancora, si ribadisce che nelle conversazioni intercettate già indicate non è dato rinvenire dialoghi conferenti con l’ipotesi accusatoria, né con la persona del Sautto, né vi è alcun specifico riferimento agli stupefacenti. Si ribadisce che l’ordinanza non ha dato logico conto della possibilità del riscontro reciproco tra le due chiamate evidenziando in primo luogo che le due deposizioni sono emanazione della medesima fonte, ovvero del Sautto; inoltre, il Roselli, non fornirebbe alcun riscontro individualizzante, perché riconduce l’omicidio genericamente al gruppo Sautto e non a Gennaro Antonio Sautto, che come acclarato con sentenza passata in giudicato è mero partecipe del clan.

Infine si evidenzia che l’ordinanza è viziata anche nella parte relativa all’attendibilità estrinseca delle propalazioni, atteso che il Tribunale sarebbe partito dall’assunto della veridicità delle accuse, per poi giustificare le evidenti discrasie.

6. Il Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, per le ragioni di seguito indicate, è infondato.

2. Con i distinti atti di ricorso, il ricorrente censura l’inadeguata motivazione e la violazione di legge in punto di sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, in relazione all’omicidio di Gargiulo Domenico, sicché le relative doglianze possono essere trattate congiuntamente. Il solo atto di ricorso a firma dell’avv. Pecoraro censura l’insussistenza della gravità indiziaria con riferimento al reato in ordine al delitto di cessione di sostanze stupefacenti, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. Ciò precisato, prima dell’analisi dei plurimi profili denunciati con i motivi di ricorso, va ricordato che nella sede cautelare la pronuncia giudiziale non si fonda su prove, ma su indizi, tendendo all'accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza e non della responsabilità; difatti deve al riguardo osservarsi che – come affermato Sez.

U, n. 36267 del 30/05/2006, P.g. in proc. Spennato, Rv. 234598 - 01) – «nell'accertamento incidentale de libertate, invece, il convincimento giudiziale è esposto al flusso continuo di conoscenze potenzialmente idonee a smentirlo, a prescindere dalla scansione in fasi e gradi del processo "principale". In quest'ultimo caso, la conclusione inferenziale della relativa delibazione è assunta sulla base di dati conoscitivi ancora suscettibili di accrescersi ed evolversi con l'apporto di ulteriori informazioni che stimolano la continua verifica della capacità dell'ipotesi accusatoria di resistere a interpretazioni alternative.

Di tanto la decisione cautelare, nel momento in cui viene adottata, non può non tenere conto, nell'apprezzare la forza induttiva del materiale indiziario, sino a quello stesso momento acquisito, rispetto al fatto-reato considerato e al suo collegamento, secondo il criterio sostanziale di elevata probabilità di colpevolezza, con chi ne appare l'autore». Di conseguenza devono essere ribaditi i limiti di sindacabilità di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame sulle ordinanze incidenti sulla libertà personale dei quali il controllo di legittimità non ha ad oggetto direttamente il complesso degli elementi indiziari valutati dal giudice del merito cautelare, ma il controllo della motivazione del provvedimento impugnato (Sez.

V, n. 36576 del 10/11/2025, non massimata). Le Sezioni unite hanno chiarito che «allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; in senso conforme, ex plurimis, più di recente, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). In questo arresto, le Sezioni unite hanno precisato che tale controllo non può comportare un coinvolgimento nel giudizio ricostruttivo del fatto e negli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Al Giudice di legittimità spetta, dunque, di verificare se il giudice di merito, nella specie, il Tribunale del riesame, abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto confermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, nei termini indicati.

3. Nel caso di specie, i pur puntuali atti di ricorso del ricorrente, non hanno evidenziato manifeste lacune o incongruenze tali da disarticolare il complessivo ragionamento dei giudici di merito in ordine al nucleo centrale dell' omicidio, ricondotto a Gennaro Antonio Sautto, di Domenico Gargiulo, ucciso con un colpo di arma da fuoco che lo ha attinto alla regione occipitale. Le censure riguardanti la pretesa inadeguatezza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in punto di valutazione dell’attendibilità del narrato del collaboratore di giustizia Iuorio — in relazione agli specifici profili riportati nel «ritenuto in fatto», quali il movente, il luogo e il momento in cui fu decretato l’omicidio del Gargiulo, la descrizione dell’abbigliamento della vittima, gli spostamenti dello Iuorio il giorno della scomparsa del Gargiulo e, ancor prima, la stessa presenza del dichiarante sul luogo dei fatti — secondo il Collegio non assumono valenza dirimente, in senso negativo, rispetto alla valutazione operata dal Tribunale del riesame sulla compartecipazione del ricorrente all’omicidio di Domenico Gargiulo.

