Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8137/2026 — snpen Generato dall'IA

Supreme Court dismisses prisoner's generic appeal regarding food delivery restrictions as inadmissible for lack of legal standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8137/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the prisoner's appeal inadmissible because it was filed personally as a generic complaint rather than a formal legal claim. The detainee challenged prison rules prohibiting ordinary mail food delivery, arguing a violation of his rights, but the supervising judge correctly identified the lack of a specific legal interest. Consequently, the appeal was rejected under procedural rules for generic complaints, and the prisoner was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A prisoner's personal appeal challenging administrative restrictions on food delivery without alleging a specific legal interest constitutes a generic complaint and is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic complaint prisoner appeal food delivery restrictions inadmissible appeal procedural standing supervising judge court costs amministrazione penitenziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
che a fronte del reclamo proposto personalmente dal detenuto, come nella specie (con atto manoscritto in data 30/08/2025) il Magistrato di sorveglianza (che ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per competenza ex art. 666, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico, Rv. 281998-01
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

re - ORDINANZA LO GIUDICE SEBASTIANO nato a CATANIA il 24/01/1977 avverso l'ordinanza del 26/08/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;

RITENUTO IN FATTO

che Sebastiano Lo Giudice, detenuto presso la casa circondariale di L’Aquila, con atto (manoscritto) depositato presso la Cancelleria dell’Ufficio di sorveglianza di L’Aquila il 24/12/2025, ha proposto reclamo cd. generico avverso il diniego della Direzione dell’istituto della richiesta di essere autorizzato a ricevere tramite pacco ordinario cibi vietati con ordine di servizio della Direzione del penitenziario in ossequio all’art. 20 della circolare DAP del 2/10/2017;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che a fronte del reclamo proposto personalmente dal detenuto, come nella specie (con atto manoscritto in data 30/08/2025) il Magistrato di sorveglianza (che ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per competenza ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen.) è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile» (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico, Rv. 281998-01); che l’impugnazione in esame, che contesta la qualificazione giuridica adducendo la sussistenza della lesione di un diritto, è stata proposta personalmente dall’interessato con memoria a sua firma inoltrata per il tramite dell’Ufficio matricola della Casa Circondariale ove è ristretto, sicché ne va dichiarata l’inammissibilità con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in assenza di elementi che valgano a escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 2