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Sentenza — n. 8149/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8149/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8149/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza n. 10436 del 31/01/2024, la Quinta Sezione penale di questa Corteha annullatola sentenza emessa nei confronti di Enrico Bonetti e Maria Grazia Salvetti il 18/10/2022 dalla Corte di appello di Palermo, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sciacca del 04/05/2018 – che li aveva condannati alle pene di giustizia per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale aggravata -, aveva ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Precisamente, la Corte di Cassazione, con la sentenza rescindente, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, haannullato la pronuncia della Corte territoriale con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale, ritenendo assorbito il profilo sanzionatorio; ha respinto il ricorso nel resto.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 8149/2026 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata, viceversa, ha omesso ogni motivazione sul punto, incorrendo in una violazione dell’obbligo di pronuncia e in un vizio di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Parole chiave

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circostanze attenuanti motivi di cassazione remissione della pena prova liberatoria revoca dell'annullamento restituzione in pristino
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Testo completo

o la seguente Sui ricorsi proposti da: Bonetti Enrico nato a EDOLO il 27/05/1981 Salvetti Maria Grazia nato a BRENO il 01/11/1962 avverso la sentenza del 21/03/2025 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. L'avv. Veronica Zanotti, per i ricorrenti, conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 10436 del 31/01/2024, la Quinta Sezione penale di questa Corteha annullatola sentenza emessa nei confronti di Enrico Bonetti e Maria Grazia Salvetti il 18/10/2022 dalla Corte di appello di Palermo, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sciacca del 04/05/2018 – che li aveva condannati alle pene di giustizia per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale aggravata -, aveva ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Precisamente, la Corte di Cassazione, con la sentenza rescindente, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, haannullato la pronuncia della Corte territoriale con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale, ritenendo assorbito il profilo sanzionatorio; ha respinto il ricorso nel resto.

2. Investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Palermo, con sentenza deliberata il 21/03/2025, ha assolto gli imputati dal delitto di bancarotta fraudolenta documentale, escludendo l’aggravante ex art. 219 comma 2 L. Fall., ed ha conseguentemente rideterminato la pena inflitta a Enrico Bonetti in anni tre di reclusione, e quella inflitta a Maria Grazia Salvetti in anni due e mesi quattro di reclusione; ha ridotto corrispondentemente le pene accessorie, ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado.

3. Avverso l'indicata sentenzahanno proposto ricorso per cassazione, con unico atto, Enrico Bonettie di Maria Grazia Salvetti, attraverso il difensore avv. Veronica Zanotti, articolando un unico motivo con il quale denunciano la totale carenza di motivazione in merito al motivo di appello inerente alla censura avverso il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di legittimità, nella sentenza rescindente, aveva ritenuto detto motivo assorbito:il giudice del rinvio avrebbe quindi dovuto pronunciarsianche in merito a tale motivo.

4. Il Procuratore generale, Antonietta Picardi, ha depositato una memoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; secondo il Procuratore il motivo di ricorso inerente alla mancata concessione delle attenuanti generiche è stato implicitamente respinto dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente, di talchè la sua analisi era preclusa al giudice del rinvio.

5. La Difesa ha depositato una memoria con la quale insiste nell’accoglimento del ricorso.

6. All’odierna udienza il Procuratore ha concluso per il rigetto e la Difesa ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il riscorso è fondato. 2.La sentenza impugnata è affetta da vizio di motivazione in relazione alla denunciata omessa pronuncia sul motivo di appello concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ed invero, con la sentenza rescindente questa Corte, dopo aver dichiarato inammissibili il primo, il secondo, il quarto ed il sesto motivo di ricorso, ha accolto il terzo motivo, annullando la decisione impugnata «limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale e di conseguenza anche al trattamento sanzionatorio», con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello per nuovo esame.

Tale statuizione non consente di ritenere, come sostenuto dal Procuratore generale, che il motivo relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche fosse stato implicitamente rigettato nella fase rescindente. Al contrario, l’espressa estensione dell’annullamento anche al trattamento sanzionatorio comportava che il giudice del rinvio fosse investito dell’intero segmento valutativo concernente la determinazione della pena, comprensivo anche dell’apprezzamento in ordine alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche.

Deve a tal proposito rilevarsi che il trattamento sanzionatorio si articola in un complesso di valutazioni dirette alla modulazione della pena in concreto, tra le quali rientra anche l’apprezzamento sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, funzionali ad adeguare la risposta punitiva alla personalità dell’imputato e alle concrete modalità del fatto. Ne consegue che, una volta annullata la sentenza anche sul trattamento sanzionatorio, il giudice del rinvio era tenuto a riesaminare tutti i profili inerenti alla pena, senza poter prescindere dalla specifica censura difensiva concernente il diniego delle attenuanti generiche, già devoluta con l’atto di appello e rimasta assorbita nella fase rescindente.

La sentenza impugnata, viceversa, ha omesso ogni motivazione sul punto, incorrendo in una violazione dell’obbligo di pronuncia e in un vizio di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

3. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, affinché provveda a colmare le lacune motivazionali riscontrate. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata relativamente alle attenuanti generiche con rinvio per nuovo