Deve al riguardo rilevarsi che si tratta di profili già sottoposti al vaglio del Tribunale del riesame, sui qualil’ordinanza fornisce una motivazione adeguata, in quanto priva di profili di manifesta illogicità. Nelle pagine da 17 a 21 dell’ordinanza, il Tribunale analizza le discrasie che vengono in questa sede riproposte, offrendo spiegazioni alle quali la difesa contrappone differenti argomentazioni di ordine logicofattuale che — pur potendo essere oggetto di approfondimento nella futura fase processuale — non incidono sull’adeguatezza della motivazione riguardo ai profili essenziali della gravità indiziaria, alla luce, come più avanti evidenziato, della convergenza delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia sul fatto omicidiario e sulla partecipazione del ricorrente, delle quali i giudici del riesame danno conto.

Al riguardo, deve evidenziarsi che il Tribunale, con motivazione adeguata sul piano logico, ha dato conto del superamento delle argomentazioni difensive volte a dedurre in radice l’inattendibilità di Iuorio, sostenuta sul presupposto che egli non sarebbe stato presente sul luogo dei fatti il 6 settembre 2019, ma solo l’8 settembre 2019, sicché il suo narrato sarebbe privo di credibilità. Di ciò l’ordinanza dà specifico conto, nelle pagine 20 e 21, evidenziando che Iuorio si è riconosciuto nelle fotografie n. 1 e n. 2, che ritraevano un uomo a bordo di uno scooter SH in data 6 settembre 2019, non riconoscendosi invece in quella contrassegnata con il n. 8 dell’8 settembre 2019, bensì in un’altra immagine nella quale era ripreso su uno scooter provvisto di bauletto portaoggetti.

Il Tribunale ha inoltre rilevato che da tali elementi non possa farsi discendere la prova — come vorrebbe la difesa — che egli non fosse presente sul posto il 6 settembre 2019, anche alla guida di scooter diversi. Non si tratta, pertanto, di una deduzione fattuale manifestamente illogica, né una simile illogicità può essere desunta dal brano dell’interrogatorio del 17 febbraio 2021 riportato nel ricorso, dal quale risulta che lo Iuorio afferma soltanto di non essere la persona della foto n. 8 perché il motorino ripreso non ha il bauletto.

È pertanto sorretta da una congrua ponderazione l’argomentazione del Tribunale che giustifica eventuali sfasature negli orari indicati dal collaboratore di giustizia Iuorio con l’imprecisione dei ricordi o con il frenetico susseguirsi di spostamenti e l’uso promiscuo dei mezzi da parte degli affiliati al clan, i quali — come rilevato nell’ordinanza — non a caso sono ripresi dalle videocamere in luoghi diversi da quello in cui si è realizzato l’ultimo saluto di Iuorio al Gargiulo. Inoltre, pur volendo considerare le doglianze difensive relative alla sussistenza di discrasie temporali nella ricostruzione dei fatti del 6 settembre 2019 operata dal collaboratore Iuorio, anche nel raffronto con le dichiarazioni rese da Roselli, deve rilevarsi che si tratta di profili che non incidono sul giudizio di attendibilità formulato nel provvedimento del Tribunale sulle dichiarazioni rese da Iuorio, in quanto non concernono aspetti essenziali della ricostruzione dei fatti con riferimento alla posizione del Sautto quale mandante dell’omicidio, il quale, nei giorni in cui si realizzava l’omicidio di Gargiulo Domenico, si trovava all’estero.

