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Ordinanza — n. 8138/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being personally filed by a prisoner without a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8138/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed personally by the prisoner without a qualified defense attorney. The prisoner had submitted a handwritten complaint regarding food restrictions, which the lower court correctly identified as a generic claim lacking a specific legal right. Consequently, the appeal was rejected under Article 610 of the Criminal Procedure Code, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, Art. 613 cod. proc. pen.: A cassation appeal against any judicial decision must be signed by a qualified defense attorney; personal filing by a detainee renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility prisoner personal filing qualified defense attorney requirement generic complaint qualification criminal procedure code article 610 diritti del detenuto regime penitenziario personale carcerario

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico
pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile» (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico, Rv.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv.
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Testo completo

re - ORDINANZA GRANDE ARACRI NICOLINO nato a CUTRO il 20/01/1959 avverso il decreto del 04/09/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;

RITENUTO IN FATTO

che Nicolino Grande Arachi, detenuto presso la casa circondariale di L’Aquila, con atto (manoscritto) depositato presso la Cancelleria dell’Ufficio di sorveglianza di L’Aquila ha proposto reclamo cd. generico avverso il decreto n. 2025/2454 del 4/9/25 emesso dal Magistrato di sorveglianza di L’Aquila di rigetto de plano del precedente reclamo del detenuto avverso il diniego della Direzione dell’Istituto della richiesta di autorizzazione a ricevere tramite pacco ordinario cibi vietati con ordine di servizio della direzione del carcere in ossequio all’art. 20 della circolare DAP 2/10/2017;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato di sorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile» (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico, Rv. 281998-01); che il ricorso per cassazione, avverso qualsiasi tipo di provvedimento giurisdizionale, non può essere proposto dalla parte personalmente poiché, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto - a pena di inammissibilità - da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (cfr.

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01); che l’impugnazione in esame, che contesta la qualificazione giuridica adducendo la sussistenza della lesione di un diritto, è stata proposta personalmente dall’interessato con memoria a sua firma inoltrata per il tramite dell’Ufficio matricola della Casa Circondariale ove è ristretto, sicché ne va dichiarata l’inammissibilità con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in assenza di elementi che valgano a escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è d