Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of mandatory defense representation under 2017 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the petitioner after August 3, 2017. The petitioner argued for the installation of a third scale in his cell, but the Court ruled that personal appeals require mandatory representation by a registered defense attorney. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the convicted person after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible unless signed by a defense attorney registered in the special roll of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANDE ARACRI NICOLINO, nato a Cutro il 20 gennaio 1959 avverso il decreto del 4 settembre 2025 del Magistrato di Sorveglianza di L'aquila; Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento in data 4 settembre 2025, assunto de plano, il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila rigettava il reclamo avanzato da Nicolino Grande Aracri, detenuto nella Casa circondariale di L'Aquila in regime ex art. 41- bis Ord. pen., avverso la decisione della Direzione dell'Istituto della richiesta del detenuto di installare una bilancetta da sistemare sopra lo scrittoio, oltre alle due già presenti nella camera di pernottamento. 1.1. Secondo il Magistrato di Sorveglianza, infatti, la sola negazione del diritto soggettivo -non sussistente nel caso di specie- integra lesione suscettibile di reclami giurisdizionale mentre le modalità di esplicazione de diritto restano affidate alle scelte discrezionali dell'Amministrazione penitenziaria, in funzione della esigenza di ordine e disciplina interne che, ove non manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria ex art. 35 bis Ord. pen.
2. Il Tribunale di Sorveglianza, qualificando come ricorso per Cassazione il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza ex art. 35 Ord. pen., concernente il cd. reclamo generico, nel quale confluiscono le istanze provenienti dai detenuti non tipicamente regolamentate, comunemente definite con una pronuncia de plano non soggetta a reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., disponeva trasmettersi gli atti alla Corte di Cassazione per competenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, così come esattamente qualificato il rimedio esperito, alla luce delle considerazioni riportate, è inammissibile.
2. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato Giovanni Corrado.
3. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
5. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27 febbraio 202 Il Consigliere e tensore Il Presidente ANNA MARI