Appeal dismissed because unrepresented criminal defendant filed appeal after 2017 law requiring counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the defendant after August 3, 2017. The material facts show the defendant, Horvath Tiberius Ladislau, challenged a surveillance court order denying home detention and probation, but the appeal lacked the mandatory signature of a registered defense attorney. The court ruled that since the appeal occurred after the 2017 law entered into force, personal representation is no longer permitted, rendering the procedural filing void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by defendants after August 3, 2017, are inadmissible as the law requires representation by a registered defense attorney.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HORVATH TIBERIUS LADISLAU, nato Romania il 18 agosto 1977 avverso l'ordinanza del giorno 11 dicembre 2025 del Tribunale di Sorveglianza di Lecce Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato Tiberius Ldislav Horvath avverso l'ordinanza di cui in epigrafe con la quale il Tribunale di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e rigettato quella di affidamento in prova proposta nell'interesse dell'odierno ricorrente. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27 febbraio 2026 Il Consigli re estensore /11\ Presidente i ANNA M IA GAVONI (OUS PPE DE MARZO CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE Rorre, ...... .. ... R .. . 2026 iL FUNZ