Di talché le asserite discrasie temporali evidenziate dalla difesa attengono a una fase della vicenda omicidiaria che non interessa direttamente il Sautto e, in ogni caso, si tratta di circostanze che non rivestono carattere di decisività ai fini della valutazione della congruità del giudizio di attendibilità dei collaboratori di giustizia. Tanto rilevato, il Collegio ritiene, per quanto di seguito indicato, che la gravità indiziaria sia stata correttamente affermata sulla base di una motivazione adeguata, conforme a quanto statuito dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., rivelandosi priva di pregio la censura di violazione di legge.

L’ordinanza impugnata dà puntuale conto del contesto criminoso nel quale si colloca la vicenda omicidiaria del 7 settembre 2019, rilevando che la vittima, Domenico Gargiulo, era stata affiliata dapprima al clan Abbinante, poi al clan Marino e, nell’ultimo periodo di vita, al clan Sautto–Ciccarelli, del quale il ricorrente e Iuorio Vincenzo — poi divenuto collaboratore di giustizia — facevano parte. Sul punto, l’ordinanza richiama le dichiarazioni di Iuorio, contenute nel verbale dell’11 novembre 2020 e quelle di Roselli Salvatore, rese nel verbale del 5 luglio 2023, evidenziando che sia Iuorio sia Roselli, in modo autonomo e indipendente, hanno attribuito l’omicidio di Gargiulo a Bruno Antonio, esponente di vertice del gruppo criminale del “Rione Don Guanella”, articolazione del clan Licciardi e a Sautto Gennaro Antonio, fratello del capo dell’omonimo clan.

L’ordinanza pone in rilievo quanto affermato da Iuorio, ovvero che, a seguito del rinvenimento del corpo della vittima, il ricorrente gli aveva confidato di aver dovuto fare un favore, insieme con Bruno, ad Abbinante Antonio e, più specificamente, che il ricorrente e il fratello Nicola avevano autorizzato Bruno a eliminare Gargiulo su mandato di Abbinante. Nell’ordinanza impugnata si afferma che tale narrato trova conferma nelle dichiarazioni dell’altro collaboratore, Roselli Salvatore, del quale si evidenzia l’appartenenza a un diverso sodalizio criminoso, vale a dire il clan Amato.

Si sottolinea, inoltre, che il Roselli — a distanza di oltre due anni dalle dichiarazioni rese da Iuorio — riferisce di due episodi concernenti l’omicidio: un primo incontro con Sautto, tre o quattro giorni dopo il fatto, nel corso del quale egli gli chiese se fossero stati loro a commettere l’omicidio di Gargiulo, ricevendo risposta affermativa, ancorché accompagnata da una motivazione diversa da quella riferita da Iuorio nelle precedenti dichiarazioni; e un secondo incontro presso l’abitazione di Abbinante, alla presenza anche di Bruno Antonio, nel corso del quale, su specifica richiesta di Abbinante, Bruno confermò che erano stati loro, ossia i Licciardi insieme ai Sautto.

Va pertanto rilevato che l’ordinanza correttamente ritiene sussistere la gravità indiziaria alla luce della duplice confessione stragiudiziale del Sautto, resa in tempi diversi a soggetti differenti e appartenenti a sodalizi criminosi diversi, nonché della confessione — anch’essa stragiudiziale — di Bruno al Roselli, nella quale il Bruno confermava che erano stati loro, ossia gli appartenenti al clan Licciardi insieme ai Sautto, a commettere il delitto. Il provvedimento impugnato dà, dunque, conto della sussistenza della corroborazione incrociata tra il narrato del primo e del secondo collaboratore e della chiamata in reità effettuata dal Roselli sulla base di quanto riferito dal Bruno; riferito del Bruno che, a sua volta, risulta riscontrato — quanto alla partecipazione di quest’ultimo al delitto — da quanto lo stesso ricorrente aveva riferito al collaboratore Iuorio.

Il Tribunale ha ritenuto la valenza indiziante delle confidenze del Sautto al Roselli in conformità al principio secondo cui le confidenze autoaccusatorie dell’imputato a un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria, sicché, una volta positivamente vagliata l’attendibilità del collaboratore ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., esse dispiegano piena efficacia probatoria, a condizione che ne sia apprezzata la sincerità e la spontaneità, in modo da escluderne la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori (Sez. 5, n. 27918 del 25/05/2021, Grande, Rv. 28160302).

