Cassation annuls execution order for continued crimes due to lack of specific reasoning for each penalty increase.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Tribunal of Imperia's order regarding the calculation of the combined sentence for continued crimes. The defendant argued that the judge failed to provide specific reasons for each penalty increase, violating constitutional and procedural requirements. The court ruled that while minor increases need not be detailed, the judge here provided no justification at all, necessitating a remand for a new examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.; Art. 125, comma 3 c.p.p.; Art. 24 Cost.: In cases of continued crimes, the judge must motivate each penalty increase distinctly; a total list without specific reasons for each increment violates the principle of proportionality and constitutes a violation of the right to a reasoned decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente Sul ricorso proposto da: Diliso Nicola nato a MODUGNO il 01/01/1965 avverso l'ordinanza del 15/07/2025 del TRIBUNALE di Imperia udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco; lette/sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Imperia, in funzione di giudice dell’esecuzione ha accolto l’istanza di applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., avanzata nell’interesse di Nicola Diliso tra reati oggetto di sei sentenze e ha rideterminato la pena complessivamente inflitta in anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 350,00 di multa.
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione Nicola Diliso, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Francesca Cattaneo, deducendo con un unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell’art. 24 Cost. In particolare, il ricorrente ha rilevato l’omessa motivazione in ordine a ciascun aumento operato sulla pena base, essendosi il giudice limitato ad elencare i singoli aumenti di pena effettuati per i singoli reati senza esplicitarne le ragioni, e ciò pur essendosi discostato dall’aumento minimo di un terzo, ai sensi dell’art. 81, quarto comma, cod. pen.
3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale, Cinzia Parosporo, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Deve evidenziarsi che la Corte di cassazione, Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 ha affermato il principio secondo il quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Nella motivazione ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
Fermo tale principio, la giurisprudenza di questa Corte ha poi affermato, che il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01) 3. Tanto ricordato, va rilevato che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione non si è attenuto ai principi indicati giacché, dopo avere accolto l’istanza di applicazione della disciplina della continuazione, ha rideterminando la pena complessiva scandendo l’aumento per ogni singolo reato senza però fornire alcuna specificazione, nemmeno sinteticamente, delle ragioni giustificatrici di ciascun aumento.
4. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Imperia. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata, relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di