A tale giudizio di attendibilità estrinseca e individualizzante delle fonti dichiarative, l’ordinanza impugnata aggiunge, quanto all’attendibilità intrinseca dei dichiaranti, l’insussistenza di elementi idonei a far ritenere falso il narrato dei due collaboratori, già positivamente valutati quanto alle rispettive attendibilità; né emergono elementi significativi di una volontà calunniatoria che, peraltro — come sottolineato nel provvedimento — avrebbe dovuto riguardare entrambi i collaboratori di giustizia; né, inoltre, risultano elementi indicativi di un previo concerto.

Va sul punto ribadito che nella materia cautelare personale la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01;

Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.m. in proc. Tiana, Rv. 255460 – 01). In conclusione, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. - in virtù dell'estensione applicativa dell'art. 192, commi terzo e quarto, ad opera dell'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 L. n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato. (Sez.

U, n. 36267 del 30/05/2006, P.g. in proc. spennato, Rv. 234598 - 01).

4. Infondato è anche il primo motivo dedotto con il secondo atto di ricorso con il quale il ricorrente ha rilevato che l’ordinanza impugnata non ha adeguatamente motivato sulla gravità indiziaria in ordine al delitto di cui all’art. 73 d.PR n. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1. cod. pen. di cui al capo 3) delle imputazioni provvisorie. L’ordinanza espone in modo puntuale le ragioni della ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine alle plurime cessioni di sostanza stupefacente attribuite al ricorrente nel periodo compreso tra il febbraio e il dicembre 2019, valorizzando una serie di conversazioni il cui contenuto – incentrato su conteggi di denaro – viene coerentemente ricondotto ad attività illecite nel settore degli stupefacenti.

Si tratta di una valutazione fondata su una pluralità di elementi che, esaminati complessivamente, forniscono una solida base indiziaria, secondo un percorso argomentativo immune da vizi logici. Il Tribunale muove dalla premessa, corroborata dalle dichiarazioni del collaboratore Iuorio Vincenzo, secondo cui il sodalizio criminoso facente capo a Nicola e Gennaro Antonio Sautto, operante in Caivano, fosse stabilmente dedito al traffico di stupefacenti, provvedendo, tra l’altro, al rifornimento di Bruno Antonio, gestore della piazza di spaccio del rione Don Guanella.

In tale quadro, il Tribunale attribuisce rilievo un incontro avvenuto presso l’abitazione del Bruno, finalizzato alla definizione delle modalità e quantità delle forniture di droga, al quale presero parte il ricorrente e De Gennaro Luca, indicato dal collaboratore come soggetto incaricato della gestione del traffico durante la latitanza del Sautto. L’ordinanza richiama, inoltre, le dichiarazioni dello Iuorio, quale partecipe del clan Sautto-Ciccarelli, il quale riferiva di occuparsi, insieme ad altri (Gennaro De Rosa e Vincenzo Faiello), della consegna di circa due chilogrammi di cocaina a settimana, aggiungendo il Bruno veniva rifornito di marijuana.

Parimenti, vengono valorizzate le dichiarazioni del collaboratore Cocci Antonio, che individuava in De Gennaro Luca l’anello di congiunzione tra il Bruno e i fratelli Sautto, e quelle del collaboratore Roselli, secondo il quale il Bruno gestiva il traffico di droga quale alleato del clan Sautto-Ciccarelli, operando in società con la moglie del Sautto. Ricostruito tale contesto criminoso – non contestato dalla difesa – l’ordinanza dà conto delle captazioni del 4 e 9 febbraio 2019 presso l’abitazione del Bruno, tra quest’ultimo e il De Gennaro, uomo di fiducia del ricorrente; delle captazioni del 24 marzo 2019, sempre all’interno dell’abitazione del Bruno, tra lo stesso, lo Iuorio e il Sautto, aventi ad oggetto conteggi di denaro; nonché della conversazione del 6 agosto 2019 tra Bruno e Sautto, alla presenza dello Iuorio, nella quale si discutevano somme di denaro pari a decine di migliaia di euro; ulteriori conteggi risultano registrati il 2 ottobre 2019, ancora presso il Bruno, alla presenza di Vincenzo Faiello, uomo di fiducia del ricorrente, al quale il Bruno consegnava una somma da recapitare al Sautto.

Il Tribunale del riesame, sulla base dei richiamati elementi, perviene alla conclusione che i pagamenti in questione avessero come destinatario finale il Sautto. Tale ricostruzione è da ritenersi coerente con la natura dei rapporti intercorrenti tra i soggetti coinvolti, tutti riconducibili alla sfera fiduciaria del Sautto stesso, nonché con il contenuto delle captazioni effettuate nel periodo considerato. Le conversazioni captate per le modalità comunicative e per i riferimenti operativi in esse contenuti, sono ritenute compatibili con il quadro delineato dai collaboratori di giustizia in ordine alla gestione delle piazze di spaccio: da un lato attribuita al Bruno, dall’altro riconducibile al ricorrente in quanto esponente di rilievo dell’omonimo clan.

La valutazione congiunta tra identità degli interlocutori, contenuto delle captazioni e riscontri dichiarativi provenienti dai collaboratori delinea, quindi, un quadro valutativo unitario che sorregge la conclusione circa l’effettiva destinazione dei pagamenti al Sautto e la riferibilità delle conversazioni alle attività illecite di gestione del traffico di stupefacenti. Sul punto deve rilevarsi che l’interpretazione del significato delle captazioni operata dal Tribunale costituisce esercizio tipico del potere valutativo del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità quando — come nel caso di specie — si fondi su criteri logici, coerenti e non manifestamente illogici, e su una valutazione complessiva e coordinata delle risultanze processuali.

Il controllo di legittimità, infatti, non consente alla Corte di sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella dei giudici di merito ove quest’ultima risulti razionalmente motivata e congruente rispetto agli elementi acquisiti. Va a tal riguardo ribadito il principio secondo cui quando occorre procedere all'interpretazione di fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui avviene la comunicazione, che contribuisce a definire il significato di un'affermazione, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, la quale costituisce attività propria del giudizio di merito, come tale censurabile in sede di legittimità solo quando si fondi su criteri inaccettabili o applichi tali criteri in modo scorretto. (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 - 01Sez. 5, n. 13912 del 25/02/2015, Ascone, Rv. 263270 - 01) 5.

Non fondate sono anche le deduzioni formulate con riferimento alla motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari giacché, secondo il ricorrente, l’ordinanza non avrebbe dato conto del pericolo di reiterazione del reato e di conseguenza dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare Sul punto deve rilevarsi che l’ordinanza censurata non è affatto venuta meno al corretto adempimento dell’onere motivazionale in ordine al rilievo da attribuire al lasso temporale intercorso tra la commissione dei fatti e l’invocato intervento cautelare, ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, come desumibile dall'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen.

L’ordinanza ha rilevato che la presunzione di pericolosità sociale può essere superata non solo quando sia dimostrato che l’associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l’organizzazione criminosa, ma anche quando dagli elementi a disposizione del giudice , prodotti o evidenziati dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, emerga una situazione che dimostri in modo concreo e obiettivo, comprovata da circostanze di elevato spessore, l’effettivo allontanamento dal gruppo criminale così che, pur in mancanza di una rescissione formale o per facta concludentia, si possa affermare che non sussistano esigenze cautelari.

Nella fattispecie, il provvedimento impugnato ha dato evidenza non solo alla non intervenuta disgregazione del sodalizio, ma pure alla mancata acquisizione di elementi, anche da parte della difesa, del sopravvenuto effettivo allontanamento del Sautto, pur a fronte del decorso di un non irrilevante lasso di tempo, specificando come siano ravvisabili elementi significativi della necessità dell’intervento cautelare, quali il fatto che il ricorrente è da anni partecipe dell’omonimo clan, dimostrando una allarmante proclività al delitto non arginata dalla intervenuta condanna, divenuta irrevocabile il 28 febbraio 2024, in relazione al medesimo reato di associazione mafiosa per aver fatto parte del clan omonimo; la gestione da parte del Sautto dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti anche attraverso i rapporti con il Clan Licciardi.

Di conseguenza, l'ordinanza impugnata, con motivazione esaustiva, ha dato conto della insussistenza di elementi idonei a fare ritenere superata la presunzione di adeguatezza della custosia cautelare in carcere, in conformità al principio affermato da questa Corte, secondo cui in tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata, con riguardo ai delitti ag